Circolare numero 95 bis del 6-9-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce numerosi profili applicativi in materia di indennità di malattia e maternità: festività soppresse, certificati esteri e legalizzazione, tutela dei lavoratori pensionabili o già pensionati, disciplina della gestione separata, lavoratori agricoli a tempo determinato, incentivo al posticipo del pensionamento, riposi giornalieri per allattamento, assegni non riscossi, azione di surroga in casi di mobbing e obbligo di invio del certificato medico anche se la malattia si esaurisce nel periodo di carenza. Vengono inoltre precisati termini di prescrizione, ambito di applicazione delle prestazioni e criteri di calcolo o fruizione nei casi particolari.
Prestazioni economiche di malattia e di maternità: questioni varie
Prestazioni economiche di malattia e di maternità: questioni varie
La circolare affronta una serie di chiarimenti operativi in materia di indennità di malattia e maternità, con particolare attenzione a casi specifici che hanno dato luogo a dubbi applicativi presso le Sedi. Le precisazioni riguardano sia l’individuazione delle giornate indennizzabili sia i requisiti documentali, i termini di prescrizione e alcune fattispecie particolari relative a diverse categorie di assicurati.
Festività soppresse
La circolare ribadisce che le giornate infrasettimanali soppresse dalla legge n. 54/1977 sono indennizzabili solo se normalmente lavorate e retribuite. Il principio discende dall’art. 6, comma 2, della legge n. 138/1943, secondo cui l’indennità non spetta per le giornate in cui il lavoratore percepisce dal datore di lavoro un trattamento economico non integrativo di importo pari o superiore a quello previdenziale.
Viene chiarito che, se l’azienda corrisponde il compenso aggiuntivo della festività soppressa nella prima domenica successiva del mese, il lavoratore assente per malattia nel giorno ex festivo ha comunque diritto all’indennità per tale giornata, poiché essa è normalmente retribuita. Per gli impiegati, invece, la domenica pagata non è indennizzabile ai sensi della disciplina richiamata.
Lavoratori che si ammalano all’estero e legalizzazione dei certificati
Per i lavoratori occupati in Italia che si ammalano durante temporanei soggiorni in Paesi extra UE privi di specifiche convenzioni o accordi, l’indennità di malattia può essere liquidata solo dopo la presentazione all’INPS della certificazione originale legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana.
La circolare segnala che, in alcuni Paesi, ambasciate o consolati incaricano medici fiduciari di verificare i certificati e di convalidare l’originale oppure redigere una nuova certificazione in italiano. In tali casi la legalizzazione deve considerarsi sostanzialmente perfezionata, purché l’ambasciata o il consolato attesti la qualità fiduciaria del medico e l’autenticità della firma.
L’obbligo di legalizzazione non sussiste quando la malattia è certificata in Stati per i quali una convenzione o un accordo specifico prevede espressamente l’esenzione. Sono indicati, tra gli altri, i Paesi dello Spazio Economico Europeo, la Svizzera, la Turchia e una serie di Stati con convenzioni bilaterali estese all’assicurazione per malattia, come Argentina, Brasile, Croazia, Monaco, San Marino, Tunisia, Uruguay e Venezuela. È inoltre ricordato che gli atti provenienti da Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sono esenti da legalizzazione se recano l’apostille.
Lavoratori già titolari di prestazioni pensionistiche
La circolare conferma che non spetta l’indennità di malattia per eventi morbosi insorti dopo la cessazione del rapporto di lavoro nei confronti di chi, al momento della cessazione, sia già titolare di un trattamento pensionistico, o cessi l’attività proprio per pensionamento o per acquisizione di un trattamento di quiescenza. La regola vale anche se la malattia inizia entro il periodo di copertura assicurativa successivo alla cessazione del rapporto.
