L.R. FVG 27/2007
Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 27/2007 istituisce il Registro regionale delle cooperative, disciplina vigilanza, revisioni ordinarie e straordinarie, Commissione regionale, elenchi dei revisori, interventi e finanziamenti a favore della cooperazione e delle associazioni di rappresentanza. Le norme finanziarie e molte disposizioni transitorie riguardano il solo esercizio 2007 e i periodi di avvio del nuovo sistema.
Disciplina della promozione e vigilanza del comparto cooperativo in Friuli Venezia Giulia
Disciplina organica della promozione e vigilanza del comparto cooperativo in Friuli Venezia Giulia
La legge definisce un sistema organico regionale per la promozione, il sostegno e il controllo del movimento cooperativo nel territorio del Friuli Venezia Giulia. La disciplina riguarda sia la vigilanza sugli enti cooperativi sia gli strumenti di incentivazione, con particolare attenzione al Registro regionale, alle revisioni e ai finanziamenti al settore.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione riconosce la funzione sociale ed economica della cooperazione e si propone di diffonderne i principi, sostenere e consolidare il movimento cooperativo e valorizzare il ruolo della cooperazione di credito nello sviluppo locale. La legge disciplina anche le attribuzioni regionali in materia di vigilanza e tutela sulle società cooperative, sui consorzi, sugli altri enti mutualistici e sulle società cooperative europee aventi sede legale nel territorio regionale.
Soggetti sottoposti a vigilanza
La vigilanza regionale riguarda società cooperative, loro consorzi, consorzi agrari, banche di credito cooperativo, società di mutuo soccorso, enti mutualistici e società cooperative europee con sede legale in regione. Sono inoltre sottoposti a vigilanza i consorzi di società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi aventi in regione l’ufficio destinato ai rapporti con i terzi, nonché i gruppi cooperativi paritetici con sede legale nel territorio regionale.
Registro regionale delle cooperative
È istituito presso la Direzione competente un Registro regionale pubblico e informatico. Vi sono iscritti gli enti cooperativi legalmente costituiti con sede legale in regione. Il Registro è articolato in due sezioni principali, dedicate rispettivamente alle cooperative a mutualità prevalente e a quelle diverse, con ulteriori sottosezioni speciali per cooperative sociali e banche di credito cooperativo. I consorzi agrari, le banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli istituti di cooperazione bancaria in genere sono iscritti in un elenco speciale di natura anagrafico-statistica.
L’iscrizione nel Registro sostituisce quella nell’Albo delle società cooperative e costituisce condizione per accedere a qualsiasi agevolazione fiscale o di altra natura prevista dalla legge per la cooperazione.
Iscrizioni speciali, deposito documentale e pubblicità
Gli enti cooperativi non soggetti agli adempimenti del registro delle imprese sono iscritti in una terza sezione del Registro, istituita ai soli fini della vigilanza. Essi depositano direttamente presso la Direzione atto costitutivo, modifiche, scioglimento anticipato, liquidazione, cariche sociali e loro variazioni, bilancio o rendiconto annuale con eventuali relazioni.
Nella stessa sezione sono iscritti anche i consorzi di società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi e i gruppi cooperativi paritetici, con obblighi di deposito dell’estratto del contratto costitutivo o dell’accordo di partecipazione. Le iscrizioni e cancellazioni del Registro, nonché ogni altra operazione, sono pubblicate per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Procedimento di iscrizione e comunicazioni
L’iscrizione avviene tramite il competente registro delle imprese, secondo modalità stabilite da regolamento regionale. Gli enti non soggetti agli adempimenti del registro delle imprese devono presentare domanda entro trenta giorni dalla costituzione. La Direzione ha accesso telematico gratuito ai dati del registro delle imprese relativi agli enti cooperativi e riceve ogni informazione presente nel sistema informatico del registro delle imprese.
Gli enti cooperativi adempiono all’obbligo di deposito annuale del bilancio tramite deposito telematico presso il registro delle imprese, usando il modello predisposto dalla Direzione. Devono inoltre depositare presso gli uffici della Direzione il bilancio ex articolo 2545 octies c.c., i regolamenti interni e la ricevuta dei versamenti ai fondi mutualistici.
