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Circolare

Circolare numero 11 del 28-1-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata il 10 novembre 2004 tra INPS e FASPI per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, dei contributi associativi dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali. Vengono richiamate le modalità operative per deleghe, trasmissione dei dati, emissione degli F24, revoche e rapporti finanziari, oltre alle regole sulla durata della convenzione, sui costi e sui rendiconti periodici. È inoltre allegato il testo-tipo della delega con le clausole di adesione, rinnovo, revoca e consenso al trattamento dei dati personali.

Convenzione INPS-FASPI per la riscossione dei contributi associativi di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

Convenzione INPS-FASPI per la riscossione dei contributi associativi

La circolare dà notizia della convenzione stipulata il 10 novembre 2004 tra INPS e Federazione Autonoma Sindacati Piccoli Imprenditori (FASPI) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali. L'accordo è di carattere nazionale e si innesta nel quadro della legge 12 marzo 1968, n. 334, richiamando le modalità operative già illustrate dalla circolare n. 85 del 20 aprile 1998.

Ambito normativo e presupposti dell'accordo

La convenzione trova fondamento nell'art. 11 della legge n. 334/1968, che consente la riscossione dei contributi associativi tramite il servizio competente per i contributi agricoli unificati. Viene inoltre richiamato l'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in forza del quale l'INPS è subentrato allo SCAU nella gestione delle convenzioni. Tra i presupposti dell'accordo sono menzionate la deliberazione n. 88 del 20 ottobre 2004, le autorizzazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11 marzo 2004 e del 16 aprile 2004 e il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Riscossione tramite F24 e natura volontaria del contributo

Il contributo associativo è riscosso congiuntamente ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, con le medesime procedure previste per questi ultimi. Sugli F24 predisposti per il pagamento dei contributi obbligatori è indicato anche l'importo del contributo associativo, con esplicita menzione della sua diversa natura, mediante la dicitura "contributo associativo FASPI" o, nelle istruzioni operative richiamate in circolare, "contributo associativo di assistenza sindacale".

La circolare sottolinea che la riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e che, pertanto, l'INPS non ha alcun obbligo di esazione coattiva di tale importo.

Trasmissione delle deleghe e dei dati degli associati

Per l'attuazione della convenzione la FASPI deve trasmettere all'INPS i dati degli associati per i quali chiede la riscossione delle quote, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l'adesione o che hanno dichiarato di non voler più pagare la quota associativa. La trasmissione avviene mediante nastri magnetici inviati alla Sede Centrale INPS - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni - con ricevuta di acquisizione.

Le scadenze indicate sono le seguenti:

  • 10 gennaio per la trasmissione iniziale;
  • 30 marzo per la parte residua.

I supporti devono contenere, tra gli altri, i dati relativi all'agenzia INPS competente, al comune sede dell'impresa, alla denominazione completa dell'impresa e del titolare, al codice INPS d'impresa salvo nuove iscrizioni, al codice fiscale, alla partita IVA, all'indirizzo, al CAP e ad altri elementi ritenuti essenziali di comune accordo tra le parti.

Verifica da parte dell'INPS e assenza di corrispondenza con gli archivi

Una volta effettuato l'abbinamento, la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni rende disponibili alle Agenzie territorialmente competenti i contenuti dei supporti magnetici affinché possano convalidare gli associati sulla base delle deleghe presenti in sede. La circolare precisa che, se all'esito della verifica finale un soggetto non risulta presente negli archivi dell'Istituto, non viene emesso l'F24 e non si procede alla riscossione della quota associativa.

Se la FASPI intende riproporre il nominativo per l'anno successivo, deve reinserirlo nei supporti magnetici. È inoltre chiarito che l'INPS non risponde dei casi in cui supporti magnetici o deleghe non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.

Delega, consenso informato e presentazione alle sedi INPS

Contestualmente all'invio dei supporti magnetici, la FASPI deve far pervenire alla competente Agenzia INPS la delega sottoscritta dal singolo socio, secondo un testo concordato con l'Istituto. La delega deve contenere il consenso informato al trattamento dei dati personali e, in particolare, alla comunicazione dei dati alla FASPI da parte dell'INPS.

La sottoscrizione della delega deve essere controfirmata dal responsabile FASPI con timbro dell'organizzazione. La delega deve inoltre contenere il consenso alla riscossione dei contributi associativi tramite gli stessi strumenti utilizzati dall'INPS per i contributi previdenziali e assistenziali. Le deleghe sottoscritte devono essere presentate alle Agenzie INPS competenti entro il 31 marzo.

La circolare disciplina anche il caso della copia fotostatica della delega: essa deve essere controfirmata e timbrata dal rappresentante locale FASPI per attestare la conformità all'originale in possesso dell'Associazione.

Revoca delle deleghe e decorrenza degli effetti

Le revoche delle deleghe sono comunicate alle Agenzie INPS con le stesse modalità previste per la trasmissione delle deleghe. La revoca produce effetti per l'INPS dall'anno successivo se inviata alla Sede INPS competente dopo il 30 marzo, termine fissato per consentire l'armonizzazione delle procedure. Nel testo di delega è richiamata anche la regola secondo cui la revoca esplicita ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo se pervenuta dopo il 31 marzo.

Se l'INPS riceve direttamente dall'associato la comunicazione di recesso dal rapporto di adesione, la Sede prende atto della revoca, la comunica all'Associazione e procede alla cancellazione del soggetto nel rispetto dei termini previsti.

Variazione della misura del contributo

Entro il 28 febbraio di ciascun anno la FASPI deve comunicare all'INPS eventuali modifiche della misura del contributo associativo sindacale, con efficacia per l'intero anno.

Imputazione dei pagamenti insufficienti

Nel caso in cui il contribuente non versi integralmente i contributi obbligatori richiesti, l'intero importo corrisposto viene prima imputato a scomputo dei contributi previdenziali e assistenziali. Solo l'eventuale eccedenza è considerata quale versamento del contributo associativo sindacale.

Costi della convenzione e oneri a carico della FASPI

La FASPI si impegna a corrispondere all'Istituto gli importi che saranno determinati a seguito della revisione dei costi; nel frattempo restano validi i costi previsti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5 febbraio 2002. Sono inoltre posti a carico della FASPI, oltre alle spese, anche tutti gli eventuali oneri, inclusi quelli fiscali, inerenti la convenzione.

Acconti, rendiconti e conguagli

L'INPS - Sede Centrale - entro il mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta per legge corrisponde alla FASPI un acconto. Tale acconto è calcolato applicando all'importo complessivo delle quote associative poste in riscossione per ciascuna emissione una percentuale derivante dal rapporto tra le riscossioni complessive dei contributi previdenziali e associativi e il totale degli importi posti in riscossione per la stessa emissione; la percentuale è ridotta di due punti. Gli acconti periodici sono corrisposti al netto del rimborso spese e dell'IVA.

Entro il 30 giugno di ogni anno l'INPS trasmette all'Associazione un prospetto riepilogativo dell'anno precedente, con evidenza della situazione finanziaria e delle emissioni contributive per le quali non è stata ancora ultimata l'acquisizione dei bollettini di conto corrente postale. Il prospetto indica:

  • l'importo annuo delle somme imposte;
  • l'ammontare delle quote associative riscosse tramite F24, suddivise per provincia;
  • l'elenco dei soggetti associati che hanno versato il contributo, divisi per provincia;
  • l'eventuale conguaglio.

Per ciascuna emissione l'INPS invia inoltre un rendiconto con l'ammontare delle quote associative riscosse, il rimborso spese e la relativa IVA, gli acconti già corrisposti e l'eventuale conguaglio. Contestualmente a tale invio, l'Istituto provvede ai conguagli.

