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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04304/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore di un geometra per il pagamento di compensi asseritamente dovuti per l’attività di progettista e direttore dei lavori relativa a un permesso di costruire. I committenti contestavano l’esistenza e la prova del credito, chiedevano anche la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., e in primo grado ottenevano la revoca del decreto ingiuntivo. In appello, però, la decisione veniva riformata con condanna dei committenti al pagamento di una somma a titolo di compenso professionale, oltre interessi e rimborso di diritti di liquidazione al collegio professionale. Con il ricorso per cassazione i committenti deducevano: 1) violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che incarico di progettazione e direzione lavori costituisse un rapporto unitario e che il compenso dovesse essere valutato globalmente; 2) nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte d’appello avesse trascurato plurime contestazioni mosse già in giudizio sia alle prestazioni di progettazione sia alle singole voci della parcella, inclusa una penale e l’addebito relativo a un piano di lottizzazione mai commissionato; 3) violazione di norme in tema di compensazione atecnica, censurando il diniego di applicazione di tale istituto sul presupposto che mancasse una domanda specifica e che l’immobile fosse stato successivamente trasferito a terzi. Il professionista resisteva con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo per inammissibilità e infondatezza, ha accolto il secondo e il terzo motivo, e ha dichiarato assorbito il quarto. In particolare, ha ritenuto corretta la conclusione della Corte territoriale sul fatto storico dell’unitarietà o meno dell’incarico ai fini del controllo ex art. 360 n. 5 c.p.c., ma ha ravvisato un errore nel mancato approfondimento delle contestazioni specifiche formulate dai committenti anche con riguardo alla progettazione e alle singole voci di parcella, nonché un errore di diritto nell’escludere la compensazione impropria per mancanza di domanda e per la successiva cessione dell’immobile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    È stata invocata la sospensione del giudizio; dal testo non emerge una specifica statuizione sul punto, poiché la questione non risulta decisiva nella motivazione finale.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro di legittimità utilizzato per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È il parametro utilizzato per dedurre la nullità della sentenza.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza o incompletezza della motivazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte richiama il principio di non contestazione, censurando la mancata verifica delle contestazioni specifiche svolte in giudizio.

  • art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.

    Per dedurre il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. il ricorrente deve indicare puntualmente il fatto storico, il dato da cui emerge, il come e il quando sia stato discusso.

  • art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    È richiamato insieme all’art. 366 n. 6 c.p.c. come regola di specificità del ricorso per cassazione.

  • art. 147 e ss. r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775

    Citate dalla Corte come esempio di denuncia generica di violazione di un intero corpo normativo, ritenuta inammissibile.

  • d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54

    È richiamato per la riformulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    Legge di conversione del d.l. 83/2012, richiamata per la nuova formulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge riferita in modo indistinto a un intero corpo normativo è inammissibile se non consente di individuare con precisione le norme asseritamente violate.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. ricorre solo quando sia stato trascurato un fatto storico decisivo, non quando il fatto sia stato comunque esaminato o si censuri la mera valutazione delle prove.
  • Per rispettare gli oneri di specificità del ricorso, il ricorrente deve indicare il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento processuale in cui è stato discusso e la sua decisività.
  • La contestazione specifica delle singole prestazioni e delle voci di parcella non può essere liquidata in modo generico dal giudice di merito, dovendo essere verificata in concreto rispetto a tutti i profili dell’incarico professionale.
  • La compensazione impropria o atecnica può essere rilevata d’ufficio dal giudice anche in appello quando i crediti e debiti derivino dallo stesso rapporto e i fatti rilevanti siano già acquisiti al processo; non è necessaria una domanda di parte o una domanda riconvenzionale.
  • Ai fini della compensazione impropria, non rileva che uno dei soggetti abbia successivamente trasferito il bene a terzi, se il rapporto obbligatorio è sorto tra le originarie parti del contratto e riguarda le reciproche poste di dare e avere derivanti dal medesimo rapporto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoInadempimentoCompensazione
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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