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Sentenza

Sentenza del 06/02/2023 n. 3595 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente, dopo aver aderito alla voluntary disclosure e versato le somme richieste dall'Ufficio per regolarizzare i redditi esteri, ha chiesto il rimborso dell'Euroritenuta operata dall'intermediario estero pari a Euro 59.527,01. L'Agenzia non ha scomputato tale ritenuta nella liquidazione e ha negato il rimborso; formatosi silenzio rifiuto il contribuente ha impugnato il diniego. In primo e secondo grado i giudici hanno ritenuto che il rimborso non fosse dovuto in caso di voluntary disclosure e che il contribuente non avesse provato adeguatamente l'avvenuta ritenuta perché non aveva prodotto una specifica certificazione attestante i prelievi fiscali. In Cassazione il ricorrente ha dedotto violazione del D.Lgs. 18 aprile 2005 n.84 art.10 (recepimento Direttiva 2003/48/CE) e degli accordi Italia-Svizzera, omesso esame di documentazione bancaria rilevante e travisamento della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso del contribuente e ha rigettato il ricorso incidentale dell'Agenzia. Ha affermato il principio secondo cui la normativa comunitaria e gli accordi internazionali (Direttiva 2003/48/CE e Accordo CE-Svizzera) riconoscono il diritto al rimborso dell'Euroritenuta anche ove il contribuente abbia definito la propria posizione mediante voluntary disclosure. Ha inoltre ritenuto che la Corte territoriale non abbia adeguatamente valutato la documentazione bancaria prodotta dal ricorrente idonea a dimostrare l'effettivo prelievo a titolo di Euroritenuta, configurando un travisamento/omissione probatoria. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame, comprensivo della valutazione delle spese di giudizio e della prova prodotta. La sentenza di merito precedente è dunque annullata limitatamente ai punti accolti.

Norme richiamate

  • Direttiva 2003/48/CE

    articoli 11 e 14 e considerando 21

    La direttiva mira a eliminare la doppia imposizione sui redditi da risparmio e riconosce il diritto al rimborso delle imposte pagate all'estero; i principi direttivi devono essere rispettati anche nell'ambito di procedure nazionali di regolarizzazione come la voluntary disclosure e non permettono regole interne eccessivamente limitative che configurino una sanzione indiretta.

  • D.Lgs. 18 aprile 2005, n. 84

    Ha recepito la Direttiva 2003/48/CE e prevede che, oltre al riconoscimento del credito d'imposta secondo l'art. 165 TUIR, il beneficiario effettivo possa chiedere il rimborso dell'Euroritenuta se questa eccede il credito o se il credito non è applicabile; pertanto l'articolo disciplina modalità di determinazione del credito senza escludere il rimborso nei casi di voluntary disclosure.

  • L. 15 dicembre 2014, n. 186

    Ha introdotto la procedura di collaborazione volontaria per l'emersione di attività estere non dichiarate; la procedura prevede il versamento delle imposte e sanzioni ridotte e non esclude di per sé il diritto al rimborso di imposte estere eventualmente subite.

  • TUIR

    Il credito d'imposta per imposte estere si applica se il reddito estero concorre al reddito complessivo e le imposte estere sono versate a titolo definitivo; tuttavia l'art. 165 non ostacola il rimborso previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n.84/2005 e non può essere utilizzato per negare automaticamente il rimborso in caso di voluntary disclosure.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Disciplina i termini per le istanze di rimborso e i termini di decadenza in materia tributaria; la Corte ha ritenuto che il termine biennale per proporre istanza di rimborso decorresse dalla data di conclusione dei pagamenti della voluntary disclosure.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Prevede il rispetto degli accordi internazionali nell'applicazione delle disposizioni fiscali nazionali, confermando la prevalenza delle fonti convenzionali e comunitarie nell'interpretazione delle norme interne.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Stabilisce che le disposizioni del TUIR si applicano, se piu favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione; la Corte richiama la necessità di coordinare norme interne, convenzioni e direttive.

  • Circolari Agenzia delle Entrate

    n. 9/E del 5 marzo 2015 e n. 21/E del 20 luglio 2017

    L'Agenzia aveva sostenuto che in caso di voluntary disclosure il meccanismo del credito d'imposta non fosse applicabile in mancanza di dichiarazioni annuali e pertanto non fosse possibile lo scomputo dell'Euroritenuta; la Corte ha ritenuto tali interpretazioni non vincolanti se contrastano con obblighi comunitari e convenzionali.

Massime di principio

  • La partecipazione alla voluntary disclosure non preclude di per sé il diritto al rimborso dell'Euroritenuta pagata all'estero; le norme comunitarie e gli accordi internazionali possono imporre il rimborso anche se i redditi sono stati regolarizzati tramite procedura speciale.
  • L'art. 10 del D.Lgs. n.84/2005 va interpretato in modo coordinato con l'art. 165 TUIR: l'assenza di dichiarazioni annuali non può automaticamente escludere il rimborso quando la normativa comunitaria prevede specifiche tutele contro la doppia imposizione.
  • La documentazione bancaria che attesta ritenute operate all'estero puo essere idonea a provare il diritto al rimborso; il giudice non puo omettere di considerare o valutare appieno documenti probatori rilevanti evocati dalle parti.
  • Le amministrazioni non possono introdurre, tramite circolari o prassi, condizioni peggiorative rispetto a quanto previsto da direttive o accordi internazionali; eventuali limitazioni devono rispettare i principi di adeguatezza e proporzionalità.
  • In caso di contrasto tra le valutazioni dell'Ufficio e la documentazione prodotta dal contribuente, la sede giurisdizionale deve verificare puntualmente l'esistenza e il contenuto dei documenti ed evitare travisamenti delle prove che possano pregiudicare il diritto del contribuente.
  • Le istanze di rimborso sono soggette a termini procedurali (ad es. termine biennale previsto dal D.Lgs. n.546/1992); nei casi di voluntary disclosure il dies a quo puo essere ancorato alla data di conclusione dei pagamenti legati alla procedura.

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