Rapporti tra Associazione, associati e responsabilità dell'INPS

I rapporti conseguenti alla convenzione, compresi quelli relativi alla restituzione di somme indebitamente versate, intercorrono direttamente tra l'Associazione e i soggetti passivi del rapporto contributivo. L'INPS è esonerato da ogni responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione.

Inoltre, la FASPI è tenuta a rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese e gli onorari che l'Istituto dovesse sostenere in caso di controversie giudiziarie relative alla legittimità, efficacia o applicazione dell'accordo.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione ha validità sino al 31 dicembre 2004 e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da comunicare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 giugno, ossia sei mesi prima della scadenza. È inoltre prevista la possibilità di revisione dell'accordo su richiesta di una delle parti qualora, nel corso dell'esecuzione, emergano esigenze di aggiunte o modifiche.

Contenuto del modello di delega allegato

Il modulo di delega allegato alla circolare contiene le dichiarazioni con cui l'associato afferma di conoscere e accettare lo statuto dell'Associazione, di aderirvi e di assumere gli obblighi conseguenti, in particolare quello di versare i contributi associativi. Il documento precisa che la delega ha validità annuale, non è frazionabile e si rinnova tacitamente di anno in anno; la revoca esplicita, se pervenuta dopo il 31 marzo, produce effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il modulo include anche l'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, con consensi distinti per:

  • finalità previste dallo statuto dell'Associazione;
  • adempimenti INPS e obblighi di legge/convenzione;
  • trasferimento all'estero dei dati nei casi di prestazioni in regime internazionale o da erogare all'estero;
  • eventuale trattamento da parte di altri soggetti incaricati dall'INPS.

Sono inoltre previste caselle per l'eventuale mancato consenso a singole finalità.

Punti principali

Oggetto e base normativa della convenzione

L'INPS e la FASPI hanno stipulato una convenzione nazionale, ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali aderenti all'associazione. La convenzione richiama anche il subentro dell'INPS allo SCAU nella gestione delle convenzioni in materia e le autorizzazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Modalità di riscossione dei contributi associativi

La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente a quella dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, con le medesime procedure. Sugli F24 viene indicato anche l'importo del contributo associativo, con specifica menzione della sua natura distinta. La riscossione resta volontaria e non comporta per l'INPS alcun obbligo di esazione coattiva.

Trasmissione delle deleghe e dei dati degli associati

La FASPI deve trasmettere alla Sede Centrale INPS - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni - i supporti magnetici con i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione, nonché dei soggetti che hanno revocato l'adesione o dichiarato di non voler più pagare la quota. La trasmissione deve avvenire alla data del 10 gennaio per la parte iniziale e, per la parte residua, entro il 30 marzo. I supporti devono contenere gli elementi identificativi dell'agenzia competente, del comune sede dell'impresa, della denominazione, del codice INPS salvo nuove iscrizioni, del codice fiscale, della partita IVA, dell'indirizzo, del CAP e di ogni altro dato essenziale concordato tra le parti.

Verifica, convalida e mancata corrispondenza con gli archivi INPS

La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni rende disponibili alle Agenzie competenti il contenuto dei supporti magnetici per la convalida degli associati sulla base delle deleghe presenti in sede. Per i soggetti non presenti negli archivi INPS non si procede all'emissione degli F24 e quindi alla riscossione della quota associativa; per l'anno successivo la FASPI deve reinserire nuovamente tali nominativi nei supporti magnetici. L'INPS non assume responsabilità per i casi in cui supporti magnetici o deleghe non trovino corrispondenza con i dati di archivio.

Delega, consenso informato e copie conformi

Contestualmente all'invio dei supporti magnetici, la FASPI deve trasmettere alla competente Agenzia INPS la delega sottoscritta dal singolo socio, secondo un testo concordato con l'Istituto. La delega deve contenere il consenso informato al trattamento dei dati personali e alla comunicazione dei dati alla FASPI da parte dell'INPS, oltre al consenso alla riscossione dei contributi tramite gli strumenti usati dall'Istituto. Le deleghe devono essere controfirmate dal responsabile FASPI e timbrate; in caso di copia fotostatica, la stessa deve essere autenticata come conforme all'originale dalla struttura locale FASPI.

