Circolare numero 01 del 28-01-2005 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il rinnovo delle pensioni per il 2005, con applicazione della perequazione automatica previsionale all’1,9% dal 1° gennaio 2005 e conferma del 2,5% per il 2004. Vengono inoltre illustrate le regole di ricalcolo delle pensioni, l’aumento delle pensioni a 516,46 euro, la gestione delle ritenute Irpef, della tassazione separata e della tassazione congiunta per più trattamenti pensionistici, nonché i nuovi limiti reddituali per integrazione al minimo, maggiorazioni sociali, assegni di invalidità e cumulo con i redditi. La circolare contiene infine le modalità di calcolo delle addizionali regionale e comunale, le indicazioni sui certificati di pensione e la certificazione fiscale 2004.
Rinnovo delle pensioni per l’anno 2005 e applicazione della perequazione automatica, delle trattenute fiscali e dei limiti reddituali
Rinnovo delle pensioni per l’anno 2005: perequazione, fiscalità e limiti reddituali
La circolare disciplina il rinnovo delle pensioni per il 2005 e riepiloga gli effetti dell’adeguamento perequativo, delle trattenute fiscali e dei principali limiti di reddito rilevanti per integrazioni, maggiorazioni e incumulabilità. Il documento integra inoltre le istruzioni operative con gli allegati contenenti importi, scaglioni e tabelle applicative.
Perequazione automatica e rivalutazione dei trattamenti
Dal 1° gennaio 2005 viene applicata, in via previsionale, la perequazione automatica nella misura dell’1,9%, stabilita dal D.M. 20 novembre 2004, pubblicato in G.U. n. 289 del 10 dicembre 2004. Lo stesso decreto conferma anche il 2,5% di perequazione per il 2004 già applicato in via previsionale.
La rivalutazione interessa tutte le pensioni con decorrenza anteriore all’1/1/2005 e segue i criteri introdotti dalla L. 388/2000:
- aumento per intero sulla quota di pensione non eccedente tre volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- aumento ridotto al 90% sulla fascia compresa tra tre e cinque volte il minimo;
- aumento ridotto al 75% sulla parte eccedente cinque volte il minimo.
Per il 2005 la perequazione è stata inoltre calcolata sul cumulo dei trattamenti pensionistici erogati dall’ENPALS e da enti diversi, presenti nel Casellario centrale dei pensionati presso l’INPS. L’incremento provvisorio è stato determinato sulla base dei dati contabili già acquisiti e l’importo spettante sul trattamento complessivo viene ripartito proporzionalmente tra le singole pensioni. I conguagli saranno effettuati quando saranno comunicati i dati definitivi dal Casellario.
Importi minimi e aumento delle pensioni a 516,46 euro
Nell’allegato A sono indicati gli importi definitivi del trattamento minimo 2004 e quelli previsionale 2005. In particolare:
- trattamento minimo 2004: 412,18 euro mensili e 5.358,34 euro annui;
- trattamento minimo 2005: 420,02 euro mensili e 5.460,26 euro annui.
La stessa tabella riporta anche le fasce di perequazione automatica applicate ai minimi, rispettivamente per il 2004 e per il 2005.
La circolare richiama inoltre la disciplina sulle pensioni elevate a 516,46 euro, in applicazione dell’art. 39, comma 8, della L. 289/2002, che interpreta autenticamente l’art. 38, comma 5, lett. d), della L. 448/2001. Conseguentemente, alle pensioni portate a 516,46 euro dall’1/1/2005 spetta un ulteriore incremento pari alla differenza fra il trattamento minimo 2005 e quello 2004. Gli importi aggiornati e i relativi limiti di reddito sono riportati nell’allegato B.
Trattenute Irpef e riforma fiscale
Le ritenute IRPEF per l’anno 2005 sono state determinate in via provvisoria secondo la disciplina della L. 289/2002, già illustrata nella circolare n. 4 del 28 gennaio 2004. La L. 311/2004 ha introdotto il secondo modulo di riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ma le nuove disposizioni saranno applicate solo dopo l’adeguamento delle procedure informatiche coinvolte. Una successiva circolare conterrà le novità fiscali della legge finanziaria 2005.