Cancellazione dal Registro e ricorsi
La cancellazione è disposta dalla Direzione, con provvedimento notificato a mezzo raccomandata, quando l’ente perda i requisiti di iscrizione, sia cancellato dal registro delle imprese, trasferisca la sede legale fuori regione o, per i consorzi di cui all’articolo 27-ter del d.lgs. 1577/1947, trasferisca fuori regione l’ufficio destinato ai rapporti con i terzi, oppure si sottragga alla vigilanza o non rispetti le finalità mutualistiche.
Contro i provvedimenti adottati nell’ambito dell’iscrizione e della cancellazione è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla ricezione. La Giunta decide sentito il parere della Commissione regionale per la cooperazione.
Commissione regionale per la cooperazione
Presso la Direzione è istituita la Commissione regionale per la cooperazione, organo consultivo dell’Amministrazione regionale. Essa esprime pareri sui principali provvedimenti civilistici in materia cooperativa, sui ricorsi, sulle questioni per cui il parere sia richiesto da legge o regolamento, su progetti di legge, regolamenti, studi e iniziative del settore, e può formulare proposte, indagini e studi.
La Commissione è composta dal Direttore della Direzione, che la presiede, dal Direttore del Servizio competente in materia di vigilanza e da rappresentanti delle principali associazioni regionali cooperative. Per le materie relative alle cooperative sociali e alle banche di credito cooperativo è integrata con specifici rappresentanti del settore. Sono inoltre invitati tre rappresentanti sindacali permanenti senza voto. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati; la Commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti.
Revisione ordinaria e straordinaria
La revisione ordinaria deve essere effettuata almeno una volta ogni due anni, salvo i casi in cui leggi speciali impongano periodicità annuale. Per gli enti non associati la revisione è svolta dalla Direzione tramite revisori iscritti nell’Elenco regionale o tramite dipendenti regionali esperti incaricati; per gli enti aderenti alle Associazioni la revisione è eseguita dalle Associazioni stesse attraverso revisori iscritti nell’Elenco. Le banche di credito cooperativo sono sottoposte a specifiche modalità di revisione affidate ai soggetti individuati ai sensi della disciplina speciale, tramite revisori iscritti nella sezione apposita dell’Elenco.
La revisione straordinaria è disposta dalla Direzione sulla base di accertamenti a campione, di esigenze di approfondimento emerse nelle revisioni ordinarie o quando sia opportuno.
Contenuto delle revisioni
La revisione ordinaria mira a migliorare la gestione e la democrazia interna, ad accertare la reale mutualità dell’ente, la consistenza patrimoniale e la correttezza del bilancio, nonché la presenza e la conformità dei regolamenti riguardanti i soci lavoratori. La revisione straordinaria verifica il rispetto delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche, la sussistenza dei requisiti per le agevolazioni, il regolare funzionamento amministrativo-contabile, l’adeguatezza tecnica delle attività, la consistenza patrimoniale e la correttezza dei rapporti con i soci lavoratori.
Svolgimento della revisione e poteri del revisore
Il revisore può diffidare l’ente a sanare irregolarità, trasmettendo copia della diffida alla Direzione e, se del caso, all’Associazione. Se le anomalie permangono, trasmette il verbale con proposta di provvedimento. È tenuto a comunicare alla Direzione provinciale del lavoro le violazioni giuslavoristiche riscontrate.
Gli enti cooperativi devono collaborare, mettendo a disposizione libri, registri, documenti e tutte le informazioni richieste. Il revisore può accedere ai luoghi di attività, anche presso terzi, acquisire documentazione per massimo trenta giorni, estrarne copia e siglare i documenti per impedirne alterazioni. Nell’esercizio delle funzioni è considerato incaricato di pubblico servizio, è soggetto alle incompatibilità di cui all’articolo 2399 c.c. e deve comunicare l’accettazione dell’incarico entro quindici giorni, pena sospensione dall’Elenco per un anno.
