Cassazione Civile, Ordinanza n. 18906/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di compravendita avente ad oggetto alcuni immobili. In un primo giudizio era stata pronunciata sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., subordinando il trasferimento della proprietà al pagamento del saldo prezzo. Successivamente la società promittente venditrice ha chiesto che fosse accertata la risoluzione di diritto del rapporto derivante da quella sentenza, o in subordine la risoluzione per inadempimento dell'altra parte. La controparte, oltre a resistere, ha proposto domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno da mancata disponibilità del bene, sostenendo di non aver potuto locare a terzi il complesso immobiliare. Il Tribunale ha accolto la domanda risolutoria e ha riconosciuto anche il danno da lucro cessante. In appello, però, è stata esclusa la risarcibilità del danno da mancata percezione dei canoni di locazione. Con il ricorso per cassazione la società soccombente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112, 345 c.p.c. e 24, 111 Cost., per avere la Corte d'appello ritenuto non provato il danno; 2) violazione degli artt. 1223 e 1226 c.c. e 115 c.p.c., per avere escluso la liquidazione equitativa del danno da mancata disponibilità dell'immobile, affermando che a tal fine fosse necessaria una prova rigorosa dell'esistenza del pregiudizio e non fossero sufficienti presunzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il primo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo al diniego del risarcimento del danno da lucro cessante e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese. La Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito avesse erroneamente escluso di poter valorizzare gli indizi e il ragionamento presuntivo per verificare l'esistenza del danno e per procedere, ove del caso, alla sua liquidazione equitativa. Il giudice di rinvio dovrà quindi accertare se, in concreto e in astratto, sussista un danno risarcibile per la mancata disponibilità del bene, tenendo conto anche del comportamento successivo delle parti e del compendio istruttorio.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
viene richiamato come base della sentenza costitutiva che ha tenuto luogo del contratto definitivo non concluso
art. 1454 c.c.
viene richiamato per l'accertamento della risoluzione di diritto del rapporto derivante dalla precedente sentenza costitutiva
art. 112 c.p.c.
evocato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata per omessa o errata pronuncia sul danno
art. 345 c.p.c.
evocato nel motivo di ricorso come parametro della censura processuale
art. 24 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al diritto di difesa e al corretto esame della domanda risarcitoria
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al giusto processo e alla motivazione
art. 1223 c.c.
richiamato quale norma sulla risarcibilità del danno emergente e del lucro cessante
art. 1226 c.c.
richiamato quale norma che consente la liquidazione equitativa del danno quando non sia possibile provarne il preciso ammontare
art. 115 c.p.c.
richiamato per censurare l'erronea valutazione delle prove e degli elementi presuntivi
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
indica il vizio processuale dedotto con il primo motivo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indica la violazione o falsa applicazione di legge dedotta con il secondo motivo
Massime di principio
- In tema di risarcimento del danno da mancata disponibilità di un bene immobile, il danneggiato deve allegare la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito; la prova può essere fornita anche per presunzioni e mediante nozioni di comune esperienza, specie quando il convenuto contesti specificamente la domanda.
- Quando il danno esiste ma non può essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice può liquidarlo equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche assumendo come parametro il canone locativo di mercato.
- Il giudice di merito non può escludere in astratto la risarcibilità del danno solo perché manchi un contratto scritto di locazione o una prova documentale del rapporto con il terzo, se dagli elementi di causa possano desumersi, in via presuntiva, perdita di utilità o di occasioni economiche.
- Nel valutare la domanda risarcitoria, il giudice deve considerare non solo i dati documentali, ma anche il comportamento successivo delle parti e gli altri indizi ricavabili dagli atti, verificando complessivamente se il pregiudizio allegato sia configurabile e quantificabile in via equitativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18819/2024 del 10/07/2024
- ordinanza_civile · 10 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18820/2024 del 10/07/2024
- ordinanza_civile · 10 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18821/2024 del 10/07/2024
- ordinanza_civile · 10 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18822/2024 del 10/07/2024
- ordinanza_civile · 10 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18823/2024 del 10/07/2024
- ordinanza_civile · 10 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18824/2024 del 10/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →