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Circolare

Circolare numero 7 del 27-1-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina, dal periodo di paga gennaio 2005, le modalità con cui i datori di lavoro devono indicare nel DM10/2 i lavoratori frontalieri svizzeri occupati in Italia, ai fini della retrocessione finanziaria dei contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione. Viene confermato il quadro normativo dell’accordo Italia-Svizzera e precisato l’uso del codice tipo contribuzione "18", da esporre separatamente nel quadro B/C e da riportare anche nell’EMens. La circolare chiarisce inoltre i dati da compilare per tali lavoratori e richiama il significato specifico del codice ai fini contributivi.

Modalità di compilazione del DM10 per i datori di lavoro con frontalieri svizzeri in Italia

Modalità di compilazione del DM10 per i lavoratori frontalieri svizzeri in Italia

La circolare disciplina la corretta esposizione contributiva dei lavoratori frontalieri svizzeri occupati in Italia, con specifico riferimento alla retrocessione finanziaria dei contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione. Le istruzioni operano dal periodo di paga gennaio 2005 e incidono sia sul DM10/2 sia sulla denuncia EMens.

Quadro normativo di riferimento

La trattazione si fonda sulla legge n. 364 del 2000, che ha ratificato l’accordo tra Comunità Europea e Confederazione Svizzera del 21 giugno 1999. La circolare richiama inoltre il Protocollo addizionale all’allegato II, che ha salvaguardato l’applicazione del meccanismo di retrocessione dei contributi di disoccupazione previsto dall’Accordo Italia-Svizzera del 12 dicembre 1978, reso esecutivo con d.P.R. 8 febbraio 1980, n. 90.

Viene chiarito che, in base all’art. 3 del medesimo Protocollo, il regime della retrocessione continua ad applicarsi per 7 anni dall’entrata in vigore dell’accordo. La circolare evidenzia che, nei rapporti con la Confederazione Svizzera, le disposizioni speciali sulla retrocessione prevalgono sulla disciplina generale del regolamento CEE n. 1408/1971, art. 71, che normalmente pone l’onere delle prestazioni a carico dello Stato di residenza senza compensazioni finanziarie.

Nozione di lavoratore frontaliero

Per l’applicazione delle istruzioni viene richiamata la definizione di lavoratore dipendente frontaliero contenuta nell’art. 1/7 dell’Allegato n. 2 all’accordo del 21 giugno 1999. È frontaliero il cittadino di una parte contraente che:

  • ha la residenza nel territorio di una parte contraente;
  • esercita un’attività retribuita nel territorio dell’altra parte contraente;
  • ritorna al proprio domicilio di norma ogni giorno, oppure almeno una volta alla settimana.

La circolare precisa anche che tali lavoratori non necessitano della carta di soggiorno. L’autorità competente dello Stato d’impiego può comunque rilasciare una carta speciale valida almeno cinque anni, oppure per la durata dell’impiego se superiore a tre mesi o inferiore a un anno; la carta è rinnovabile per almeno cinque anni se il lavoratore dimostra di svolgere un’attività economica.

Modalità operative dal periodo di paga gennaio 2005

Per migliorare la rilevazione dei soggetti interessati alla retrocessione, l’INPS introduce una modalità specifica di compilazione del DM10. Dal periodo di paga gennaio 2005 i datori di lavoro che occupano frontalieri svizzeri in Italia devono applicare le nuove istruzioni nella compilazione del DM10/2.

I contributi complessivamente dovuti per tali lavoratori devono essere determinati in base alle caratteristiche contributive aziendali, cioè CSC, CA e qualifica del lavoratore. I dipendenti interessati devono essere indicati separatamente rispetto agli altri lavoratori.

Compilazione del DM10/2 e codice tipo contribuzione 18

Nel quadro B/C del DM10/2 deve essere utilizzato il codice tipo contribuzione 18, attribuito al nuovo significato di lavoratori frontalieri svizzeri operanti in Italia per i quali opera la retrocessione finanziaria.

