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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14514/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della custodia cautelare in carcere per i reati di concorso (art. 110 c.p.), estorsione (art. 629, 2° comma) e aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis/416‑bis.1), con cinque censure principali: (1) insufficienza e vizio di motivazione circa i gravi indizi, basati soprattutto su una intercettazione ritenuta dalla difesa mal trascritta; (2) mancato apprezzamento in senso favorevole delle dichiarazioni della persona offesa (Stefano Di Spirito), che negava richieste estorsive; (3) valutazione non adeguata dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia; (4) illegittima qualificazione della fattispecie con l'aggravante del metodo mafioso, dedotta da un riferimento ai "compagni di Sant'Antimo"; (5) assenza delle esigenze cautelari per la risalente data del fatto, l'assenza di condotte successive e la detenzione continuativa del ricorrente dal giugno 2020.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e rigettato le doglianze. Ha ritenuto che: la motivazione del Tribunale del riesame è congrua e fondata su una conversazione intercettata (Petito-Arena) ricca di dettagli e ben riscontrata; le dichiarazioni della persona offesa non hanno scalfito il quadro indiziario, considerata la condizione di intimidazione; le censure sui collaboratori di giustizia erano aspecifiche e non rilevanti perché la misura non è stata fondata su di esse; l'aggravante del metodo mafioso è stata correttamente applicata in base al modus operandi e al contesto territoriale; la distanza temporale dei fatti non impedisce di ritenere sussistenti esigenze cautelari, essendovi elementi concreti di rischio di recidiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; non è stata disposta la liberazione e si è dato atto delle determinazioni ai sensi degli articoli applicabili (art. 616 c.p.p., art. 94 disp. att. c.p.p. e altri).

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: norma indicata tra i reati contestati al ricorrente.

  • art. 629, secondo comma, cod. pen.

    Estorsione aggravata: norma della fattispecie contestata; la Corte ha confermato che gli elementi indiziari sono idonei a sostenere l'accusa in sede cautelare.

  • art. 416‑bis (e art. 416‑bis.1 citato nel testo) cod. pen.

    Aggravante del "metodo mafioso": la Corte ha ritenuto che la modalità della condotta e il contesto territoriale possano integrare l'aggravante, anche se il riferimento alla compagine mafiosa è implicito; non è necessario dimostrare la struttura associativa nel singolo atto, ma che la condotta evochi l'effetto intimidatorio proprio del metodo mafioso.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regole sulla motivazione e valutazione delle prove e degli indizi; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni fattuali e motivazionali del giudice di merito.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Prescrizioni sulla motivazione delle misure cautelari, in relazione alle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale sulle esigenze di custodia.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Presunzione relativa di pericolosità connessa all'aggravante mafiosa: la Corte sottolinea che la distanza temporale non è di per sé sufficiente a escludere l'attualità del pericolo; serve valutazione complessiva degli elementi.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per il riassunto dei motivi di impugnazione; utilizzata per la sintesi dei motivi presentati dal ricorrente.

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Trattazione scritta del procedimento in Cassazione: il processo si è svolto con trattazione scritta ai sensi di questa norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disciplina delle spese e sanzioni per impugnazioni infondate: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Regole sulla riconnessione o effetti della decisione sulla libertà personale: la Corte ha disposto quanto necessario non essendovi conseguenze di rinnessione in libertà.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Citata in relazione ai criteri di liquidazione della sanzione pecuniaria equitativa in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di giudizio di legittimità le valutazioni di fatto e le contestazioni che richiedono una diversa lettura del compendio probatorio sono, di regola, inammissibili salvo vizio logico‑giuridico manifesto nella motivazione del giudice di merito.
  • Una intercettazione ricca di dettagli e corroborata da riscontri oggettivi può costituire elemento solido per sostenere gravi indizi di colpevolezza, anche se la difesa prospetta trascrizioni alternative; le minime divergenze trascrizionali, se non inficiano i punti essenziali, non compromettono la motivazione.
  • La negazione della vittima non esclude automaticamente l'indiziarietà delle prove: in contesti di intimidazione la Corte può ritenere attendibile il quadro indiziario quando vi siano elementi di riscontro e spiegazioni plausibili del silenzio o della reticenza della persona offesa.
  • Per l'aggravante del "metodo mafioso" rilevano le modalità operative e l'effetto intimidatorio della condotta nel contesto territoriale; non è sempre necessario provare una formale strutturazione associativa o una esplicita rivendicazione di appoggio mafioso.
  • La mera distanza temporale dei fatti rispetto all'applicazione della misura cautelare non determina automaticamente la cessazione delle esigenze cautelari: occorre una valutazione complessiva che consideri la gravità delle condotte, il rischio di reiterazione e l'assenza di elementi favorevoli concreti a carico dell'indagato.
  • Le censure generiche sulla inattendibilità di fonti (es. collaboratori) sono inefficaci se il provvedimento cautelare non si è fondato materialmente su tali fonti o se la motivazione è chiara nell'indicare le fonti effettive degli indizi.

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