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Legge

L.R. Sardegna 6/2021

Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2020 e alla legge regionale n. 3 del 1989 in materia di organizzazione del sistema della protezione civile e norma di interpretazione autentica della procedura straordinaria di mobilità del personale destinato alla protezione civile

Normativa regionaleL.R. Sardegna 6/2021Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interviene sulla disciplina sarda della protezione civile: aggiorna funzioni e articolazioni operative della Direzione generale, corregge la procedura straordinaria di mobilità di 65 unità di personale e ne fornisce un’interpretazione autentica, oltre a modificare le norme sulle emergenze di rilievo regionale. È stata poi abrogata dal 14 maggio 2026.

Modifiche alla disciplina regionale della protezione civile e interpretazione autentica sulla mobilità straordinaria del personale

Modifiche alla disciplina regionale della protezione civile in Sardegna

La legge regionale interviene sul sistema sardo di protezione civile, modificando la legge regionale n. 9 del 2020 e la legge regionale n. 3 del 1989. Inoltre, fornisce un’interpretazione autentica della procedura straordinaria di mobilità del personale destinato alla protezione civile. La legge è stata successivamente abrogata con decorrenza 14 maggio 2026.

Aggiornamento dell’assetto della Direzione generale della protezione civile

La disciplina della Direzione generale della protezione civile viene precisata e integrata. Viene corretto il testo relativo al suo ruolo di autorità competente e vengono meglio definite alcune strutture operative regionali.

In particolare:

  • la struttura regionale integrata è richiamata come Sala operativa regionale integrata (SORI);
  • viene introdotta la Sala operativa unificata permanente (SOUP), con il compito di coordinare le strutture antincendio regionali con quelle statali nel periodo a rischio di incendio boschivo, secondo la legge quadro statale sugli incendi boschivi;
  • per il supporto alla direzione generale tramite il personale civile viene richiesto un apposito atto convenzionale;
  • per raccogliere segnalazioni e richieste di soccorso dei cittadini per qualsiasi emergenza, la Direzione generale si avvale della rete degli Uffici di relazioni con il pubblico della Regione, secondo indirizzi fissati dalla Giunta regionale.

Procedura straordinaria di mobilità del personale

La legge modifica la disciplina della mobilità straordinaria prevista per il potenziamento del sistema sanitario e della protezione civile.

Le modifiche incidono su due profili:

  • la mobilità è subordinata alla previa acquisizione del nullaosta;
  • il nullaosta non è richiesto per il personale proveniente dal Sistema Regione.

Viene inoltre abrogato il comma 5 della disposizione originaria.

Interpretazione autentica sulla mobilità di 65 unità di personale

La legge chiarisce che la procedura straordinaria di mobilità per l’acquisizione e l’immissione nel ruolo unico dell’Amministrazione regionale di 65 unità di personale è finalizzata a garantire:

  • la gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario;
  • il funzionamento della Sala operativa regionale;
  • il funzionamento del Centro funzionale decentrato;
  • il funzionamento della Colonna mobile regionale;
  • il supporto agli enti locali e la salvaguardia della pubblica incolumità.

La norma interpretativa precisa inoltre che sono esclusi dalla procedura di mobilità i dipendenti del Sistema Regione impiegati in altre strutture operative regionali di protezione civile, in particolare:

  • il settore meteo del Centro funzionale decentrato (CFD);
  • la Sala operativa regionale integrata (SORI);
  • la Sala operativa unificata permanente (SOUP);
  • il personale destinato al numero di pronto intervento 1515.

Emergenze di rilievo regionale

Viene modificata la disciplina regionale delle emergenze di rilievo regionale.

Le modifiche prevedono che:

  • restino ferme le competenze del Prefetto e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • la durata del relativo stato/intervento straordinario, indicata come non superiore a dodici mesi, possa essere prorogata per non più di ulteriori dodici mesi.

Regime finanziario e decorrenza

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS.

Obsolescenza normativa

La legge è abrogata a decorrere dal 14 maggio 2026; per tale ragione, pur essendo utile per ricostruire la disciplina previgente, non ha più applicazione attuale.

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