Il codice deve:

  • essere preceduto dal previsto codice qualifica del lavoratore;
  • essere seguito dal quarto carattere, ove richiesto;
  • accompagnarsi alla compilazione delle caselle numero dipendenti, retribuzioni e somme a debito del datore di lavoro.

La circolare specifica che il codice 18 ha un nuovo significato operativo rispetto a quello storico richiamato in nota, relativo a precedenti casistiche contributive.

Indicazione nell’EMens

Lo stesso codice tipo contribuzione deve essere riportato anche nella denuncia telematica mensile EMens, nel campo relativo al tipo contribuzione, in coerenza con quanto già indicato dalla circolare INPS n. 152 del 22 novembre 2004.

In sintesi, la circolare fornisce una regola di dettaglio per identificare correttamente i frontalieri svizzeri ai fini contributivi e per consentire la corretta applicazione della retrocessione dei contributi di disoccupazione versati in Italia.

Punti principali

Quadro normativo e retrocessione contributiva

La circolare richiama la ratifica, con legge n. 364 del 2000, dell’accordo tra Comunità Europea e Confederazione Svizzera del 21 giugno 1999. Il Protocollo addizionale all’allegato II ha salvaguardato il meccanismo di retrocessione dei contributi di disoccupazione previsto dall’Accordo Italia-Svizzera del 12 dicembre 1978. Tale regime continua ad applicarsi, secondo quanto richiamato dalla circolare, per una durata di 7 anni dall’entrata in vigore dell’accordo. Nei rapporti con la Confederazione Svizzera prevalgono quindi le disposizioni speciali sulla retrocessione rispetto alla regola generale dell’art. 71 del regolamento CEE n. 1408/1971.

Definizione di lavoratore frontaliero

Ai fini applicativi viene richiamata la definizione contenuta nell’art. 1/7 dell’Allegato n. 2 all’accordo del 21 giugno 1999: è lavoratore frontaliero il cittadino di una parte contraente che risiede nel territorio di una parte contraente, svolge attività retribuita nel territorio dell’altra parte contraente e ritorna al proprio domicilio di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana. La circolare segnala inoltre che tali lavoratori non hanno bisogno della carta di soggiorno, fermo restando che l’autorità competente dello Stato d’impiego può rilasciare una carta speciale valida almeno cinque anni o per la durata dell’impiego, se questa è superiore a tre mesi o inferiore a un anno.

Decorrenza delle nuove modalità operative

Per consentire una più puntuale e tempestiva applicazione della retrocessione finanziaria dei contributi versati in Italia per l’assicurazione contro la disoccupazione, la circolare introduce una specifica modalità di rilevazione nel DM10 a partire dal periodo di paga "gennaio 2005". Da tale mese i datori di lavoro che occupano frontalieri svizzeri in Italia devono compilare il DM10/2 secondo le nuove istruzioni indicate dall’INPS.

Compilazione del DM10/2

I datori di lavoro devono determinare i contributi complessivamente dovuti per i lavoratori interessati in base alle caratteristiche contributive aziendali (CSC, CA e qualifica lavoratore). I frontalieri svizzeri devono essere esposti separatamente dagli altri dipendenti nel quadro B/C del DM10/2. Per essi va utilizzato il codice tipo contribuzione "18", con il nuovo significato di "lavoratori frontalieri svizzeri operanti in Italia per i quali opera la retrocessione finanziaria". Il codice deve essere preceduto dal previsto codice qualifica del lavoratore e seguito dal quarto carattere, ove richiesto. In corrispondenza del codice devono essere compilate le caselle "numero dipendenti", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro".

Indicazione nell’EMens e nota sul codice 18

Il codice tipo contribuzione "18" deve essere riportato anche nella denuncia telematica mensile EMens, nel campo relativo al tipo contribuzione, come già richiamato dalla circolare INPS n. 152 del 22 novembre 2004. La circolare precisa inoltre, in nota, che il CTC "18" aveva in precedenza un diverso significato nel manuale di compilazione DM10/2 antecedente all’edizione luglio 2003.

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