Cassazione Penale, Ordinanza n. 20590/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile, ritenendo insussistenti i presupposti di legittimazione e di deducibilità dei motivi in cassazione per il soggetto che non aveva impugnato la sentenza assolutoria di primo grado. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La sentenza di primo grado era assolutoria e tale decisione è stata impugnata dal solo pubblico ministero; la parte civile non aveva proposto appello. In cassazione, la parte civile ha sostenuto l'esistenza di un orientamento che ammetterebbe comunque il ricorso per cassazione anche in difetto di appello. La Corte, tuttavia, ha rilevato che, anche seguendo l'impostazione giurisprudenziale più favorevole al ricorrente, la parte civile non appellante può ricorrere per cassazione contro la sentenza di appello che conferma l'assoluzione solo per questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o per questioni di puro diritto sopravvenute dopo il giudizio di secondo grado; nel caso concreto non ricorreva alcuna di tali ipotesi.
Norme richiamate
art. 82 c.p.p.
La mancata rinuncia all'impugnazione e la mancata revoca della costituzione di parte civile nei termini previsti dalla norma incidono sulla legittimazione a proporre ricorso per cassazione da parte della parte civile non appellante.
Massime di principio
- La parte civile che non abbia impugnato la sentenza assolutoria di primo grado non è, di regola, legittimata a proporre ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello confermativa dell'assoluzione quando l'appello sia stato proposto soltanto dal pubblico ministero.
- Anche nell'orientamento più favorevole alla legittimazione della parte civile non appellante, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo o per questioni di puro diritto sopravvenute dopo il secondo grado per effetto di ius superveniens o di interventi della Corte costituzionale.
- In mancanza di tali presupposti, il ricorso della parte civile deve essere dichiarato inammissibile de plano.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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