Il documento precisa che la limitazione riguarda la generalità degli assicurati, compresi i marittimi, per i quali restano ferme le particolarità di categoria. Resta invece ferma l’indennizzabilità delle malattie iniziate prima della cessazione del rapporto, che continuano a essere corrisposte nei limiti massimi previsti. È inoltre richiamata l’incompatibilità tra pensione di inabilità e indennità di malattia.
Quando la malattia denunciata, iniziata in costanza di rapporto, è riconducibile alla stessa patologia per la quale è stato concesso l’assegno di invalidità, l’indennità spetta solo se vi sia una riacutizzazione o complicanza che comporti incapacità lavorativa. Se la patologia denunciata è diversa, tale accertamento non è necessario.
Gestione separata: decadenza, day hospital e automatismo delle prestazioni
Per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, la circolare chiarisce anzitutto che la decadenza annuale prevista dalla legge n. 438/1992 non si applica alle prestazioni richieste da tali soggetti, poiché quella disciplina riguarda espressamente le prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti. La materia resta tuttavia soggetta al termine annuale di prescrizione, decorrente secondo i criteri già indicati con il messaggio n. 009337 del 31 marzo 2006, salvo atti interruttivi.
Le giornate di day hospital sono equiparate a giornate di ricovero anche per gli iscritti alla gestione separata, fermo restando che l’indennità va corrisposta secondo le particolari modalità e misure previste per la categoria.
Non opera, nei confronti di questi soggetti, il principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali di cui all’art. 2116 c.c. Poiché si tratta di attività giuridicamente qualificata come autonoma, il mancato o irregolare versamento dei contributi impedisce la maturazione del diritto alle prestazioni e la loro erogazione.
Lavoratori agricoli a tempo determinato
La circolare modifica le precedenti istruzioni in tema di massimo assistibile per i lavoratori agricoli a tempo determinato che, nell’anno precedente l’evento morboso, abbiano lavorato nel settore agricolo per almeno 51 giornate con qualifica di lavoratore a tempo indeterminato. In tali casi, al lavoratore spetta l’indennità di malattia per un numero di giornate pari a quelle effettuate nell’anno precedente, restando fermi i limiti di durata massima previsti dalla normativa.
Viene così superato il criterio precedentemente adottato con la circolare n. 145/1993, che aveva fatto riferimento in via analogica al comma 3 dell’art. 5 della legge n. 638/1983. La nuova indicazione si applica ai casi di malattia non ancora definiti alla data della circolare e, su richiesta degli interessati, anche agli eventi già definiti, purché non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza annuali e non vi sia giudicato.
Incentivo al posticipo del pensionamento
Per i lavoratori che usufruiscono dell’incentivo al posticipo del pensionamento previsto dalla legge n. 243/2004, la circolare ricorda che viene meno l’obbligo del datore di lavoro di versare la contribuzione ai fini pensionistici, compreso il contributo aggiuntivo dell’1% previsto dalla legge n. 438/1992. Rimane però fermo l’assoggettamento alle altre forme contributive, inclusa la contribuzione per malattia.
Ne consegue che tali lavoratori conservano il diritto all’indennità di malattia secondo la disciplina generale applicabile ai subordinati. Tuttavia, la somma corrispondente alla contribuzione pensionistica non versata e corrisposta al lavoratore non deve essere computata nella retribuzione utile ai fini del calcolo dell’indennità.
Riposi giornalieri per allattamento
La circolare affronta diverse questioni relative ai riposi giornalieri ex artt. 39 e seguenti del D.Lgs. n. 151/2001.
In relazione alla banca ore, viene chiarito che ai fini del diritto ai riposi e del relativo trattamento economico occorre fare riferimento all’orario giornaliero contrattuale normale, e non a quello concretamente prestato. Pertanto i riposi sono riconoscibili anche se, sommati alle ore di recupero accantonate nella banca ore, comportano la totale astensione dal lavoro.
