Circolare numero 6 del 27-1-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra quando e come i lavoratori iscritti al Fondo integrativo dell'AGO per il personale delle aziende private del gas possono proseguire volontariamente la contribuzione. La facoltà riguarda i dipendenti che hanno perso l'iscrizione al Fondo per separazione societaria ex D.Lgs. 164/2000 o per mobilità a seguito di ristrutturazione, purché esista contestuale copertura nell'AGO e siano rispettati i requisiti contributivi minimi. Sono indicati criteri di autorizzazione, decorrenza, importo del contributo volontario, modalità di aggiornamento, termini di domanda e scadenze di versamento.
Modalità di prosecuzione volontaria dei contributi nel Fondo Gas per dipendenti di aziende private del gas
Prosecuzione volontaria nel Fondo Gas: oggetto e finalità
La circolare illustra il regime della prosecuzione volontaria dei contributi previdenziali nel Fondo integrativo dell'AGO per il personale dipendente dalle aziende private del gas, alla luce del DM 16 giugno 2003. L'intervento normativo consente di salvaguardare l'anzianità già maturata nel Fondo nei casi in cui il lavoratore perda il titolo all'iscrizione per effetto della separazione societaria prevista dal D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, oppure per messa in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama innanzitutto l'articolo 21 del D.Lgs. n. 164/2000, che impone la separazione societaria tra le attività del settore del gas e, in particolare, tra distribuzione, trasporto, dispacciamento, stoccaggio e vendita. In seguito, l'articolo 38, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha introdotto la facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi integrativi nel Fondo, demandando a un decreto interministeriale la definizione delle modalità operative.
Il DM 16 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2003, costituisce dunque il presupposto applicativo della disciplina. La circolare precisa inoltre che, per quanto non regolato specificamente dal decreto, trovano applicazione le norme generali in materia di prosecuzione volontaria contenute nel DPR 31 dicembre 1971, n. 1432, nella legge 18 febbraio 1983, n. 47 e nel D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, ove compatibili.
Il Fondo Gas e il suo funzionamento
Il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas è descritto come ordinamento integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria. Vi sono iscritti gli operai e gli impiegati dipendenti dalle aziende private del gas che producono e distribuiscono, oppure soltanto distribuiscono, gas per usi civili.
Per questi lavoratori, oltre all'assicurazione FPLD, è dovuta una contribuzione integrativa a carico totale delle aziende, calcolata sulla retribuzione globale mensile. La circolare chiarisce che tale retribuzione comprende le competenze normalmente corrisposte secondo la contrattazione collettiva, inclusi tredicesima mensilità, indennità di contingenza, anzianità, merito, turno e altre voci fisse continuative.
La contribuzione integrativa è dovuta dalla data di assunzione e di iscrizione al Fondo fino alla cessazione del rapporto di lavoro che ha determinato l'iscrizione. È inoltre dovuta anche per alcuni periodi di assenza non retribuita che siano però riconosciuti utili ai fini dell'anzianità contrattuale. La circolare segnala, tuttavia, che gli accrediti figurativi previsti nel FPLD per eventi come malattia, maternità o aspettativa ex articolo 31 della legge n. 300/1970 non si applicano al Fondo integrativo.
Pensione complessiva e coordinamento tra Fondo e AGO
La circolare soffermandosi sulla struttura della prestazione ricorda che la pensione a carico del Fondo Gas decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dal servizio, nel rispetto delle finestre di uscita previste dalla normativa vigente. Tale decorrenza presuppone che, a quel momento, siano perfezionati i requisiti sia nel FPLD sia nel Fondo.
Viene inoltre chiarito che l'eventuale soluzione di continuità contributiva tra cessazione e decorrenza della prestazione non rileva quando dipende dall'applicazione delle finestre di uscita, purché il diritto sia già maturato alla data di cessazione. La quota di pensione maturata nel FPLD e l'integrazione del Fondo costituiscono un'unica "pensione complessiva", liquidata a carico del Fondo Gas. Eventuali ulteriori quote derivanti da contribuzione riferita a periodi non utili nel Fondo vengono liquidate in aggiunta.
Ai fini del calcolo, la circolare indica che la pensione complessiva mensile è determinata sulla base della retribuzione pensionabile media degli ultimi dodici mesi di servizio, esclusa la tredicesima mensilità, e dell'anzianità contributiva maturata nel Fondo, espressa in mesi. In sintesi, la prestazione equivale a 1/39 della retribuzione globale mensile dell'ultimo anno di servizio per ogni anno di contribuzione al Fondo.
Soggetti ammessi alla prosecuzione volontaria
La facoltà di proseguire volontariamente i contributi integrativi è riconosciuta ai dipendenti delle aziende private del gas che, al momento della cessazione del rapporto o della perdita del titolo all'iscrizione, non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione del Fondo. La circolare interpreta in modo non restrittivo la norma, precisando che la facoltà spetta anche quando il rapporto di lavoro non sia cessato ma venga meno l'obbligo contributivo del datore di lavoro per effetto della separazione societaria.