Tassazione separata degli arretrati di pensione
Dal 1° gennaio 2005 cessa la disciplina transitoria che, nel biennio 2003-2004, consentiva di tassare gli arretrati di pensione con le aliquote e gli scaglioni in vigore fino al 2002. Gli arretrati corrisposti dal 1° gennaio 2005 e riferiti ad anni precedenti vengono ora assoggettati a imposta con l’aliquota media calcolata secondo gli scaglioni introdotti dalla L. 289/2002.
La circolare rinvia, per le modalità applicative della tassazione separata, al punto 6 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 15 marzo 2004.
Tassazione congiunta per più trattamenti pensionistici
Per i soggetti titolari di più trattamenti pensionistici erogati da enti diversi, l’IRPEF è calcolata sul complesso dei trattamenti ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 314/1997. Per il 2005 il calcolo è stato effettuato in via provvisoria applicando l’aliquota già in vigore nel 2004, in attesa della comunicazione dei dati aggiornati da parte del Casellario centrale delle pensioni.
Il conguaglio dell’IRPEF mensile e la ripartizione tra i trattamenti sono effettuati in modo proporzionale, secondo le modalità indicate dalla circolare Agenzia delle Entrate n. 57 del 22 dicembre 2003.
Integrazione al minimo, maggiorazioni sociali e assegni di invalidità
La circolare segnala l’aggiornamento dei limiti di reddito rilevanti per:
- l’integrazione al trattamento minimo, ai sensi dell’art. 6 della L. 638/1983, con valori riportati nell’allegato D;
- l’integrazione degli assegni di invalidità, ai sensi dell’art. 1 della L. 222/1984, con valori indicati nell’allegato F.
Gli allegati richiamano le diverse soglie in funzione dell’anno di riferimento, della decorrenza del trattamento e, per alcune prestazioni, della situazione coniugale.
Incumulabilità con redditi del beneficiario
Ai sensi dell’art. 1, commi 41 e 42, della L. 335/1995, una quota delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità non è cumulabile con i redditi del beneficiario oltre determinate soglie. Le riduzioni sono quelle previste dalle tabelle F e G della legge di riforma.
Per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995 resta fermo, se più favorevole, il trattamento in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti, compresi gli aumenti di perequazione. Gli allegati G e G/1 riportano le percentuali di riduzione e i limiti di reddito aggiornati.
Cumulo pensioni e redditi da lavoro
La circolare precisa che non sono intervenute nuove disposizioni sul cumulo tra pensioni e redditi da lavoro. In sede di rinnovo sono pertanto state applicate le regole già richiamate nelle precedenti circolari.
Tetto di retribuzione annua pensionabile
Per il 2005 il tetto di retribuzione annua pensionabile è fissato in 38.603,00 euro, valutabile in pensione nella misura dell’80%, corrispondente a 2.375,57 euro mensili in caso di 40 anni di contribuzione.
Il documento ricorda che tale soglia costituisce il riferimento per la determinazione delle fasce di retribuzione da utilizzare in pensione secondo aliquote decrescenti, in applicazione dell’art. 21, comma 6, della L. 67/1988 e dell’art. 12 del D.Lgs. 503/1992, per le anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992.
Addizionale regionale IRPEF
L’addizionale regionale per il 2004 è stata calcolata applicando, in via generale, l’aliquota dello 0,9% al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, per i residenti nelle Regioni prive di variazioni normative. Per Calabria, Piemonte, Lombardia, Puglia, Marche, Veneto e Umbria si applicano invece le rispettive discipline regionali.
Per la Puglia è prevista, in particolare, l’aliquota dello 0,9% per i pensionati residenti al 31 ottobre 2002 nei Comuni della zona terremotata indicati in allegato. L’addizionale è trattenuta in 11 rate mensili uguali a decorrere da gennaio 2005 e si applica solo se, per lo stesso anno d’imposta, risulta dovuta l’IRPEF netta.
L’allegato H riporta il dettaglio delle aliquote e delle soglie per ciascuna Regione.
Addizionale comunale IRPEF
Per i Comuni che hanno deliberato l’addizionale comunale ai sensi del D.Lgs. 360/1998, l’imposta viene calcolata nella misura stabilita dagli enti locali e trattenuta con le stesse modalità previste per l’addizionale regionale.
