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Legge

L.R. FVG 29/2007

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

Normativa regionaleL.R. FVG 29/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplina, nel territorio friulanofono del Friuli Venezia Giulia, l’uso pubblico della lingua friulana, la toponomastica, l’istruzione, i media, le associazioni e la programmazione delle politiche linguistiche. Prevede piani quinquennali e annuali, il ruolo dell’ARLeF e finanziamenti per interventi e formazione. Alcune disposizioni attuative richiedevano regolamenti entro 6 mesi dall’11 gennaio 2008.

Tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana in Friuli Venezia Giulia

Tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia disciplina la tutela, la valorizzazione e la promozione della lingua friulana come parte del patrimonio storico e culturale regionale. L’intervento si concentra sul territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano e si estende, per alcune iniziative, anche ad aree esterne e alle comunità friulanofone fuori regione e all’estero.

Finalità e principi generali

La Regione persegue un’azione attiva di conservazione e sviluppo della cultura friulana e promuove iniziative pubbliche e private volte ad aumentare l’uso della lingua. L’uso del friulano è fondato sulla libera scelta dei cittadini: i servizi in lingua friulana costituiscono un’opportunità per chi vi aderisce, non un obbligo. La legge si colloca nel quadro costituzionale, statutario, internazionale ed europeo richiamato dal testo ed è coordinata con la normativa statale sulle minoranze linguistiche storiche e con la precedente disciplina regionale di settore.

Ambito territoriale di applicazione

Le disposizioni si applicano nel territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano delimitato dalla normativa regionale richiamata. La legge prevede però anche:

  • la possibilità di sostenere iniziative di valorizzazione in aree escluse dalla delimitazione territoriale;
  • la possibilità di intese con la Regione Veneto per sostenere il friulano nelle aree friulanofone presenti sul suo territorio;
  • la possibilità di organismi di coordinamento quando la minoranza sia distribuita su territori provinciali diversi.

Grafia ufficiale e denominazioni

La legge assume come grafia ufficiale quella definita dalla normativa regionale precedente. La grafia può essere modificata con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’ARLeF e d’intesa con le Università di Udine e Trieste. Gli atti e documenti in friulano della Regione, degli enti locali, degli enti strumentali e dei concessionari di pubblici servizi devono essere redatti nella grafia ufficiale. L’uso di varianti locali nei testi scritti non impedisce l’accesso ai contributi. Quanto alla toponomastica, la Regione definisce le denominazioni ufficiali in friulano di comuni, frazioni e località, su proposta dell’ARLeF e d’intesa con i Comuni interessati. Gli enti locali possono anche adottare toponimi bilingui o solo friulani, rendendo ufficiale la denominazione prescelta.

Uso pubblico della lingua friulana

Nei rapporti con gli uffici degli enti locali e dei loro enti strumentali operanti nell’area delimitata è consentito usare il friulano. Nei rapporti con la Regione e i suoi enti strumentali il diritto di uso opera a prescindere dal luogo in cui sono insediati gli uffici. Se un’istanza è presentata in friulano, la risposta deve essere data anche in friulano. Le regole si estendono anche ai concessionari di servizi pubblici operanti nell’area delimitata. Gli enti devono garantire l’esercizio dei diritti linguistici e applicare progressivamente la disciplina secondo i progetti obiettivo annuali previsti dai piani di politica linguistica. L’uso del friulano nei procedimenti amministrativi non può causare ritardi o aggravamenti.

Comunicazione istituzionale, atti generali e cartellonistica

Gli atti comunicati alla generalità dei cittadini devono essere redatti in italiano e friulano. La comunicazione istituzionale e la pubblicità degli atti dirette al territorio delimitato devono essere bilingui; la presenza del friulano deve essere garantita anche nella comunicazione rivolta all’intera regione. Il testo friulano deve avere la stessa evidenza grafica dell’italiano. Per cartelli, insegne, supporti visivi e altre indicazioni di pubblica utilità esposti al pubblico negli immobili sede di uffici e strutture operative dei soggetti interessati, è richiesta la traduzione in friulano con pari evidenza grafica. Analoga evidenza è richiesta nelle scritte esterne, nei mezzi di trasporto e, se presenti servizi automatici vocali nel trasporto pubblico, anche nelle comunicazioni vocali. La cartellonistica stradale nell’area delimitata reca i toponimi anche in friulano.

