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Legge

L.R. Sardegna 5/2021

Bilancio di previsione triennale 2021-2023

Normativa regionaleL.R. Sardegna 5/2021Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge approva il bilancio di previsione della Regione Sardegna per il triennio 2021-2023, con stanziamenti di entrata e spesa, allegati contabili e disposizioni per la gestione del bilancio. Disciplina anche il disavanzo presunto 2020, il ricorso all’indebitamento, i limiti alla rinuncia alla riscossione e varie autorizzazioni di spesa obbligatorie. Gli effetti finanziari decorrono dal 1° gennaio 2021.

Bilancio di previsione triennale 2021-2023 della Regione Sardegna

Bilancio di previsione triennale 2021-2023 della Regione Sardegna

La legge definisce il bilancio di previsione della Regione autonoma della Sardegna per il triennio 2021-2023, in coerenza con i principi contabili del d.lgs. n. 118 del 2011. Regola inoltre alcuni profili di gestione contabile, la copertura del disavanzo e specifiche autorizzazioni di spesa.

Stanziamenti del bilancio e allegati approvati

Per il triennio sono autorizzate le previsioni di entrata e di spesa secondo gli stati di previsione allegati alla legge. In particolare:

  • per il 2021 sono previste entrate e spese di competenza pari a euro 9.418.897.747,57 e di cassa pari a euro 9.513.023.056,47;
  • per il 2022 entrate e spese di competenza pari a euro 8.545.493.101,41;
  • per il 2023 entrate e spese di competenza pari a euro 8.009.123.255,77.

Sono approvati gli allegati di bilancio relativi a entrate e spese per titoli, tipologie, missioni e programmi, il quadro generale riassuntivo, gli equilibri di bilancio, il risultato presunto di amministrazione, il fondo pluriennale vincolato, il fondo crediti di dubbia esigibilità, il rispetto dei vincoli di indebitamento, l’elenco delle spese obbligatorie, la tipologia delle spese finanziabili con il fondo di riserva per spese impreviste e la nota integrativa.

Risultato di amministrazione e disavanzo

Il risultato di amministrazione presunto alla chiusura dell’esercizio 2020 è determinato in euro -194.128.499,82. Al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, il risultato presunto ammonta a euro -67.849.012,93.

La legge precisa che il miglioramento del risultato presunto sarà rappresentato in bilancio solo dopo l’approvazione del rendiconto 2020 e della conseguente legge di assestamento.

La quota del disavanzo di amministrazione derivante da debito autorizzato e non contratto, risultante dal rendiconto 2019, è rideterminata in euro 126.279.486,89.

Copertura del disavanzo e indebitamento

Per coprire il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto, l’amministrazione regionale può ricorrere all’indebitamento solo per effettive esigenze di cassa, nei limiti dello stanziamento annuo dei relativi oneri finanziari. Gli oneri finanziari connessi al debito sono rideterminati e iscritti nella missione 50, programmi 01 e 02.

Limiti alla rinuncia alla riscossione

In applicazione della normativa contabile regionale, il limite alla rinuncia alla riscossione di poste di entrata è fissato in euro 30. Inoltre, nel limite massimo di euro 35, è consentita la rinuncia alla riscossione per crediti relativi a fondi di rotazione e assimilati gestiti presso istituti di credito incaricati dell’attuazione di leggi di incentivazione, nonché per il rimborso di entrate dovute a qualunque titolo.

Autorizzazione degli impegni, liquidazioni e pagamenti

Sono autorizzati gli impegni e le liquidazioni delle spese per gli anni 2021, 2022 e 2023 dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, entro il limite degli stanziamenti di competenza. Per il solo 2021 sono autorizzati anche i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di cassa.

Gestione del bilancio e variazioni contabili

La legge attribuisce alla Giunta regionale, al responsabile finanziario e ai dirigenti responsabili specifici poteri di gestione del bilancio, tra cui:

  • trasferimento di stanziamenti eccedenti al fondo autorizzazioni di cassa, nel limite massimo di un dodicesimo dell’autorizzazione complessiva a pagare;
  • variazioni compensative di competenza e di cassa tra capitoli omogenei di entrata e di spesa, con limiti più stringenti per le spese obbligatorie e per i capitoli autorizzati per legge;
  • istituzione di nuovi capitoli e variazione delle anagrafiche dei capitoli;
  • adeguamenti contabili per l’attuazione completa del piano dei conti integrato;
  • adeguamento delle previsioni delle partite di giro.

Le determinazioni di variazione sono soggette al controllo autorizzatorio del servizio competente in materia di bilancio dell’assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

Fondo spese legali e fondo di riserva

Per far fronte a obbligazioni derivanti da sentenze, liti, arbitrati e transazioni, la Giunta regionale può incrementare i capitoli di spesa interessati mediante utilizzo del capitolo relativo al fondo spese legali e contenzioso.

Il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine può essere incrementato delle eccedenze di spesa iscritte nei capitoli aventi carattere obbligatorio indicati nell’allegato 12.

Spese obbligatorie richiamate espressamente

Sono qualificate come spese obbligatorie e incluse nell’allegato 12 le autorizzazioni di spesa relative a:

  • esercizio, manutenzione e sorveglianza delle opere idrauliche di seconda categoria;
  • svolgimento delle elezioni amministrative presso gli enti locali della Regione;
  • contributi in favore degli elettori sardi residenti all’estero;
  • pubblicazioni;
  • provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio;
  • disposizioni nel settore sociale e del lavoro.

Bilancio pluriennale e quadro riassuntivo

È approvato anche il bilancio pluriennale della Regione, nel testo allegato alla legge, con articolazione per missioni e programmi, per competenza e cassa, insieme al quadro generale riassuntivo di competenza per il triennio 2021-2023 e di cassa per l’anno 2021.

Entrata in vigore ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS, ma produce effetti finanziari dal 1° gennaio 2021. La disciplina ha quindi rilievo per la gestione contabile e finanziaria del triennio 2021-2023 e, per alcune autorizzazioni, fino al 31 dicembre di ciascun anno considerato.

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