Certificato di pensione e certificazione fiscale 2004
È in corso la spedizione del certificato di pensione Mod. 20/b con lettera esplicativa contenente gli elementi contabili che compongono l’importo erogato. La certificazione fiscale relativa ai redditi conseguiti e alle ritenute operate nel 2004, ai sensi dell’art. 7-bis del DPR 600/1973, sarà inviata agli interessati entro il 15 marzo 2005 secondo lo schema approvato dall’Agenzia delle Entrate il 15 novembre 2004.
Per i trattamenti interessati all’applicazione dell’art. 8 del D.Lgs. 314/1997, sarà aggiunta un’apposita comunicazione con l’indicazione dei trattamenti considerati ai fini della tassazione. I modelli CUD saranno spediti al domicilio dei pensionati tramite POSTEL.
Allegati e tabelle di riferimento
Gli allegati richiamati dalla circolare contengono le tabelle operative per il 2005 e i relativi aggiornamenti storici:
- allegato A: importi dei trattamenti minimi 2004 e 2005 e percentuali di perequazione;
- allegato B: pensioni a 516,46 euro e maggiorazioni sociali;
- allegato C: scaglioni IRPEF, no tax area, deduzioni e detrazioni;
- allegato D: limiti di reddito per l’integrazione al minimo;
- allegato E: disciplina delle pensioni con decorrenza successiva al 1993 e percentuali di integrazione;
- allegato F: limiti di reddito che escludono l’integrazione degli assegni di invalidità;
- allegati G e G/1: limiti e percentuali di riduzione per pensioni ai superstiti e assegni di invalidità;
- allegato H: addizionale regionale IRPEF per Regione;
- allegato I: schema del certificato di pensione 2005.
Punti principali
Perequazione automatica 2005
Dal 1° gennaio 2005 è stato applicato l’aumento perequativo previsionale nella misura dell’1,9%, ai sensi del D.M. 20 novembre 2004. È confermato anche il 2,5% per il 2004. La rivalutazione riguarda tutte le pensioni con decorrenza anteriore all’1/1/2005 ed è calcolata per fasce: interamente sulla quota fino a tre volte il minimo, al 90% sulla parte tra tre e cinque volte il minimo e al 75% sulla parte eccedente cinque volte il minimo. Per il 2005 la perequazione è calcolata anche sul cumulo dei trattamenti erogati dall’ENPALS e da altri enti presenti nel Casellario centrale dei pensionati; l’importo complessivo viene ripartito proporzionalmente tra le singole pensioni, con conguaglio successivo all’acquisizione dei dati definitivi.
Aumento delle pensioni a 516,46 euro
In applicazione dell’interpretazione autentica dell’art. 38, comma 5, lett. d), della L. 448/2001, come richiamata dalla L. 289/2002, alle pensioni elevate a 516,46 euro dall’1/1/2005 spetta un ulteriore incremento pari alla differenza tra il trattamento minimo 2005 e quello 2004. Gli importi aggiornati sono riportati nell’allegato B, con i relativi limiti di reddito per soggetti non coniugati e coniugati.
Trattenute IRPEF e riforma fiscale 2005
Le ritenute Irpef per il 2005 sono state determinate provvisoriamente secondo le modalità già previste dalla L. 289/2002. La L. 311/2004 ha introdotto il secondo modulo di riforma dell’IRPEF, ma la nuova disciplina sarà applicata solo dopo l’adeguamento delle procedure informatiche; seguirà una specifica circolare. Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni transitorie e i criteri già utilizzati per il rinnovo.
Tassazione separata degli arretrati di pensione
Dal 1° gennaio 2005 cessa la disciplina transitoria che, nel biennio 2003-2004, assoggettava gli arretrati di pensione con le vecchie aliquote e scaglioni in vigore fino al 2002. Gli arretrati corrisposti dal 1° gennaio 2005 e riferiti ad anni precedenti sono tassati con l’aliquota media determinata secondo gli scaglioni previsti dall’art. 2 della L. 289/2002, secondo le modalità richiamate dalla circolare Agenzia Entrate n. 10/E del 15 marzo 2004.