La disciplina si applica esclusivamente a due categorie di assicurati:
- coloro che hanno perso il titolo all'iscrizione per effetto delle operazioni di separazione societaria discendenti dal D.Lgs. n. 164/2000;
- coloro che sono stati collocati in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale e non avevano ancora maturato il diritto alla pensione del Fondo.
La ratio della disposizione è evitare che tali soggetti perdano definitivamente i benefici della contribuzione integrativa già maturata nel Fondo.
Requisiti e limiti per l'esercizio della facoltà
La prosecuzione volontaria nel Fondo Gas può essere esercitata fino al raggiungimento dei requisiti previsti per la prestazione del Fondo, da considerare insieme a quelli anagrafici e contributivi richiesti per l'AGO. La circolare specifica che le condizioni da soddisfare sono due:
- raggiungimento del minimo di 15 anni di contribuzione nel Fondo;
- maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti per la prestazione AGO.
Inoltre, il decreto richiama, per quanto non disciplinato, la normativa generale sulla prosecuzione volontaria. La circolare evidenzia che il versamento volontario nel Fondo ha natura integrativa e dunque deve essere sempre accompagnato da una copertura nell'AGO, di natura obbligatoria, figurativa o volontaria. Non è quindi ammesso un versamento nel Fondo riferito a un periodo totalmente scoperto nell'assicurazione generale.
Restano esclusi dalla facoltà i soggetti che cessano l'iscrizione per cause diverse da quelle previste dalla disciplina; per questi ultimi, eventualmente, è possibile proseguire solo l'iscrizione nel FPLD, ricorrendone i requisiti ordinari.
Autorizzazione ai versamenti volontari: requisiti e decorrenza
Secondo la circolare, l'autorizzazione ai versamenti volontari può essere concessa agli assicurati che rientrano nelle fattispecie ammesse e che, alla data della domanda, possano far valere nel Fondo almeno i requisiti di effettiva contribuzione previsti dall'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 184/1997, cioè 3 anni pari a 1.080 giorni nel quinquennio precedente.
L'autorizzazione decorre dal primo giorno successivo alla cessazione dell'iscrizione al Fondo, purché la domanda sia presentata entro sei mesi dalla cessazione stessa. Se la domanda è tardiva, la decorrenza coincide con la data di presentazione dell'istanza; in tal caso è consentita soltanto la copertura degli ultimi 180 giorni precedenti la domanda. La circolare introduce anche una disciplina transitoria per chi, pur trovandosi nelle condizioni richieste, non abbia presentato tempestivamente istanza: tali soggetti possono presentare domanda entro 180 giorni dalla pubblicazione della circolare e coprire eccezionalmente l'intero periodo intermedio.
Misura del contributo volontario
Il contributo volontario integrativo si determina applicando l'aliquota di finanziamento del Fondo, fissata all'1,7% dal decreto 25 luglio 2000, alla retribuzione imponibile media percepita nell'ultimo anno di contribuzione precedente la domanda. La circolare richiama il dato della retribuzione, rilevabile dalla sezione 2 delle retribuzioni particolari della denuncia annuale, contrassegnata dal codice F.
Se nell'ultimo anno vi sono stati periodi di retribuzione ridotta, per tali periodi deve essere presa a base la retribuzione piena che sarebbe spettata al lavoratore se fosse stato in servizio. Il valore così ottenuto rappresenta il contributo annuo dovuto, corrispondente a 360 contributi giornalieri.
La retribuzione di riferimento deve essere rivalutata con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno secondo l'indice ISTAT di aumento del costo della vita relativo all'anno precedente. Sul valore aggiornato va ricalcolato il nuovo importo del contributo volontario dovuto.
Periodicità e scadenze di pagamento
La contribuzione volontaria deve essere versata con periodicità trimestrale, in coerenza con le regole generali dei prosecutori volontari. Una volta determinato l'importo annuale, esso viene rapportato al trimestre, pari a 90 contributi giornalieri, e versato tramite bollettini di conto corrente postale forniti dall'Istituto.
Le scadenze ordinarie sono le seguenti:
- 30 giugno, per il primo trimestre;
- 30 settembre, per il secondo trimestre;
- 31 dicembre, per il terzo trimestre;
- 31 marzo dell'anno successivo, per il quarto trimestre.
Per il periodo compreso tra la decorrenza dell'autorizzazione e la fine del trimestre in corso alla data di notifica del provvedimento, il pagamento deve avvenire entro la fine del trimestre solare successivo alla comunicazione dell'INPS. Lo stesso termine vale per i 180 giorni precedenti la domanda, se coperti in via retroattiva.
