L.R. FVG 25/2007
Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna nel Friuli Venezia Giulia la disciplina di agriturismo, fattorie didattiche, mense pubbliche con prodotti biologici e strade del vino, introducendo nuove definizioni, procedure autorizzative, sanzioni, contributi e norme transitorie. Contiene anche interventi urgenti per imprese zootecniche in difficoltà. Alcune disposizioni sono riferite a procedimenti e bilanci 2007, oggi non più attuali.
Modifiche a agriturismo, mense biologiche, fattorie didattiche e strade del vino in Friuli Venezia Giulia
Modifiche a agriturismo, mense biologiche, fattorie didattiche e strade del vino in Friuli Venezia Giulia
La legge interviene in modo coordinato su più settori dell’agricoltura regionale, aggiornando la disciplina dell’agriturismo, l’introduzione dei prodotti biologici e tradizionali nelle mense pubbliche, il regime delle fattorie didattiche e sociali, nonché l’ordinamento delle Strade del vino. Introduce inoltre una misura straordinaria per imprese zootecniche in difficoltà.
Disciplina dell’agriturismo e dell’ittiturismo
La normativa riscrive in modo ampio la legge regionale sull’agriturismo, precisando che l’attività consiste in ricezione e ospitalità esercitate da imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese e dai familiari, attraverso l’uso della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà con l’attività agricola principale. L’imprenditore ittico viene equiparato all’imprenditore agricolo e l’ittiturismo è assimilato all’agriturismo, salvo diverse previsioni espresshe.
Il carattere di principalità dell’attività agricola si considera rispettato quando l’attività agrituristica utilizza spazi e prodotti aziendali prevalentemente derivanti dall’azienda e quando il tempo-lavoro agricolo supera quello agrituristico. Lo svolgimento dell’agriturismo non comporta distrazione dei fondi e degli edifici dalla destinazione agricola.
Requisiti sulle materie prime e prodotti utilizzabili
Per la somministrazione di pasti e bevande almeno l’80% del valore annuo della materia prima, esclusi alcuni prodotti di preparazione e l’acqua minerale, deve provenire dall’azienda oppure da altri produttori agricoli singoli o associati del Friuli Venezia Giulia, purché di provenienza regionale. Sono ricompresi anche prodotti di consorzi di tutela DOP, IGP, DO e IGT regionali e prodotti tradizionali riconosciuti.
Il regolamento di esecuzione deve fissare il rapporto tra materia prima aziendale e quella acquistata da altri produttori regionali, oltre a prevedere percentuali differenziate, anche non prevalenti in deroga, per specifiche aree montane, svantaggiate, insulari o di pregio ambientale. Sono assimilati ai prodotti tipici regionali anche quelli certificati con attestazione di specificità riconosciuta dalla Regione.
Attività agrituristiche ammesse e limiti
Rientrano nell’attività agrituristica l’ospitalità in locali aziendali, il campeggio, la somministrazione di pasti e bevande tipiche, attività didattiche, ricreative, sportive e culturali, iniziative espositive sul mondo rurale, escursionismo con veicoli tipici o mezzi nautici, vendita dei prodotti aziendali nei locali agrituristici, attività agrituristico-venatoria, noleggio di cicli e mezzi nautici entro il limite di due natanti per azienda, nonché degustazioni organizzate di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali.
Per le degustazioni organizzate sono previste forme specifiche di esercizio anche nell’ambito delle Strade del vino e, fuori da tali ambiti, da parte di produttori singoli o associati. I mezzi nautici possono ottenere ormeggio in spazi riservati a pesca e lavoro, con priorità per i mezzi tradizionali ed ecologici, e la richiesta è limitata ai porti del Comune in cui ha sede legale l’azienda.
Esclusioni e disciplina della vendita diretta
L’attività svolta con contratti di associazione in partecipazione non è considerata agrituristica. La vendita dei prodotti agricoli, se svolta separatamente dalle attività ricettive o di somministrazione, resta soggetta alla normativa speciale sulla vendita diretta. Sono considerati prodotti aziendali anche quelli trasformati acquistati dalle cooperative nei limiti del conferito o venduto dai soci.