Per il part-time orizzontale, la circolare adotta un’interpretazione favorevole: anche se la lavoratrice è tenuta a prestare solo un’ora di lavoro al giorno, il riposo giornaliero spetta ugualmente, poiché la norma non prevede un orario minimo di lavoro necessario per la fruizione. La coincidenza del riposo con l’unica ora lavorativa non impedisce il riconoscimento del diritto.
Quanto al padre lavoratore dipendente, viene rettificata parzialmente la precedente circolare n. 8/2003: in caso di parto plurimo della madre lavoratrice non dipendente, il padre ha diritto al raddoppio dei riposi giornalieri. La madre non dipendente è identificata nella lavoratrice autonoma o parasubordinata avente diritto a un trattamento economico di maternità a carico dell’Istituto o di altro ente previdenziale. Il padre può fruire dei riposi anche durante i tre mesi successivi al parto e durante l’eventuale congedo parentale della madre; in tali periodi il diritto è pari a 2 ore o 1 ora, a seconda dell’orario di lavoro.
Per le lavoratrici in distacco sindacale, la circolare richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, durante l’aspettativa sindacale non retribuita, la lavoratrice conserva nei confronti degli enti competenti il diritto alle prestazioni di maternità. Il principio si applica anche all’indennità per i riposi giornalieri, con calcolo basato sulla retribuzione che sarebbe maturata in servizio, desumibile dal CCNL applicabile e dalle mansioni svolte prima del distacco.
Assegni non riscossi
Nel caso in cui l’indennità di malattia o maternità sia stata corrisposta mediante assegno e il lavoratore non lo abbia riscosso, la riemissione non può essere disposta automaticamente. Occorre verificare che non sia decorso il termine annuale di prescrizione previsto dall’art. 6 della legge n. 138/1943.
La circolare sottolinea che l’emissione dell’assegno non comporta novazione del rapporto fondamentale e può essere considerata un riconoscimento di debito idoneo ad avere effetto interruttivo della prescrizione.
Azione di surroga nei casi di mobbing
In relazione alle malattie ascrivibili a mobbing, la circolare osserva che la giurisprudenza richiede, per configurare la fattispecie, una persecuzione psicologica sistematica e progressiva, con gravi conseguenze patologiche e un nesso causale difficile da dimostrare. Proprio per questa complessità probatoria, l’Istituto incontrerebbe difficoltà nell’intentare cause autonome.
Si afferma quindi che le Sedi, pur potendo astrattamente esperire l’azione di surroga nei casi di menomazione della capacità lavorativa dovuta a comportamento doloso del terzo, non devono normalmente avviare procedure di recupero per le malattie semplicemente indicate come mobbing se manca un previo accertamento giudiziale di responsabilità del datore di lavoro.
Invio del certificato medico anche se la malattia si esaurisce nel periodo di carenza
La circolare chiarisce infine che il lavoratore deve inviare la certificazione medica sia all’INPS sia al datore di lavoro anche quando la malattia si esaurisce nel periodo di carenza e, dunque, non dà luogo a trattamento previdenziale. L’obbligo è ricondotto alla disciplina generale introdotta dall’art. 1, comma 149, della legge n. 311/2004, che richiede l’invio della certificazione ai destinatari previsti nei casi di infermità comportanti incapacità lavorativa.
La precisazione viene motivata anche con riguardo ai possibili riflessi di eventuali ricadute successive.
Punti principali
Festività soppresse
Le giornate infrasettimanali non più festive per effetto della legge n. 54/1977 sono indennizzabili solo se normalmente lavorate e retribuite. Se il lavoratore riceve un compenso aggiuntivo solo in una domenica successiva, la giornata ex festiva resta indennizzabile se non retribuita; per gli impiegati la domenica corrisposta non è indennizzabile.
Certificati di malattia da Paesi extra UE
Per i lavoratori che si ammalano in Paesi extra UE privi di specifiche convenzioni o accordi, l’indennità è liquidabile solo con certificazione originale legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana. La legalizzazione può considerarsi perfezionata anche tramite medico fiduciario dell’ambasciata/consolato, purché sia attestata la sua qualità e l’autenticità della firma. Sono esenti da legalizzazione i certificati provenienti da Paesi con convenzioni o accordi che prevedano espressamente l’esenzione, nonché gli atti con apostille ex Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.
