Cassazione Civile, Sentenza n. 23044/2021 del 17/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al non determinato
La controversia
Contestazione dell'oscuramento di parti di documenti in sede di valutazione: il ricorrente impugna l'occlusione/redazione di informazioni ritenute rilevanti per il diritto di accesso o la trasparenza, mentre la resistente giustifica l'oscuramento con la tutela di dati personali, segreti industriali, o altre esigenze di riservatezza
La decisione
Non è fornita una decisione specifica. In generale, il giudice/amministrazione valuta il bilanciamento tra diritto di accesso/trasparenza e interessi alla riservatezza. Se la motivazione dell'oscuramento è adeguata, specifica e proporzionata (indica norma invocata, tipo di dato tutelato e ragione del rischio), l'oscuramento viene confermato; se la motivazione è generica o insufficiente, l'oscuramento viene annullato e il documento deve essere reso, almeno in forma parziale, o fornita una versione non oscurata dove possibile
Norme richiamate
Legge 7 agosto 1990, n. 241 (accesso ai documenti amministrativi)
Richiede motivazione dell'atto amministrativo e disciplina il diritto di accesso; l'oscuramento va giustificato con riferimento alle cause di esclusione o limitazione dell'accesso previste dalla normativa
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Consente l'oscuramento/trattamento di dati personali per tutelare la riservatezza; l'amministrazione deve valutare proporzionalità e minimizzazione dei dati, fornendo basi giuridiche e motivazioni per la limitazione dell'accesso
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Trasparenza amministrativa)
Stabilisce obblighi di pubblicazione e trasparenza, ma prevede eccezioni per dati cui si applicano vincoli di riservatezza; l'oscuramento deve essere circoscritto e motivato alla luce delle eccezioni previste
Massime di principio
- L'oscuramento in fase di valutazione è legittimo solo se motivato, specifico e proporzionato rispetto al diritto di accesso e alla rilevanza pubblica del documento
- La residenza dell'onere probatorio spetta all'amministrazione resistente: essa deve indicare la norma invocata, il tipo di interesse protetto (privacy, segreto industriale, sicurezza) e perché la limitazione è necessaria
- Occorre applicare il principio di minimizzazione: oscurare solo le parti strettamente necessarie e, se possibile, fornire versioni parzialmente non oscurate o estratti utili al richiedente
- Se l'oscuramento è motivato genericamente (poche parole o riferimenti vaghi), il ricorso ha buone probabilità di successo: il provvedimento può essere annullato per difetto di istruttoria o motivazione
- In presenza di dati personali sensibili, valutare sempre il bilanciamento con l'interesse pubblico alla conoscenza; l'esistenza di un rilevante interesse pubblico può portare alla prevalenza del diritto di accesso
- È raccomandabile che l'amministrazione fornisca, oltre all'atto oscurato, una motivazione formale e, se possibile, un meccanismo di riesame interno prima del ricorso giudiziario
- In caso di contestazione, rivolgersi all'autorità giudiziaria o all'Autorità per la protezione dei dati personali a seconda della natura dei dati e della violazione lamentata
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