Esito della revisione e dichiarazione sostitutiva
La revisione ordinaria si conclude, per gli enti non associati, con certificato rilasciato dalla Direzione e, per gli enti aderenti alle Associazioni, con attestazione dell’Associazione. Tali documenti sono rilasciati quando gli accertamenti si siano chiusi senza rilievi di irregolarità; la loro validità è rimessa a regolamento regionale.
Quando l’ente ha necessità di attestare i requisiti mutualistici per ottenere agevolazioni o provvedimenti di favore ma non dispone ancora del certificato o dell’attestazione del periodo in corso, può presentare dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal presidente dell’ente e asseverata dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza, da un revisore contabile esterno. La dichiarazione deve contenere dati identificativi, iscrizione al Registro, eventuali iscrizioni richieste per il beneficio, estremi dei versamenti ai fondi mutualistici, numero dei soci e indicazione del beneficio richiesto; va allegato l’ultimo bilancio approvato con prova del deposito. La copia della dichiarazione e della ricevuta di notifica può essere utilizzata per la richiesta di agevolazioni presso la pubblica amministrazione.
Vigilanza sulle banche di credito cooperativo
Per le banche di credito cooperativo la disciplina tiene conto delle competenze della Banca d’Italia e si applica senza oneri per la Regione, nei limiti della normativa nazionale. Le banche aderenti a un Organismo specializzato riconosciuto svolgono la revisione tramite tale organismo sulla base di convenzione; quelle aderenti a un’Associazione nazionale la svolgono tramite la stessa Associazione; quelle non aderenti né a un Organismo specializzato né a un’Associazione nazionale sono revisionate dalla Direzione. Le modalità e i termini sono fissati con regolamento regionale d’intesa con la Banca d’Italia.
Elenco dei revisori e società di revisione
È istituito l’Elenco regionale dei revisori degli enti cooperativi soggetti alla vigilanza della Direzione. Possono iscriversi cittadini italiani o UE abilitati alle professioni indicate o iscritti al registro dei revisori contabili, nonché soggetti con diploma di scuola media superiore e attestato di idoneità conseguito nei corsi appositi promossi dall’Amministrazione regionale o dal Ministero competente. È prevista una sezione speciale per i revisori abilitati alle revisioni delle banche di credito cooperativo.
È inoltre istituito l’elenco regionale delle società di revisione per gli enti cooperativi con sede in regione, riservato alle società iscritte nel registro dei revisori contabili, cui è attribuita la certificazione annuale di bilancio. La relazione di certificazione è allegata al progetto di bilancio da sottoporre all’assemblea.
Provvedimenti sanzionatori e organi competenti
I provvedimenti civilistici previsti dal codice civile in materia di scioglimento, gestione o amministrazione straordinaria degli enti cooperativi sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente e previo parere della Commissione. I soggetti preposti a tali provvedimenti sono nominati e sostituiti dalla Giunta e devono essere scelti tra professionisti abilitati in materie giuridiche, economiche o del lavoro. I provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Oneri della vigilanza e contributi degli enti
Le spese delle revisioni ordinarie e straordinarie sono in linea generale a carico della Regione, con previsione di contributi a carico di alcuni enti cooperativi e delle banche di credito cooperativo secondo parametri e misure fissati biennalmente con decreto del Presidente della Regione. È prevista la possibilità di erogazioni anticipate alle Associazioni fino al 70 per cento della spesa preventivata.
Gli enti tenuti al bilancio in forma non abbreviata contribuiscono alle spese di revisione; le banche di credito cooperativo sopportano gli oneri previsti dalla disciplina speciale. In caso di mancato, ritardato o insufficiente pagamento del contributo spettante alla Regione è applicata una sanzione del 5 per cento se il pagamento avviene entro trenta giorni dalla scadenza, e del 15 per cento se avviene successivamente. La riscossione coattiva avviene mediante ruolo senza interessi. Il gettito dei contributi e delle sanzioni è destinato alle medesime finalità della vigilanza.
