Sentenza del 21/02/2017 n. 277 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Contributo in conto esercizio percepito e non dichiarato -Mera elargizione - Art. 85 comma 1 lett.h) TUIR
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione fiscale di contributi erogati da enti territoriali per la realizzazione di opere autostradali. Il punto era stabilire se tali somme costituissero corrispettivi contrattuali, soggetti al relativo trattamento fiscale, oppure una mera elargizione/contributo in conto esercizio da dichiarare ai sensi dell'art. 85, comma 1, lett. h), TUIR. È stato ritenuto decisivo che il rapporto tra ente territoriale e società concessionaria fosse disciplinato dalla legge, in particolare dall'art. 5 della legge n. 531/1982, e non da un contratto sinallagmatico.
La decisione
I contributi non sono stati qualificati come corrispettivi, poiché mancava un rapporto contrattuale caratterizzato da prestazioni reciprocamente corrispettive. Sono stati invece considerati una mera elargizione di denaro destinata al perseguimento di obiettivi generali. Ne consegue che la loro natura non deriva dall'esecuzione di una prestazione contrattuale verso l'ente erogatore, ma dalla funzione di sostegno economico dell'attività e dalla relativa disciplina fiscale dei contributi.
Norme richiamate
Art. 85, comma 1, lett. h), TUIR
La disposizione rileva per la qualificazione fiscale dei contributi e delle elargizioni percepite nell'esercizio dell'attività d'impresa. Il contributo, pur non essendo un corrispettivo contrattuale, può concorrere alla formazione del reddito secondo la disciplina prevista dal TUIR.
Art. 5, legge n. 531/1982
La norma disciplina il rapporto relativo agli interventi degli enti territoriali per la realizzazione di opere autostradali. Poiché il rapporto trova fondamento nella legge e non in un contratto, viene esclusa la natura sinallagmatica delle somme erogate.
Massime di principio
- Per distinguere un contributo da un corrispettivo occorre verificare se esista un rapporto contrattuale con prestazioni reciproche e direttamente collegate: in assenza di tale nesso, la somma tende a essere qualificata come contributo o elargizione.
- Il fatto che il beneficiario debba utilizzare le somme per una specifica opera o finalità non trasforma automaticamente il contributo in corrispettivo; è necessario che l'erogazione costituisca il pagamento di una prestazione resa all'ente finanziatore.
- Quando l'erogazione è prevista o regolata direttamente dalla legge e persegue obiettivi generali o di interesse pubblico, è più probabile che abbia natura di contributo non sinallagmatico.
- La qualificazione come mera elargizione non implica necessariamente irrilevanza fiscale: occorre comunque verificare la specifica disciplina del TUIR applicabile ai contributi percepiti dall'impresa e i relativi obblighi dichiarativi.
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