Risposta n. 598 del 16/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSuperbonus - interventi antisismici su fabbricato in centro storico (art.119 e 121 DL 34/2020)
Il quesito
Il condominio chiede se può fruire del Superbonus per interventi di consolidamento statico su un fabbricato ricompreso in un aggregato edilizio in centro storico e, in particolare: quale zonizzazione sismica rileva; definizione di progetto unitario e se obbliga a estendere i lavori allintero agglomerato; se il progetto deve valutare la classificazione complessiva o solo criticità puntuali; limite di spesa agevolabile; se la valutazione di sicurezza può riguardare solo il corpo oggetto di studio; se va coinvolto anche il condominio attiguo; e se i compensi del Responsabile dei lavori rientrano nelle spese agevolabili e con quali criteri di quantificazione.
Soluzione prospettata dal contribuente
Listante ritiene che limmobile ricada in zona sismica 3 secondo la classificazione regionale; che il "progetto unitario" possa essere riferito alla singola unita strutturale/condominio e non allintero agglomerato; che si possano effettuare interventi locali mirati a criticita statiche senza una classificazione globale basata su indice di rischio; che il limite di spesa sia 96.000 euro per unita immobiliare; che la valutazione della sicurezza possa limitarsi al fabbricato oggetto; che la detrazione possa essere applicata al solo condominio interessato con ripartizione secondo millesimi; e che i compensi al Responsabile dei lavori siano ammissibili secondo il DM 17/06/2016.
Il parere dell’Agenzia
LAgenzia conferma che il Superbonus per interventi antisismici si applica per interventi di cui allart.16-bis, lett. i) su edifici in zone sismiche 1,2,3 definite dallOPCM 3274/2003 e rinvia alla mappa della Protezione Civile per la zonizzazione. Richiama il parere della Commissione consultiva e le NTC 2018 secondo cui, nei centri storici, il "progetto unitario" può essere riferito alla singola unita strutturale individuata e non necessariamente allintero aggregato; le verifiche tecniche sulla indipendenza strutturale sono di competenza tecnica e non fiscale. Il limite di spesa è 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unita dellintero edificio e la quota spettante a ciascun condomino si calcola in base ai millesimi. Le questioni tecniche di progettazione e classificazione del rischio sono inammissibili in interpello. I compensi del Responsabile dei lavori sono detraibili se direttamente connessi agli interventi e documentati; la congruita dei compensi va verificata secondo i criteri e le tabelle del DM 17/06/2016 e le disposizioni sulle asseverazioni previste dallart.119 (commi 13 e 13-bis) restano applicabili.
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