Indicazioni finali
La circolare chiude precisando che per la rilevazione contabile dei contributi volontari integrativi versati al Fondo Gas saranno impartite successive istruzioni. L'intero impianto interpretativo si fonda sull'esigenza di garantire continuità contributiva e tutela della posizione assicurativa dei lavoratori colpiti dalle riorganizzazioni del settore gas, nel rispetto della natura integrativa del Fondo e del coordinamento con l'assicurazione generale obbligatoria.
Punti principali
Ambito normativo e finalità
La circolare dà attuazione al DM 16 giugno 2003, emanato in attuazione dell'articolo 38, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La finalità è consentire la prosecuzione volontaria della contribuzione nel Fondo Gas, ordinamento integrativo dell'AGO, per evitare la perdita dei benefici previdenziali già maturati a seguito della perdita del titolo all'iscrizione determinata da separazioni societarie o da mobilità per ristrutturazione aziendale.
Soggetti destinatari
Possono accedere alla prosecuzione volontaria i lavoratori già iscritti al Fondo Gas che, per effetto delle operazioni di separazione societaria conseguenti al D.Lgs. 164/2000, oppure per messa in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale, cessano dall'iscrizione senza aver maturato il diritto alla pensione del Fondo. La circolare interpreta la norma in senso estensivo, ammettendo anche i casi in cui il rapporto di lavoro prosegua senza soluzione di continuità, se viene meno l'obbligo contributivo al Fondo per effetto della separazione societaria.
Condizioni per l'autorizzazione
L'autorizzazione ai versamenti volontari è subordinata alla presenza di contestuale contribuzione obbligatoria, figurativa o volontaria nell'AGO e al possesso, nel quinquennio precedente la domanda, di almeno 3 anni di contribuzione effettiva nel Fondo, pari a 1.080 giorni, come richiesto dall'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 184/1997. I versamenti volontari nel Fondo hanno natura integrativa e non possono riguardare periodi privi di copertura nell'AGO.
Limiti temporali dell'esercizio
La facoltà può essere esercitata fino al raggiungimento dei requisiti per la prestazione del Fondo, cioè fino al conseguimento di almeno 15 anni di contribuzione nel Fondo e dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per l'AGO. Per la pensione complessiva vale la regola della decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del servizio, nel rispetto delle finestre di uscita, purché alla cessazione risultino già perfezionati i requisiti in entrambi gli ordinamenti.
Domanda e decorrenza dell'autorizzazione
La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla cessazione dell'iscrizione al Fondo per ottenere la decorrenza dal giorno successivo alla cessazione. Se la domanda è tardiva, l'autorizzazione decorre dalla data della domanda, con possibilità di coprire solo gli ultimi 180 giorni precedenti. In via transitoria, chi si trovi nelle condizioni previste dalla norma ma non abbia ancora chiesto l'autorizzazione può presentare domanda entro 180 giorni dalla pubblicazione della circolare e coprire anche l'intero periodo intermedio.
Misura del contributo volontario
Il contributo volontario è calcolato applicando l'aliquota di finanziamento del Fondo, pari all'1,7%, alla retribuzione imponibile media percepita nell'ultimo anno di contribuzione precedente la domanda. La retribuzione di riferimento è quella indicata con codice F nella denuncia annuale e, se nei dodici mesi finali vi sono periodi di retribuzione ridotta, deve essere considerata la retribuzione piena che sarebbe spettata al lavoratore.
Aggiornamento della base contributiva
La retribuzione annua presa a base del calcolo deve essere aggiornata con effetto dal 1° gennaio di ogni anno in base all'indice ISTAT di incremento del costo della vita dell'anno precedente, secondo l'articolo 7, comma 5, del D.Lgs. 184/1997. Sul valore aggiornato va ricalcolato il contributo volontario dovuto.
Periodicità, termini e modalità di pagamento
La contribuzione volontaria segue la cadenza trimestrale prevista per i prosecutori volontari in generale. Il contributo annuo è rapportato a trimestre e va versato con bollettini di conto corrente postale forniti dall'Istituto entro il 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre e 31 marzo dell'anno successivo, rispettivamente per primo, secondo, terzo e quarto trimestre. Il contributo relativo al periodo tra decorrenza dell'autorizzazione e fine del trimestre in corso alla notifica deve essere pagato entro la fine del trimestre solare successivo alla comunicazione INPS; entro lo stesso termine si versa anche l'eventuale copertura dei 180 giorni precedenti la domanda.
Regole speciali sul calcolo della pensione
La circolare ricorda che la pensione a carico del Fondo Gas è una pensione complessiva che assorbe la quota FPLD relativa ai periodi di contestuale iscrizione al Fondo. Eventuali quote ulteriori derivanti da contribuzione riferita a periodi non utili al Fondo restano liquidate separatamente. Il calcolo della pensione complessiva considera la retribuzione pensionabile media degli ultimi dodici mesi, esclusa la tredicesima, e l'anzianità contributiva nel Fondo espressa in mesi, con esclusione delle frazioni.
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