Edifici, piscine e interventi edilizi
Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli edifici, o parte di essi, nella disponibilità dell’impresa che compongono l’azienda agricola. La legge aggiorna anche il rinvio alla disciplina urbanistico-edilizia regionale.
Le piscine annesse alle strutture agrituristiche, parte integrante del complesso ricettivo e riservate ai fruitori della struttura, sono considerate a uso privato fino a 120 metri quadrati.
Elenco degli operatori, formazione e autorizzazione comunale
L’iscrizione nell’elenco degli operatori è negata nei casi previsti dalla legge statale sull’agriturismo. Il corso di formazione professionale deve essere specifico per l’iscrizione nell’elenco quando l’attività sia limitata alle Strade del vino, alle fattorie didattiche o alle degustazioni organizzate di prodotti aziendali.
L’autorizzazione all’esercizio è rilasciata dal Comune ove sono ubicati gli immobili destinati all’attività, con indicazione di limiti e modalità. La domanda deve essere corredata da autocertificazioni relative all’iscrizione nell’elenco, alla struttura aziendale, al personale, agli immobili e all’assenza di cause ostative previste dalla normativa di pubblica sicurezza e sulla vendita diretta.
Il Comune decide entro 30 giorni e l’autorizzazione sostituisce ogni altro provvedimento amministrativo. Per il solo esercizio delle degustazioni organizzate previste dalla norma è previsto un procedimento semplificato, con richiesta, planimetria, relazione igienico-sanitaria e autocertificazione di iscrizione all’elenco; il Comune rilascia entro 30 giorni le autorizzazioni specifiche per Strade del vino, fattorie didattiche e degustazioni organizzate.
Subentro, sospensione e revoca dell’autorizzazione
In caso di subentro di eredi o di modifiche nella titolarità all’interno del medesimo nucleo familiare, l’autorizzazione può essere concessa provvisoriamente per 12 mesi. Il subentrante deve presentare subito la documentazione relativa ai requisiti ostativi e, entro 12 mesi, quella sull’iscrizione nell’elenco.
Sono previsti obblighi di comunicazione al Comune e all’azienda sanitaria in caso di cessazione o sospensione dell’attività entro 30 giorni. L’autorizzazione può essere revocata se viene meno il rapporto di connessione e complementarietà con l’attività agricola o se l’attività è svolta con contratto di associazione in compartecipazione. In caso di revoca per difetto di connessione, una nuova domanda può essere presentata solo dopo un anno dalla revoca e dalla chiusura dell’attività.
Obblighi degli operatori agrituristici e controlli
L’operatore deve svolgere l’attività nel rispetto del regolamento regionale, esporre autorizzazione, tariffe, prezzi e marchio agrituristico regionale, comunicare al Comune i prezzi minimi e massimi e il periodo di apertura per l’anno successivo, rispettare i limiti dell’autorizzazione e trasmettere giornalmente i movimenti degli ospiti per fini statistici secondo i modelli ISTAT, fermo restando l’obbligo di registrazione e notifica degli ospiti secondo la normativa di pubblica sicurezza.
Sanzioni
L’esercizio dell’attività senza autorizzazione comunale, oppure l’uso improprio della denominazione, comporta una sanzione da 1.000 a 5.000 euro e l’immediata cessazione dell’attività o dell’uso della denominazione. La violazione delle regole sulla conduzione dell’attività è punita con 200 euro; la violazione degli obblighi di esposizione del marchio e delle informazioni al pubblico è sanzionata con importi crescenti di 200, 300 e 500 euro per la prima, seconda e terza violazione.
Incentivi per interventi strutturali e arredi agrituristici
Gli interventi edilizi e di recupero sugli immobili destinati all’agriturismo comprendono restauro, risanamento, ristrutturazione, ampliamento, costruzione di nuovi edifici entro i limiti previsti, manutenzione straordinaria e altri interventi edilizi, esclusa la manutenzione ordinaria. Gli incentivi concessi devono essere mantenuti per almeno 10 anni per gli interventi strutturali e per almeno 5 anni per arredi e attrezzature, altrimenti i contributi sono revocati.
Prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche
La Regione promuove il consumo di prodotti agricoli biologici, tipici e tradizionali nei servizi di ristorazione collettiva e l’educazione alimentare. La disciplina si applica prioritariamente alle mense scolastiche e degli asili nido e, in subordine, agli altri servizi di refezione collettiva. Province e Comunità montane possono concedere contributi agli enti gestori delle mense non a fini di lucro.
I contributi possono coprire quote della spesa dichiarata per l’acquisto delle derrate alimentari utilizzate. Viene inoltre ampliato il contenuto delle iniziative educative, includendo la realizzazione di orti scolastici.
Fattorie didattiche e sociali
La rubrica della disciplina viene estesa alle fattorie sociali. Le Province possono concedere contributi fino all’80% delle spese ammissibili ai Comuni e alle scuole per il trasporto di scolari e studenti verso fattorie didattiche iscritte nell’elenco tenuto dall’ERSA, nonché ai Comuni per attività svolte nelle fattorie sociali a favore di persone in condizioni di fragilità o svantaggio psico-fisico o sociale.
La nozione di fattoria didattica viene ampliata alle aziende del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura e comprende anche le aziende agricole gestite o utilizzate per attività didattica e formativa da istituti agrari e università. La formazione riguarda anche educatori, imprenditori singoli o associati, familiari, dipendenti e soci impegnati nelle aziende.
Interventi urgenti per imprese zootecniche in difficoltà
Le aziende agricole di produzione primaria in difficoltà per perdita, anche parziale, del potenziale produttivo zootecnico, che presentano piani di ristrutturazione, possono prevedere nel piano un contributo in conto capitale in alternativa al finanziamento agevolato. Per l’esercizio 2007 i piani dovevano essere presentati entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, quindi la previsione ha natura ormai storica e limitata a tale annualità.
Strade del vino: disciplina, riconoscimento e contributi
La disciplina delle Strade del vino viene riformata eliminando il richiamo alla loro realizzazione come finalità autonoma e affidando alle Province, previa intesa con Regione e Agenzia per lo sviluppo del turismo, il compito di adottare disposizioni attuative per qualificare e omogeneizzare l’offerta enoturistica, definendo standard minimi di qualità, disciplinari tipo e attività informative e promozionali.
Il disciplinare per la costituzione e gestione delle Strade del vino è proposto da un Comitato promotore composto da enti locali, camere di commercio, aziende vitivinicole e altri soggetti pubblici e privati interessati. Il Comitato si intende costituito quando almeno il 50% delle aziende produttrici partecipanti è iscritto all’albo delle denominazioni di origine. La Provincia approva il disciplinare e riconosce la Strada.
Le Province possono concedere contributi fino al 60% della spesa ammissibile per segnaletica, punti informativi e materiale promozionale, sulla base di linee guida coordinate con TurismoFVG e secondo criteri definiti d’intesa con la Regione.
Regime transitorio e abrogazioni in materia di Strade del vino
Il regolamento attuativo previgente continua ad applicarsi ai procedimenti contributivi relativi a domande presentate alla Regione entro il 31 dicembre 2006. Restano salvi i Comitati di gestione delle Strade del vino già riconosciuti. Viene inoltre abrogato l’articolo 15 della legge regionale 21/2000, già richiamato dalla disciplina previgente.
Disposizioni finanziarie
La legge individua diverse coperture e capitoli di bilancio per gli oneri derivanti dalle modifiche introdotte. Per le funzioni delegate alle Province in materia di Strade del vino, la Regione è autorizzata ad assegnare fondi in proporzione all’estensione territoriale e al numero di aziende vitivinicole iscritte agli albi di denominazione di origine. È inoltre prevista la possibilità per ERSA di trasferire alle Province fondi non impegnati relativi alle Strade del vino.
Alcuni oneri sono riferiti espressamente al bilancio 2007-2009 e all’anno 2007; tali previsioni hanno quindi rilievo storico e non presentano oggi utilità operativa autonoma.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ossia il 24 ottobre 2007.
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