L.R. Sardegna 7/2021
Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge ridisegna l’assetto territoriale sardo istituendo la Città metropolitana di Sassari, nuove province e modificando Cagliari, Nuoro e Oristano; disciplina referendum locali, unioni di province e successione tra enti. Modifica inoltre la legge regionale n. 2/2016 e la disciplina del demanio marittimo. Le regole sulle elezioni comunali valgono solo per il turno 2021.
Riforma dell’assetto territoriale degli enti locali della Sardegna, riordino delle città metropolitane e province, disciplina transitoria, demanio marittimo ed elezioni comunali 2021
Riforma dell’assetto territoriale della Sardegna
La legge riorganizza gli enti di area vasta della Regione autonoma della Sardegna, in attuazione dello Statuto speciale e dei principi di autonomia locale. L’intervento mira a ridisegnare l’assetto territoriale complessivo in coerenza con le identità storiche dei territori e con l’obiettivo di riequilibrare le diverse aree dell’Isola.
Nuova articolazione di città metropolitane e province
L’assetto territoriale risultante prevede:
- l’istituzione della Città metropolitana di Sassari;
- la modifica della circoscrizione della Città metropolitana di Cagliari;
- l’istituzione delle Province della Gallura Nord-Est Sardegna, dell’Ogliastra, del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano;
- la modifica della circoscrizione della Provincia di Nuoro;
- la conferma della circoscrizione della Provincia di Oristano.
Sono soppresse le Province di Sassari e del Sud Sardegna. La Giunta regionale deve aggiornare, entro 30 giorni dall’entrata in vigore, lo schema di riforma dell’assetto territoriale e pubblicarlo nel BURAS.
Composizione territoriale dei nuovi enti
La Città metropolitana di Sassari comprende il Comune di Sassari e numerosi comuni dell’area nord-occidentale, tra cui Alghero, Porto Torres, Olbia non rientra qui, ma rientrano invece i comuni elencati dalla legge per la nuova area metropolitana; ad essa sono attribuite anche le funzioni già della soppressa Provincia di Sassari e quelle provinciali già attribuite alle unioni di comuni fino all’entrata in vigore della legge.
La Città metropolitana di Cagliari si estende oltre i comuni già compresi dalla legge regionale n. 2 del 2016, includendo anche numerosi comuni dell’area interna e sud-orientale, come Dolianova, Muravera, Villasimius, Sanluri non è compreso in Cagliari ma nel Medio Campidano. Alla Città metropolitana di Cagliari sono trasferite le funzioni della soppressa Provincia del Sud Sardegna e quelle provinciali già attribuite alle unioni di comuni.
Le nuove province hanno le seguenti basi territoriali:
- Gallura Nord-Est Sardegna, con capoluogo nei Comuni di Olbia e Tempio Pausania;
- Ogliastra, con capoluogo nei Comuni di Tortolì e Lanusei;
- Sulcis Iglesiente, con capoluogo nei Comuni di Carbonia e Iglesias;
- Medio Campidano, con capoluogo nei Comuni di Sanluri e Villacidro.
La Provincia di Nuoro è ridefinita con un elenco puntuale di comuni; la Provincia di Oristano è confermata nella composizione elencata dalla legge.
Accertamento della volontà dei territori interessati
Dopo la pubblicazione dello schema di riforma nel BURAS, ciascun comune interessato può, entro 30 giorni, promuovere il distacco dall’ente in cui è inserito e chiedere l’adesione a una città metropolitana o provincia limitrofa, purché vi sia continuità territoriale.
Il distacco può avvenire:
- con deliberazione unanime del consiglio comunale, immediatamente comunicata alla Giunta regionale;
- oppure, se il consiglio non delibera all’unanimità, mediante referendum consultivo;
- comunque, se lo richiede almeno un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.
Il procedimento referendario è scandito da termini precisi: deposito delle richieste entro 90 giorni dalla scadenza del termine iniziale, verifica delle firme da parte dell’Ufficio regionale del referendum, indizione da parte del Presidente della Regione e svolgimento in un’unica tornata per tutti i comuni interessati. La proposta è approvata se vota la metà più uno degli aventi diritto e prevalgono i voti favorevoli.
La Giunta regionale approva lo schema definitivo di riforma entro 30 giorni dallo svolgimento dei referendum o dalla scadenza dell’ultimo termine utile per richiederli, e lo pubblica nel BURAS entro 5 giorni.
Unioni di province
La legge introduce la possibilità per le province di associarsi in unioni di province. L’unione:
- è costituita da province contermini, fino a un massimo di tre;
- serve alla gestione associata di funzioni e servizi;
- richiede l’approvazione di uno schema di statuto da parte dei consigli provinciali partecipanti con le stesse procedure previste per le modifiche statutarie;
- consente convenzioni anche con altre unioni o con singole province.
Le province conferiscono all’unione le risorse umane e strumentali necessarie. In prima applicazione la spesa per il personale non può superare la somma delle spese precedentemente sostenute dalle singole province; a regime devono essere realizzati risparmi di spesa. È inoltre possibile cedere capacità assunzionali all’unione.
