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Legge

L.R. Sardegna 2/2021

Disciplina del provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR), di cui all'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche e integrazioni

Normativa regionaleL.R. Sardegna 2/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Sardegna il PAUR per i procedimenti di VIA di competenza regionale, includendo eventualmente VIncA e vari titoli ambientali/abilitativi richiesti dal proponente. Definisce istanza, pubblicità, consultazione, integrazioni, conferenza di servizi, decisione finale della Giunta e regime transitorio per i procedimenti già avviati prima dell’entrata in vigore.

Provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR)

Provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR)

La legge regionale della Sardegna disciplina il provvedimento unico regionale in materia ambientale previsto per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale. Il PAUR accorpa, in un unico atto finale, la VIA e, se necessario, la valutazione di incidenza ambientale (VIncA), oltre ad alcuni titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente.

Ambito applicativo e contenuto del provvedimento unico

Nei procedimenti di VIA regionali, il provvedimento finale è rilasciato all’interno del PAUR. L’istanza deve essere presentata con l’avviso al pubblico e con la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, così da consentire l’istruttoria tecnico-amministrativa e il rilascio coordinato dei titoli ambientali necessari.

Il provvedimento unico comprende, se richiesti nell’istanza e nell’avviso al pubblico, anche i seguenti titoli:

  • autorizzazione integrata ambientale (AIA);
  • autorizzazione per scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
  • autorizzazione per immersione in mare di materiale da escavo e per posa in mare di cavi e condotte;
  • autorizzazione paesaggistica;
  • autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico;
  • nullaosta di fattibilità in materia di incidenti rilevanti.

L’elenco può essere integrato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di ambiente, previo parere della Commissione consiliare competente da rendere entro dieci giorni.

Regole particolari per l’AIA

Quando nel procedimento è inclusa l’AIA, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali devono contenere anche le informazioni previste dal d.lgs. 152/2006 per la domanda di AIA. Il provvedimento finale deve includere le condizioni e le misure supplementari previste dalla disciplina statale sull’AIA.

Presentazione dell’istanza, pubblicazione e consultazione del pubblico

Entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza, l’ufficio competente verifica il pagamento del contributo dovuto e l’eventuale ricorrenza di ipotesi particolari previste dalla disciplina statale, quindi comunica telematicamente a tutte le amministrazioni ed enti interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito istituzionale regionale.

La pubblicazione deve tutelare eventuali informazioni industriali o commerciali riservate; il proponente deve inserire una specifica liberatoria per la pubblicazione dei documenti. Se il progetto può avere impatti rilevanti sull’ambiente di un altro Stato, si applica la disciplina statale in materia di consultazione transfrontaliera.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione, l’ufficio competente e le amministrazioni interessate verificano completezza e adeguatezza della documentazione e possono chiedere integrazioni, assegnando un termine perentorio non superiore a trenta giorni.

Dopo la verifica documentale, l’ufficio pubblica l’avviso e ne dà immediata informazione agli albi pretori informatici dei Comuni interessati; dalla pubblicazione decorrono trenta giorni per le osservazioni del pubblico su VIA, ed eventualmente su VIncA e AIA.

Integrazioni documentali e nuova consultazione

Nei trenta giorni successivi alla consultazione, l’ufficio può chiedere ulteriori integrazioni documentali, assegnando un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente può concedere, una sola volta, la sospensione dei termini per la documentazione integrativa fino a centottanta giorni.

Se la documentazione integrativa non è depositata nel termine, l’istanza si intende ritirata e il procedimento è archiviato. Se le modifiche sono sostanziali e rilevanti per il pubblico, l’ufficio può imporre la trasmissione di un nuovo avviso al pubblico e riaprire la consultazione, con termini ridotti alla metà.

Conferenza di servizi e decisione finale

Entro dieci giorni dalla scadenza della consultazione, oppure dal ricevimento delle integrazioni, l’ufficio convoca una conferenza di servizi con il proponente e tutte le amministrazioni competenti o potenzialmente interessate al rilascio della VIA e dei titoli ambientali richiesti.

La conferenza segue la disciplina generale della legge n. 241/1990 e deve concludersi entro novanta giorni dalla convocazione. La determinazione conclusiva, che contiene l’esito dell’istruttoria sulla VIA e, se necessaria, sulla VIncA, indica anche i titoli abilitativi ambientali rilasciati dalle amministrazioni partecipanti.

La Giunta regionale decide sulla compatibilità ambientale e, se positiva, adotta contestualmente la determinazione conclusiva e rilascia il provvedimento autorizzatorio unico ambientale regionale. La deliberazione della Giunta costituisce il provvedimento unico regionale in materia ambientale.

Controlli, rinnovi e sanzioni

Per l’AIA, le condizioni e misure supplementari inserite nel provvedimento unico sono rinnovate, riesaminate, controllate e sanzionate secondo la disciplina del d.lgs. 152/2006. Per gli altri titoli ambientali inclusi nel PAUR, tali attività restano regolate dalle rispettive norme di settore e sono svolte dalle amministrazioni competenti.

Indirizzi operativi

Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di ambiente, adotta gli indirizzi operativi necessari per l’attuazione della disciplina.

Regime transitorio

La disciplina non si applica ai procedimenti di VIA già avviati prima dell’entrata in vigore della legge. Tuttavia, entro quindici giorni da tale data, il proponente può chiedere che il procedimento in corso sia assoggettato al PAUR; in tal caso l’ufficio competente indica le eventuali integrazioni documentali necessarie per proseguire l’iter.

Aspetti finanziari ed entrata in vigore

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURAS.

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