Lavoratori aventi titolo a prestazioni pensionistiche
Ai soggetti già titolari di pensione al momento della cessazione del rapporto o che cessano per pensionamento non spetta l’indennità di malattia per eventi insorti dopo la cessazione, anche se entro il periodo di copertura assicurativa. Restano indennizzabili le malattie iniziate prima della cessazione. È confermata l’incompatibilità tra pensione di inabilità e indennità di malattia.
Gestione separata: decadenza, day hospital e automatismo
Per gli iscritti alla gestione separata non si applica la decadenza annuale prevista dalla legge n. 438/1992, che riguarda solo le prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti; resta però il termine di prescrizione annuale. Le giornate di day hospital sono equiparate a ricovero. Non opera il principio dell’automatismo delle prestazioni ex art. 2116 c.c., perché il mancato o irregolare versamento contributivo impedisce la maturazione del diritto.
Lavoratori agricoli a tempo determinato
Se il lavoratore agricolo a tempo determinato ha svolto nell’anno precedente almeno 51 giornate nel settore agricolo come lavoratore a tempo indeterminato, ha diritto all’indennità di malattia per un numero di giornate pari a quelle effettuate nell’anno precedente, nel rispetto dei limiti massimi di durata assistibile. Le istruzioni si applicano ai casi non ancora definiti e, su richiesta, anche a quelli definiti purché non prescritti o decaduti e non coperti da giudicato.
Incentivo al posticipo del pensionamento
I lavoratori che fruiscono del bonus per il posticipo del pensionamento restano assoggettati alla contribuzione per malattia e conservano il diritto all’indennità secondo la disciplina generale dei subordinati. La quota di retribuzione corrispondente alla contribuzione pensionistica non versata dal datore di lavoro non va inclusa nella base di calcolo delle indennità.
Riposi giornalieri per allattamento
Ai fini del diritto ai riposi giornalieri e del relativo trattamento economico conta l’orario contrattuale normale, non quello effettivamente prestato nelle singole giornate; i riposi sono quindi cumulabili con le ore recuperate tramite banca ore anche se comportano l’astensione totale dal lavoro. Nei rapporti part-time orizzontale il riposo spetta anche se coincide con l’unica ora di lavoro giornaliera. Il padre dipendente ha diritto al raddoppio dei riposi in caso di parto plurimo anche se la madre è lavoratrice autonoma o parasubordinata, e può fruirne nei tre mesi dopo il parto e durante l’eventuale congedo parentale della madre. Le lavoratrici in distacco sindacale conservano il diritto ai riposi e il calcolo dell’indennità va fatto sulla retribuzione che avrebbero maturato se fossero rimaste in servizio.
Assegni non riscossi
La riemissione di assegni relativi a prestazioni di malattia o maternità non riscossi è subordinata alla verifica del mancato decorso della prescrizione annuale. L’emissione del primo assegno non estingue il rapporto sottostante, ma vale come riconoscimento di debito e può avere effetto interruttivo della prescrizione.
Surroga in caso di mobbing
L’azione di surroga dell’Istituto per malattia ascrivibile a mobbing è esperibile in astratto, ma le Sedi non devono avviare autonomamente procedure di recupero quando manca un previo accertamento giudiziale di responsabilità del datore di lavoro, data la difficoltà di provare il nesso causale e gli elementi costitutivi della fattispecie.
Invio del certificato medico nelle malattie esaurite in carenza
Anche quando la malattia si esaurisce nel periodo di carenza, il lavoratore deve inviare la certificazione medica sia all’INPS sia al datore di lavoro. L’obbligo discende dalla disciplina generale sull’invio della certificazione nei casi di infermità comportanti incapacità lavorativa.
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