Termini per presentazione e revoca delle deleghe

Le deleghe sottoscritte devono essere presentate dall'Associazione alle Agenzie INPS competenti entro il 31 marzo. Le revoche notificate secondo le medesime modalità producono effetti per l'INPS dall'anno successivo se inviate dopo il 30 marzo; il modello di delega richiama anche la regola secondo cui la revoca ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo se pervenuta dopo il 31 marzo. Se l'INPS riceve direttamente dall'associato la comunicazione di recesso, la Sede prende nota della revoca e la comunica all'Associazione procedendo alla cancellazione del soggetto nei tempi previsti.

Misura del contributo e sua variazione

Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'Associazione deve comunicare all'INPS eventuali modifiche della misura del contributo associativo, valide per l'intero anno.

Imputazione dei versamenti parziali

Se il contribuente non versa integralmente i contributi obbligatori richiesti, quanto versato viene imputato anzitutto a scomputo dei contributi previdenziali e assistenziali; l'eventuale eccedenza è considerata versata a titolo di contributo associativo sindacale.

Costi della convenzione e acconti alla FASPI

La FASPI deve corrispondere all'Istituto gli importi determinati a seguito della revisione dei costi; fino a quel momento restano in vigore i costi previsti dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5 febbraio 2002. Sono a carico della FASPI anche ogni altro onere, compresi quelli fiscali, inerenti la convenzione. L'INPS corrisponde alla FASPI, entro il mese successivo al termine del versamento della contribuzione obbligatoria, un acconto calcolato applicando all'importo complessivo delle quote poste in riscossione una percentuale derivante dal rapporto tra riscossioni e totale posto in riscossione, ridotta di due punti; gli acconti sono al netto di rimborso spese e IVA.

Rendicontazione e conguagli

Entro il 30 giugno di ogni anno l'INPS trasmette all'Associazione un prospetto riepilogativo relativo all'anno precedente con la situazione finanziaria, l'importo annuo delle somme imposte, l'ammontare delle quote riscosse tramite F24 suddivise per provincia, l'elenco dei soggetti che hanno versato il contributo e l'eventuale conguaglio. Per ogni singola emissione l'INPS invia inoltre un rendiconto con l'ammontare delle quote riscosse, il rimborso spese e la relativa IVA, gli acconti corrisposti e l'eventuale conguaglio, procedendo contestualmente ai conguagli.

Rapporti tra associazione e associati e responsabilità

I rapporti conseguenti, inclusa la restituzione di somme indebitamente versate, si instaurano direttamente tra l'Associazione e i soggetti passivi del rapporto contributivo. L'INPS è sollevato da ogni responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione; la FASPI deve inoltre rimborsare le spese e gli onorari che l'Istituto dovesse sostenere per eventuali controversie giudiziarie relative alla legittimità, efficacia o applicazione dell'accordo.

Durata e rinnovo della convenzione

La convenzione ha validità sino al 31 dicembre 2004 e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta di una delle parti mediante raccomandata con ricevuta di ritorno spedita entro il 30 giugno, cioè sei mesi prima della scadenza. È prevista la revisione dell'accordo su richiesta di una delle parti in caso di necessità di aggiunte o modifiche.

Contenuto essenziale della delega allegata

Il modello di delega allegato prevede che l'associato dichiari di conoscere e accettare lo statuto dell'Associazione, di aderirvi e di impegnarsi a versare i contributi associativi. La delega ha validità annuale, non è frazionabile e si rinnova tacitamente di anno in anno; la revoca esplicita ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo se pervenuta dopo il 31 marzo. Il testo contiene inoltre il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità statutarie dell'Associazione, per gli adempimenti INPS e per l'eventuale trasferimento all'estero nei casi previsti, nonché la possibilità di non consentire alcune specifiche finalità indicate nel modulo.

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