Organi elettivi e collegiali

Nei comuni dell’area delimitata i componenti dei consigli comunali e degli altri organi collegiali dell’amministrazione locale hanno diritto di usare il friulano nell’attività degli organismi. Il medesimo diritto si applica ai consiglieri regionali e ai componenti degli organi collegiali di associazioni intercomunali, unioni di Comuni, comunità montane e province che comprendano comuni riconosciuti friulanofoni. Le modalità di traduzione per chi non comprende il friulano sono demandate ai piani di politica linguistica e possono consistere nella ripetizione in italiano o nel deposito contestuale di testi tradotti.

Istruzione e modello educativo plurilingue

L’insegnamento e l’apprendimento della lingua friulana sono inseriti in un percorso educativo plurilingue che affianca all’italiano le lingue minoritarie storiche e le lingue straniere. Nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado situate nei comuni delimitati la lingua friulana deve essere inserita nel percorso educativo. All’atto dell’iscrizione, previa adeguata informazione, i genitori possono dichiarare per iscritto di non avvalersi dell’insegnamento del friulano. L’opzione vale per l’intero ciclo scolastico interessato, ma può essere modificata all’inizio di ciascun anno scolastico.

Coordinamento scolastico e formazione dei docenti

La Regione collabora con l’Ufficio scolastico regionale per garantire l’inserimento armonico del friulano nel sistema scolastico e coordinare le iniziative di politica linguistica in ambito educativo. È prevista la promozione di reti di scuole, scuole polo e percorsi formativi permanenti, anche universitari, per l’abilitazione all’insegnamento e per l’uso della lingua. È istituita presso la direzione centrale competente una Commissione permanente per l’insegnamento della lingua friulana, nominata con decreto del Presidente della Regione, con funzione di coordinamento delle attività delle diverse istituzioni. Per i docenti, la Regione collabora con l’Ufficio scolastico regionale per individuare le risorse di personale con competenze friulane, sostiene la formazione e l’aggiornamento, promuove il CLIL in friulano e istituisce un elenco di insegnanti con competenze riconosciute, disciplinato da regolamento regionale.

Organizzazione didattica e sostegno alle scuole

Le scuole dei comuni delimitati individuano nel proprio piano di insegnamento il modello educativo da applicare, nel rispetto dell’autonomia scolastica. Un regolamento di attuazione, da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, deve definire il piano applicativo di sistema per i vari ordini e gradi scolastici; l’insegnamento del friulano deve essere garantito per almeno un’ora alla settimana per l’intero anno scolastico, nell’ambito della quota di flessibilità dell’autonomia scolastica. La Regione trasferisce finanziamenti alle scuole sulla base delle ore di insegnamento e di uso curricolare rilevate dall’Ufficio scolastico regionale; le risorse coprono spese per docenti e organizzazione. Sono finanziate anche le iniziative di arricchimento dell’offerta formativa nelle scuole secondarie di secondo grado. L’ARLeF propone le modalità di applicazione dei sostegni finanziari, valorizzando i modelli più avanzati, e verifica annualmente l’attuazione, la ricaduta sulle competenze degli studenti e la risposta delle famiglie.

Materiali didattici e promozione sociale dell’insegnamento

La Regione sostiene la produzione di materiale didattico per l’insegnamento della e nella lingua friulana, secondo le linee indicate dall’ARLeF. Sono inoltre previste iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte alle famiglie, sostegno all’insegnamento per adulti, promozione di corsi per immigrati nelle aree delimitate, interventi anche fuori area e azioni specifiche per le popolazioni di origine friulana residenti all’estero. L’attività di volontariato per l’insegnamento del friulano è promossa dalla Regione; presso l’ARLeF è istituito un registro dei volontari, riservato a maggiorenni madrelingua friulana disponibili a svolgere gratuitamente attività di diffusione della lingua secondo le modalità organizzative fissate dall’Agenzia.

Mezzi di comunicazione e nuove tecnologie

La Regione sostiene la produzione di materiali audiovisivi in friulano e la produzione/emissione di programmi televisivi e radiofonici in lingua friulana, graduando il sostegno in base alla copertura territoriale, all’inserimento in palinsesto e alla quota di programmazione in friulano. Per le emittenti radio-televisive che utilizzano il friulano almeno per il 25% della programmazione la Regione favorisce ulteriormente l’accesso ai provvedimenti abilitativi e concessori di propria competenza. È garantita un’adeguata presenza del friulano nei mezzi di comunicazione audiovisivi regionali. La Regione incentiva inoltre pubblicazioni periodiche, libri, opere cinematografiche, teatrali e musicali in friulano, nonché la presenza della lingua su internet e nelle nuove tecnologie. Il sostegno è subordinato, tra l’altro, all’uso della grafia ufficiale e alla qualità del prodotto, secondo i criteri dell’ARLeF.

