Sentenza del 26/05/2016 n. 3339 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - TARSU - TIA - TARI - TARES - Esenzione - Esistenza condizioni - Onere del contribuente - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che l'esenzione non opera automaticamente in ragione della mera destinazione dell'area o della potenziale produzione di rifiuti speciali. Il contribuente deve dimostrare concretamente sia la produzione dei rifiuti speciali sia il loro smaltimento autonomo e oneroso. In mancanza di tale prova, l'esenzione non può essere riconosciuta e la TARSU resta dovuta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'esenzione dalla TARSU per aree occupate o detenute ai fini della produzione di rifiuti speciali. Ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. 507/1993, l'esenzione può essere riconosciuta soltanto se ricorrono entrambe le condizioni: nelle aree si producono effettivamente rifiuti speciali e il loro produttore provvede al relativo smaltimento a proprie spese. La prova di entrambe le circostanze spetta al contribuente.
Norme richiamate
Art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
L'esonero dal pagamento della TARSU per le aree occupate o detenute ai fini della produzione di rifiuti speciali può essere riconosciuto solo alla duplice condizione che in tali aree si formino rifiuti speciali e che, allo smaltimento degli stessi, provveda, a proprie spese, il loro produttore.
La norma è interpretata nel senso che l'esenzione richiede la prova congiunta della produzione di rifiuti speciali e del loro smaltimento autonomo a spese del produttore; l'onere probatorio grava sul contribuente.
Cassazione n. 774/2011
La pronuncia è richiamata come conforme al principio secondo cui il contribuente deve dimostrare le condizioni necessarie per ottenere l'esenzione dalla TARSU.
Massime di principio
- Le agevolazioni o esenzioni tributarie non si presumono: devono essere richieste e adeguatamente provate dal contribuente.
- Per ottenere l'esenzione dalla TARSU relativamente a rifiuti speciali occorre dimostrare sia la loro effettiva produzione nelle aree interessate sia il loro smaltimento diretto e a proprie spese.
- La semplice qualificazione dell'attività come potenzialmente produttiva di rifiuti speciali non è sufficiente: servono elementi concreti, documentali e riferibili alle specifiche superfici.
- In assenza di prova completa anche di una sola delle due condizioni, l'ente impositore può legittimamente applicare la tassa.
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