Liquidazioni, procedure concorsuali e somme giacenti
La Regione sopporta le spese delle procedure di liquidazione delle cooperative aventi sede in regione quando le procedure si chiudano senza attivo, nonché i compensi dei commissari liquidatori. Se l’attivo non copre integralmente spese e compensi, la differenza è posta a carico della Regione. Analoga disciplina vale, nei limiti indicati, per commissari e liquidatori nominati ai sensi del codice civile quando sia impossibile il rimborso integrale delle spese o il pagamento del compenso stabilito.
Le somme depositate in sede di chiusura delle procedure di liquidazione e non riscosse entro cinque anni sono devolute alle medesime finalità e versate dagli istituti di credito alla tesoreria regionale. La norma si applica anche alle somme già giacenti alla data di entrata in vigore della legge.
Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo
La Direzione si avvale, per la vigilanza, delle associazioni nazionali riconosciute dal Ministero competente tramite le rispettive articolazioni regionali, di altre associazioni regionali riconosciute con decreto del Presidente della Regione e autorizzate dalla Giunta, nonché degli Organismi specializzati per le banche di credito cooperativo.
Le associazioni regionali non riconosciute dal Ministero devono presentare un’istanza corredata da atto costitutivo, statuto, eventuale regolamento interno, dichiarazioni di adesione di almeno duecento enti cooperativi con sede in almeno due province, e documentazione sugli amministratori e sugli incaricati. Devono dimostrare di poter svolgere effettivamente le funzioni di vigilanza e di disporre di un numero adeguato di revisori disponibili. L’autorizzazione può essere revocata se l’associazione non è più in grado di svolgere i compiti assegnati.
Le associazioni sono tenute a seguire le indicazioni della Direzione, a trasmettere la documentazione costitutiva e le variazioni rilevanti, e a inviare annualmente entro il 31 marzo una relazione sull’attività di vigilanza, l’elenco degli enti aderenti, quello degli enti revisionati e quello degli enti non revisionati. L’associazione deve effettuare la revisione fino alla cancellazione dell’ente dall’elenco degli aderenti.
Fondi mutualistici e promozione dello sviluppo cooperativo
Le associazioni di cui all’articolo 27 possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, destinati a finanziare nuove imprese e iniziative di sviluppo, con preferenza per innovazione tecnologica e occupazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni riconosciute dall’Amministrazione regionale, e possono essere alimentati anche da contributi pubblici o privati. Un regolamento regionale disciplina riconoscimento, approvazione degli statuti e vigilanza sulle società e associazioni di gestione.
È istituito anche un fondo mutualistico regionale, alimentato dai versamenti di una quota degli utili annuali delle cooperative e dei loro consorzi con sede nel territorio regionale che non aderiscano ad associazioni dotate di propri fondi mutualistici, nonché dal patrimonio residuo delle cooperative. Il fondo può essere alimentato con risorse regionali e finanzia interventi a favore di enti e associazioni con finalità di promozione e sviluppo della cooperazione, esclusi le associazioni regionali cooperative di cui all’articolo 27, e a favore degli enti cooperativi tenuti ai versamenti.
Interventi a favore delle cooperative
Nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, la Regione può sostenere le cooperative mediante garanzie, finanziamenti agevolati, apporto di capitale come socio sovventore e contributi per consulenza, assistenza tecnica, formazione e riqualificazione imprenditoriale. I regimi di aiuto e le modalità di utilizzo delle risorse sono definiti da regolamento regionale.
Soggetto attuatore degli interventi
L’Amministrazione regionale individua con procedure di evidenza pubblica un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in analisi, promozione, consolidamento e sviluppo delle cooperative, incaricato di attuare gli interventi relativi al fondo mutualistico regionale e agli altri interventi a favore delle cooperative.
Finanziamenti alle Associazioni del movimento cooperativo
La Regione riconosce il ruolo delle associazioni regionali cooperative nello sviluppo e nella promozione del comparto e può concedere loro finanziamenti annuali per attività di promozione cooperativa, formazione, diffusione della cultura cooperativa, educazione imprenditoriale nelle scuole, scambi di esperienze, bilancio sociale, consulenza, statistiche e rilevazioni. Una quota è ripartita in parti uguali tra le associazioni, mentre il residuo è ripartito in base a numero di cooperative aderenti, valore della produzione e numero degli occupati.