Tassazione congiunta per più pensioni
Per i titolari di più trattamenti pensionistici erogati da enti diversi, l’IRPEF è calcolata sul complesso dei trattamenti, in base all’art. 8 del D.Lgs. 314/1997. Per il 2005 la tassazione è stata determinata in via provvisoria applicando l’aliquota già in vigore nel 2004, in attesa dei dati aggiornati del Casellario centrale delle pensioni, necessari per l’aggiornamento dell’imposta mensile e dei conguagli. La ripartizione tra i trattamenti avviene in misura proporzionale secondo le modalità della circolare Agenzia Entrate n. 57/2003.
Limiti di reddito per integrazione al minimo e assegni di invalidità
Sono stati aggiornati i limiti di reddito per l’integrazione al trattamento minimo, ai sensi dell’art. 6 della L. 638/1983, riportati nell’allegato D. L’allegato F indica invece i limiti di reddito annuo che escludono l’integrazione degli assegni di invalidità ex art. 1 della L. 222/1984. La circolare segnala quindi i nuovi valori di riferimento per l’anno 2005 e le diverse soglie in base alla decorrenza della pensione e allo stato civile.
Incumulabilità pensioni ai superstiti e assegni di invalidità con altri redditi
Ai sensi dell’art. 1, commi 41 e 42, della L. 335/1995, una quota della pensione ai superstiti e degli assegni di invalidità non è cumulabile con i redditi del beneficiario oltre determinate soglie. Le percentuali di riduzione sono quelle delle tabelle F e G della legge stessa. Per i trattamenti anteriori al 1° settembre 1995 resta fermo, se più favorevole, il trattamento già in godimento, con riassorbimento nei futuri miglioramenti, compresi gli aumenti di perequazione. Gli allegati G e G/1 riportano percentuali e limiti aggiornati per il 2005.
Cumulo tra pensioni e redditi da lavoro
La circolare precisa che non vi sono nuove modifiche normative sul cumulo tra pensioni e redditi da lavoro. In sede di rinnovo sono state quindi applicate le disposizioni già richiamate nelle precedenti circolari.
Tetto di retribuzione annua pensionabile 2005
Per il 2005 il tetto di retribuzione annua pensionabile è fissato in 38.603,00 euro, valutabile in pensione nella misura dell’80%, pari a 2.375,57 euro mensili in presenza di 40 anni di contribuzione. Tale soglia rileva per la determinazione delle fasce di retribuzione pensionabile secondo le aliquote decrescenti previste dall’art. 21, comma 6, della L. 67/1988 e dall’art. 12 del D.Lgs. 503/1992, per le anzianità contributive maturate dopo il 31/12/1992.
Addizionale regionale IRPEF
L’addizionale regionale per il 2004 è stata calcolata applicando, in via generale, l’aliquota dello 0,9% al reddito complessivo ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, per i pensionati residenti nelle Regioni che non hanno adottato variazioni. Sono previste aliquote e regole specifiche per Calabria, Piemonte, Lombardia, Puglia, Marche, Veneto e Umbria. Il prelievo è effettuato in 11 rate mensili da gennaio 2005. L’allegato H riporta il prospetto completo regione per regione.
Addizionale comunale IRPEF
Per i Comuni che hanno deliberato l’addizionale ai sensi del D.Lgs. 360/1998, l’imposta è stata calcolata nella misura stabilita dagli enti locali e trattenuta con le stesse modalità previste per l’addizionale regionale.
Certificato di pensione e certificazione fiscale 2004
È in corso l’invio del certificato di pensione Mod. 20/b con lettera esplicativa contenente gli elementi contabili della pensione erogata. La certificazione fiscale relativa ai redditi 2004 e alle ritenute operate, ai sensi dell’art. 7-bis del DPR 600/1973, sarà inviata entro il 15 marzo 2005 secondo il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 15 novembre 2004. Per i trattamenti soggetti all’art. 8 del D.Lgs. 314/1997 sarà inclusa una specifica comunicazione sui trattamenti considerati ai fini della tassazione; i modelli CUD saranno spediti al domicilio dei pensionati tramite POSTEL.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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