Realtà associative e soggetti riconosciuti

La Regione riconosce una funzione di servizio ai soggetti pubblici e privati che svolgano in modo qualificato e continuativo attività di promozione e diffusione della lingua friulana e dispongano di strutture stabili e organizzazione adeguata. Tali soggetti sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentito l’ARLeF, e ricevono finanziamenti annuali proporzionati all’attività svolta. È espressamente riconosciuto il ruolo di primaria importanza della Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine.

Pianificazione linguistica

Il sistema di programmazione si articola su più livelli. Il Piano generale di politica linguistica è adottato di norma ogni cinque anni e definisce gli obiettivi strategici: esercizio dei diritti linguistici, uso sociale del friulano, coordinamento delle azioni pubbliche e private, priorità per l’istruzione, criteri per media e realtà associative. Il Piano è proposto dall’ARLeF e approvato con decreto del Presidente della Regione, sentita la commissione consiliare competente. Ogni anno la Giunta regionale, su proposta dell’ARLeF, adotta il Piano delle priorità di intervento, che indica obiettivi annuali, iniziative prioritarie, risorse e criteri di valutazione, con i relativi bandi. Regione, enti locali e concessionari di pubblici servizi devono approvare ogni cinque anni un Piano speciale di politica linguistica, coerente con il piano generale, con progetti obiettivo annuali e scadenze non oltre la durata del piano stesso. L’adeguamento progressivo delle strutture tecniche per l’uso pubblico del friulano deve essere previsto nei piani. L’adozione e la corretta applicazione dei piani speciali sono condizione per ottenere i finanziamenti regionali negli anni successivi.

Ruolo dell’ARLeF e commissione consultiva

L’ARLeF è individuata come organismo competente alla definizione degli indirizzi di politica linguistica, al coordinamento e alla verifica dell’attuazione della legge. Tra i suoi compiti figurano la proposta del piano generale, la proposta annuale delle priorità, la consulenza per i bandi, l’istituzione del sistema di certificazione linguistica secondo il quadro europeo di riferimento e la verifica annuale dell’impatto degli interventi. Per la definizione degli indirizzi, l’ARLeF si avvale della Commissione per l’uso sociale della lingua friulana, organo consultivo e di proposta composto da rappresentanti delle categorie economiche e produttive, degli ordini professionali e delle organizzazioni sindacali presenti nel territorio delimitato.

Clausola valutativa, relazioni e conferenza periodica

La Giunta regionale deve presentare annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della legge entro febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. Ogni cinque anni, prima del piano per il quinquennio successivo, deve inoltre presentare un rapporto sui risultati ottenuti in termini di ampliamento dell’uso del friulano, con focus su diritti linguistici, eventuali variazioni del territorio delimitato e risposta delle famiglie all’insegnamento scolastico. Relazioni e rapporti sono pubblici e gli esiti del controllo consiliare orientano il piano generale successivo. Almeno una volta ogni cinque anni, e comunque non oltre sei mesi prima della scadenza della legislatura, il Presidente del Consiglio regionale convoca una Conferenza di verifica e di proposta con i principali soggetti istituzionali e sociali interessati.

Norme transitorie, finali e finanziarie

Fino all’entrata in vigore del regolamento sui docenti continua ad applicarsi il regime transitorio relativo al personale già individuato per l’insegnamento. In sede di prima applicazione sono confermati i soggetti già riconosciuti dalla precedente legge regionale sulla lingua friulana. Entro due anni dall’entrata in vigore della legge possono essere apportate variazioni alla delimitazione territoriale, con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta e sulla base di deliberazioni comunali approvate a maggioranza qualificata; sono previste anche contrarie segnalazioni popolari entro il termine indicato. L’atto abroga varie disposizioni della precedente legge regionale del 1996 e alcune norme finanziarie collegate, sostituendole con il nuovo impianto organico. Il finanziamento degli interventi è posto a carico delle previsioni di bilancio indicate nel testo e può essere integrato da norme annuali di legge finanziaria, anche con fondi statali trasferiti ai sensi della legge n. 482 del 1999 e del decreto legislativo n. 223 del 2002.

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