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Sentenza

Sentenza del 26/05/2016 n. 3339 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - TARSU - TIA - TARI - TARES - Esenzione - Esistenza condizioni - Onere del contribuente - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza afferma che l'esenzione non opera automaticamente in ragione della mera destinazione dell'area o della potenziale produzione di rifiuti speciali. Il contribuente deve dimostrare concretamente sia la produzione dei rifiuti speciali sia il loro smaltimento autonomo e oneroso. In mancanza di tale prova, l'esenzione non può essere riconosciuta e la TARSU resta dovuta.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'esenzione dalla TARSU per aree occupate o detenute ai fini della produzione di rifiuti speciali. Ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. 507/1993, l'esenzione può essere riconosciuta soltanto se ricorrono entrambe le condizioni: nelle aree si producono effettivamente rifiuti speciali e il loro produttore provvede al relativo smaltimento a proprie spese. La prova di entrambe le circostanze spetta al contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    L'esonero dal pagamento della TARSU per le aree occupate o detenute ai fini della produzione di rifiuti speciali può essere riconosciuto solo alla duplice condizione che in tali aree si formino rifiuti speciali e che, allo smaltimento degli stessi, provveda, a proprie spese, il loro produttore.

    La norma è interpretata nel senso che l'esenzione richiede la prova congiunta della produzione di rifiuti speciali e del loro smaltimento autonomo a spese del produttore; l'onere probatorio grava sul contribuente.

  • Cassazione n. 774/2011

    La pronuncia è richiamata come conforme al principio secondo cui il contribuente deve dimostrare le condizioni necessarie per ottenere l'esenzione dalla TARSU.

Massime di principio

  • Le agevolazioni o esenzioni tributarie non si presumono: devono essere richieste e adeguatamente provate dal contribuente.
  • Per ottenere l'esenzione dalla TARSU relativamente a rifiuti speciali occorre dimostrare sia la loro effettiva produzione nelle aree interessate sia il loro smaltimento diretto e a proprie spese.
  • La semplice qualificazione dell'attività come potenzialmente produttiva di rifiuti speciali non è sufficiente: servono elementi concreti, documentali e riferibili alle specifiche superfici.
  • In assenza di prova completa anche di una sola delle due condizioni, l'ente impositore può legittimamente applicare la tassa.

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