È possibile l’erogazione anticipata fino al 70 per cento dello stanziamento annuale. I criteri di riparto, concessione ed erogazione sono demandati a regolamento regionale. La rendicontazione può avvenire con le modalità del testo unico regionale sul procedimento amministrativo.
Modifiche alla disciplina sulle cooperative sociali
La legge modifica la normativa regionale sulle cooperative sociali, collegando l’iscrizione all’albo regionale all’iscrizione nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente del Registro regionale delle cooperative. Vengono aggiornate le cause di cancellazione dall’albo, con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro, all’applicazione dei contratti collettivi, ai trattamenti economici dei soci lavoratori e agli obblighi contributivi. È ridefinita la figura del Conservatore dell’Albo, responsabile della tenuta e delle pubblicazioni.
Sono inoltre previsti contributi per le spese relative alle modifiche statutarie di adeguamento al nuovo sistema, e viene rafforzato il regime delle dichiarazioni sostitutive richieste per ottenere gli incentivi, imponendo l’attestazione del rispetto delle norme sul lavoro e dei versamenti previdenziali e assicurativi.
Disposizioni transitorie
Gli enti già iscritti all’Albo delle società cooperative sono iscritti al Registro regionale. Alcuni dipendenti regionali e dirigenti già impegnati nella vigilanza, nonché i soggetti presenti nell’albo regionale dei revisori, possono essere iscritti nell’Elenco dei revisori. La disciplina previgente sul Registro e sulla vigilanza continua ad applicarsi fino all’entrata in vigore dei regolamenti attuativi e ai successivi adempimenti organizzativi.
Anche la Commissione già prevista dalla normativa precedente continua a operare fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova Commissione. La disciplina previgente sulle spese di revisione, sugli oneri sanzionatori e sui finanziamenti alle associazioni continua ad applicarsi fino all’entrata in vigore delle nuove misure regolamentari, con sopravvivenza per i procedimenti in corso.
Sono inoltre previste misure transitorie per l’applicazione di nuove discipline ai finanziamenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di cooperazione, per la riscossione tramite Agenzia delle entrate di taluni contributi e per l’adeguamento di alcune previsioni relative alle Camere di commercio.
Modifiche ad altre leggi regionali
La legge interviene anche sulla disciplina regionale delle cooperative sociali e su alcune disposizioni finanziarie e settoriali pregresse, adeguandole al nuovo Registro regionale e al nuovo sistema di vigilanza. In particolare, modifica il regime di iscrizione, cancellazione, contributi e contenuti delle domande e delle relazioni per le cooperative sociali.
Tutela dei dati, accesso agli atti e archivi
La Direzione può comunicare e diffondere dati personali non sensibili e non giudiziari nell’esercizio delle funzioni istituzionali. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari è consentito per le finalità di vigilanza, incentivazione, funzionamento degli organi collegiali, controllo, sanzione e tutela amministrativa e giurisdizionale.
Sono sottratti al diritto di accesso, per specifici periodi e al ricorrere di determinate esigenze di riservatezza o di tutela concorrenziale, i verbali di revisione, i documenti di programmazione della vigilanza, le richieste di intervento, i documenti sugli enti cooperativi e quelli sugli incaricati della vigilanza contenenti dati personali sensibili o comunque riservati. La Direzione conserva per massimo dieci anni alcuni documenti relativi alle procedure di liquidazione e può sostituire gli archivi cartacei con supporti informatici.
Norme finanziarie
Le norme finanziarie individuano per il 2007 e il triennio 2007-2009 le unità previsionali di spesa e di entrata per i costi della Commissione, della vigilanza, delle revisioni, delle liquidazioni, del fondo mutualistico regionale, dei finanziamenti alle associazioni e di alcuni interventi specifici. Sono inoltre previste autorizzazioni di spesa limitate al solo anno 2007 per iniziative puntuali, tra cui interventi in materia di subfornitura, turismo, collaborazione all’iniziativa “Nobels Colloquia in Trieste” e altri stanziamenti di assestamento.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
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