Circolare numero 94 del 29-8-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, per effetto del provvedimento della Banca Centrale Europea del 3 agosto 2006, il tasso ufficiale di riferimento è fissato al 3% dal 9 agosto 2006. Di conseguenza, l’interesse di differimento e quello di dilazione diventano pari al 9% annuo. La modifica incide anche sulla misura delle sanzioni civili per ritardato o omesso versamento dei contributi, con indicazione delle nuove aliquote applicabili nei diversi casi previsti dalla normativa.
Variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento contributivo
Variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento contributivo
La circolare dell’INPS recepisce il provvedimento della Banca Centrale Europea del 3 agosto 2006, che ha fissato al 3% il tasso ufficiale di riferimento con decorrenza dal 9 agosto 2006. La modifica incide sui criteri di determinazione degli interessi dovuti sui debiti contributivi e sulle sanzioni civili applicabili in caso di ritardato o omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento
Il nuovo tasso ufficiale di riferimento, pari al 3%, diventa il parametro per il calcolo del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. La decorrenza indicata è il 9 agosto 2006.
Interesse di differimento e interesse di dilazione
L’interesse di differimento, che ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14 giugno 1996, convertito nella legge n. 402 del 29 luglio 1996, è maggiorato di 6 punti rispetto al tasso di riferimento, si colloca quindi al 9% annuo dal 9 agosto 2006.
Lo stesso tasso del 9% si applica all’interesse di dilazione per le rateazioni concesse dal 9 agosto 2006. La Direzione precisa che i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedente non subiscono modifiche.
Decorrenza per i differimenti autorizzati
Nei casi in cui sia stato autorizzato il differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 9% si applica alla contribuzione relativa al mese di agosto 2006.
Sanzioni civili per omesso o ritardato versamento
La circolare chiarisce che la variazione del tasso di riferimento produce effetti anche sulla misura delle sanzioni civili.
Per le inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini, oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione civile è pari al TUR del 3% maggiorato di 5,5 punti, quindi all’8,50% annuo, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettere a) e b), secondo periodo, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000.
Per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto dal 1° ottobre 2000, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati entro i 30 giorni, il tasso sanzionatorio resta pari al 30% annuo, in base all’art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000.
Per le inadempienze previste dal comma 10 del medesimo art. 116, la sanzione civile è anch’essa pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi all’8,50% annuo.
Procedure concorsuali e sanzione ridotta
Per le procedure concorsuali, richiamate dalla circolare n. 88/2002, il riferimento al "prime-rate" deve intendersi sostituito dal tasso ufficiale di riferimento del 3%.
La circolare ricorda inoltre che l’importo della sanzione ridotta non può mai scendere sotto il limite minimo stabilito dalla legge, coincidente con gli interessi legali.
Punti principali
Aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento
La Banca Centrale Europea ha fissato il tasso ufficiale di riferimento al 3% con decorrenza dal 9 agosto 2006. Tale variazione costituisce il parametro base per il calcolo degli interessi di differimento e di dilazione dovuti sui debiti contributivi verso gli enti previdenziali e assistenziali obbligatori.
Interesse di differimento e di dilazione
L’interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14 giugno 1996, convertito nella legge n. 402 del 29 luglio 1996, è pari al 9% dal 9 agosto 2006. Lo stesso tasso del 9% si applica agli interessi di dilazione per le rateazioni concesse dal 9 agosto 2006. I piani di ammortamento già emessi e notificati restano invariati.
Decorrenza per il differimento dei contributi
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 9% si applica alla contribuzione relativa al mese di agosto 2006.
Nuove misure delle sanzioni civili
La circolare riepiloga le sanzioni civili applicabili dal 9 agosto 2006 nei diversi casi di omesso o ritardato versamento. Per le inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini, oppure denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione è pari all’8,50% annuo. Per i contributi accertati dall’Istituto, denunciati oltre un anno dalla scadenza o denunciati entro l’anno ma non pagati nei 30 giorni, la sanzione è pari al 30% annuo. Per le fattispecie previste dal comma 10 dell’art. 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è anch’essa pari all’8,50% annuo.
Procedure concorsuali e limite minimo della sanzione
Per le procedure concorsuali, il richiamo al "prime-rate" contenuto nella circolare n. 88/2002 deve essere sostituito dal tasso ufficiale di riferimento del 3%. Inoltre, si ricorda che l’importo della sanzione ridotta non può comunque essere inferiore al limite fissato dalla legge, cioè agli interessi legali.
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