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016
La legge adegua in modo organico il riordino delle autonomie locali del 2016 alla nuova struttura istituzionale. Tra gli interventi principali:
- sostituzione dei riferimenti alla “città metropolitana” con “le città metropolitane”;
- ridefinizione della nozione di città metropolitana come ente locale ai sensi dell’art. 114 Cost.;
- abrogazione di alcune definizioni ormai non più coerenti con il nuovo assetto;
- soppressione del riferimento alle vecchie province di Carbonia Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia Tempio;
- eliminazione di richiami alle zone omogenee e alla rete metropolitana;
- aggiornamento delle norme su finanziamenti, decentramento, circoscrizioni provinciali, organi provinciali e funzioni.
La rubrica del Titolo III della legge del 2016 viene riformulata per includere le città metropolitane e le norme transitorie in materia di province e polizia locale.
Successione, liquidazione e fase transitoria
La Giunta regionale cura gli adempimenti per l’istituzione dei nuovi enti e la successione nei rapporti giuridici, patrimoniali, finanziari e di personale. Il subentro riguarda, per ciascuna area:
- Città metropolitana di Sassari e Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna, in successione alla soppressa Provincia di Sassari;
- Provincia dell’Ogliastra, in successione alla Provincia di Nuoro e alla soppressa Provincia del Sud Sardegna;
- Province del Sulcis Iglesiente, del Medio Campidano e Città metropolitana di Cagliari, in successione alla soppressa Provincia del Sud Sardegna.
La successione è a titolo universale e comprende anche le entrate provinciali; il trasferimento della proprietà di beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali. È prevista inoltre la successione della Città metropolitana di Sassari nei rapporti attivi e passivi della Rete metropolitana del nord Sardegna al 31 dicembre 2023.
La Giunta nomina commissari straordinari per le Province di Nuoro, Oristano, Sassari e Sud Sardegna, nonché sub-commissari per le zone omogenee previste. I nuovi commissari sostituiscono quelli precedenti e gestiscono anche gli adempimenti successori e liquidatori; per Sassari provvedono anche alla liquidazione della Rete metropolitana del nord Sardegna.
Entro 90 giorni dalla nomina, i commissari trasmettono all’Assessore competente l’elenco delle funzioni, dei procedimenti in corso, dei beni, del rendiconto, della situazione di bilancio e del personale. Entro i 60 giorni successivi la Giunta fissa i criteri generali di trasferimento dei beni, delle risorse e dei procedimenti, salvaguardando i rapporti di lavoro in essere. Entro altri 60 giorni, con decreto del Presidente della Regione e previa deliberazione della Giunta, si operano i trasferimenti di beni immobili, personale e procedimenti.
I commissari straordinari delle nuove Province e della Città metropolitana di Sassari sono nominati con la deliberazione della Giunta; quelli delle soppresse Province di Sassari e Sud Sardegna restano in carica per la liquidazione fino alla conclusione delle attività. La disciplina delle unioni di comuni e delle comunità montane, nelle more di una riforma organica, continua a richiedere l’appartenenza dei comuni alla medesima provincia o città metropolitana.
Demanio marittimo: funzioni della Regione e dei comuni
In attesa della piena riforma degli enti locali e del trasferimento di funzioni alle province, la disciplina del demanio marittimo viene ridefinita nel senso che:
- alla Regione spettano la disciplina e gli atti generali di indirizzo per i Piani comunali di utilizzazione dei litorali;
- alla Regione spettano anche il rilascio delle concessioni sui beni del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo non attribuite allo Stato, nonché delle concessioni per aree e specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale.
Ai comuni restano solo le funzioni di elaborazione e approvazione dei Piani di utilizzazione dei litorali. È abrogata la lettera c-bis introdotta nel 2017.
Elezioni comunali 2021
In deroga alla disciplina ordinaria, per il solo anno 2021 le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali in Sardegna si svolgono in una domenica e nel lunedì successivo compresi tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021, a causa dell’emergenza Covid-19.
Sono inserite nello stesso turno anche le elezioni per rinnovi dovuti a cause diverse dalla scadenza naturale, se i presupposti si verificano entro il settimo giorno precedente alla convocazione dei comizi.
Aspetti finanziari
Gli oneri complessivi sono quantificati in 796.000 euro per il 2021 e in 835.000 euro annui dal 2022. La copertura è assicurata mediante utilizzo del fondo speciale per nuove disposizioni legislative per il triennio 2021-2023 e, dal 2024, con leggi annuali di bilancio.
Entrata in vigore e stato di attualità
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAS. Tuttavia alcune sue previsioni hanno subito successive modifiche e abrogazioni, in particolare quelle relative ai termini elettorali delle province e ai riferimenti territoriali aggiornati nel 2023-2025. La disciplina sulle elezioni comunali 2021 ha efficacia solo per quell’anno ed è ormai superata; anche il comma sulle elezioni provinciali/metropolitane è stato abrogato nel 2024. In concreto, l’atto è oggi solo parzialmente attuale e, per la parte transitoria ed elettorale originaria, risulta in larga misura superato.
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