Cassazione Civile, Sentenza n. 131/2022 del 04/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza che aveva confermato l'ordinanza ingiunzione con cui il Comune aveva irrogato a USB una sanzione amministrativa di euro 533,60 per l'affissione senza autorizzazione di una locandina "11 marzo sciopero generale generalizzato" su una pensilina di fermata. La USB deduceva la violazione dell'art. 6 della legge n. 689/1981 (responsabilità solidale) e la violazione dei principi sull'onere della prova e sulle presunzioni (artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.), sostenendo che non sussistevano elementi che collegassero compiutamente la paternità o la commissione del manifesto alla sua organizzazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse utilizzato presunzioni prive dei requisiti di gravità e precisione richiesti dall'art. 2729 c.c. per attribuire la proprietà del manifesto alla USB e quindi la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 6 legge 689/1981. In particolare la Corte ha rilevato che lo sciopero era stato proclamato da più sigle sindacali e che la sola presenza di indicazioni riferibili alla USB sulla locandina non era indice sufficiente, né selettivo, della proprietà o dell'iniziativa di stampa/commissione. Essendo inficiata la presunzione su cui si era fondata la responsabilità, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato l'ordinanza ingiunzione. Ha compensato le spese del giudizio tra le parti.
Norme richiamate
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - art. 24
Prevede sanzioni amministrative per le violazioni delle norme sulla pubblicità; applicazione delle regole della legge n. 689/1981 per l'irrogazione delle sanzioni.
legge 24 novembre 1981, n. 689 - art. 6
Disciplina la responsabilità solidale: il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione è obbligato in solido, salvo prova che l'uso è avvenuto contro la sua volontà; terzo comma estende la solidarietà alla persona giuridica/ente quando la violazione è commessa da rappresentante o dipendente nell'esercizio delle funzioni. La Corte sottolinea che la solidarietà richiede comunque la comprovata riconducibilità dell'attività pubblicitaria all'iniziativa/commissione del beneficiario.
codice civile - art. 2729
La presunzione usata per attribuire fatti ignoti deve fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti; la Corte ha rilevato che tali requisiti non erano rispettati nel caso concreto.
codice civile - artt. 2697 e 2727
Riferiti all'onere della prova e al valore delle prove; richiamati nel ricorso in relazione al carico probatorio dell'amministrazione che applica la sanzione.
d.lgs. n. 507/1993 - art. 20, comma 1 (introduzione successiva)
Prevede che gli oneri della rimozione dei manifesti abusivi siano a carico dei soggetti per conto dei quali sono affissi, salvo diverso titolo; citata a titolo di quadro normativo ma la decisione si fonda soprattutto sui limiti della presunzione e sull'onere della prova.
Massime di principio
- La responsabilità solidale ex art. 6 legge 689/1981 può trovare applicazione non solo per rapporti di lavoro o organici ma anche per rapporti caratterizzati da affidamento o avvalimento; tuttavia deve essere comprovata la riconducibilità dell'attività pubblicitaria all'iniziativa o commissione del soggetto ritenuto responsabile.
- L'amministrazione che irroga una sanzione per affissione abusiva deve provare gli elementi necessari a fondare la responsabilità, inclusa la titolarità della proprietà del materiale o il rapporto con l'autore della violazione; non è sufficiente il mero beneficio derivato dal messaggio.
- Le presunzioni per ricondurre fatti ignoti a soggetti specifici devono poggiare su indizi gravi, precisi e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c.: loghi o generiche indicazioni sulla locandina e il fatto che il messaggio sia 'inerenza' agli scopi di un ente non sono di per sé sufficienti, soprattutto se l'evento era promosso da più soggetti.
- Se il materiale affisso è del tipo 'al portatore' (es. fogli A4) è più difficile risalire al proprietario; occorrono elementi concreti (commissione, pagamento, contatti con tipografo, consegna materiale) per fondare la presunzione di proprietà.
- In situazioni analoghe, le organizzazioni possono difendersi mostrando azioni positive poste in essere per impedire l'affissione abusiva o dimostrando che l'affissione è avvenuta contro la loro volontà; ciò può escludere la responsabilità solidale.
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