L.R. FVG 23/2007
Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge attua il d.lgs. 111/2004 in Friuli Venezia Giulia, ridistribuendo funzioni tra Regione, Province e Comuni su trasporto pubblico, merci, motorizzazione e viabilità. Disciplina PRTPL, affidamenti e sanzioni, infrastrutture e società regionale per la viabilità. Molte norme operative decorrono dall’1 gennaio 2008; alcune scadenze transitorie riguardano il 2010 e il 30 giugno 2008.
Riordino delle funzioni regionali e locali in materia di trasporti, motorizzazione, circolazione, viabilità e trasporto merci in Friuli Venezia Giulia
Riordino delle funzioni in materia di trasporti, motorizzazione e viabilità in Friuli Venezia Giulia
La legge regionale attua il d.lgs. 111/2004 e ridisegna, nel territorio del Friuli Venezia Giulia, la distribuzione delle funzioni tra Regione, Province e Comuni in materia di trasporto pubblico, trasporto merci, motorizzazione, circolazione stradale e viabilità. La disciplina è accompagnata da regole su pianificazione, affidamento dei servizi, controlli, sanzioni, infrastrutture e risorse finanziarie.
Principi generali e decorrenza delle funzioni
La Regione esercita funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e vigilanza sulle funzioni conferite. I soggetti destinatari esercitano le funzioni conferite dall’1 gennaio 2008, salvo quanto previsto dalle norme transitorie. È ammesso l’esercizio associato delle funzioni da parte degli enti locali nelle forme previste dalla normativa regionale sulle autonomie locali.
La Regione può esercitare il potere sostitutivo in caso di persistente inattività nell’esercizio obbligatorio delle funzioni conferite, in particolare per le funzioni delegate e per alcune funzioni specifiche in materia di trasporto pubblico. Prima dell’intervento sostitutivo la Giunta regionale assegna un termine non inferiore a trenta giorni, salvo urgenza motivata.
Trasporto pubblico regionale e locale: obiettivi e definizioni
La disciplina del trasporto pubblico regionale e locale mira a garantire il diritto alla mobilità, l’integrazione modale tra ferro, gomma e mare, la sostenibilità ambientale, lo sviluppo equilibrato del territorio e la razionalizzazione della spesa. La Regione sostiene la riqualificazione dell’offerta, anche mediante finanziamenti idonei a garantire l’equilibrio tra costi e ricavi, con attenzione alle aree svantaggiate e a domanda debole.
Sono definiti i principali concetti del sistema: rete di trasporto su tre livelli, servizi ferroviari regionali e interregionali, servizi metropolitani, servizi automobilistici di linea e flessibili, zone a domanda debole, servizi marittimi regionali, servizi transfrontalieri e carta dei servizi. Il sistema del trasporto pubblico comprende servizi di linea ferroviari, tramviari, automobilistici e marittimi, anche in forme flessibili, per il trasporto collettivo di persone e cose.
Integrazione modale, tariffaria e qualità del servizio
La Regione persegue l’integrazione modale e tariffaria, nonché la bigliettazione elettronica, imponendo nei contratti di servizio obblighi gestionali coerenti con tali obiettivi. L’affidamento dei servizi deve essere conforme al Piano regionale del trasporto pubblico locale e agli obiettivi di integrazione.
La qualità e la sicurezza del servizio sono presidiate tramite carta dei servizi, controlli sul gradimento dell’utenza, vigilanza regionale e ristori a favore degli utenti in caso di inadempimento dell’affidatario. La carta dei servizi è adottata dal gestore e approvata secondo uno schema tipo regionale, con contenuti minimi relativi ad accesso alle informazioni, reclami, tutela dei diritti e modalità di ristoro.
Riparto delle funzioni tra Regione, Province e Comuni
La Regione elabora e approva il PRTPL, affida i servizi, definisce il sistema tariffario, organizza il controllo dei servizi, approva lo schema-tipo della carta dei servizi, attiva servizi aggiuntivi di interesse regionale e esercita le ulteriori attribuzioni previste dalla legge e dal d.lgs. 111/2004.
Le Province svolgono funzioni di realizzazione e completamento di infrastrutture sovracomunali, affidamento e gestione di infrastrutture per il trasporto automobilistico, tramviario e marittimo individuate dal PRTPL, promozione del trasporto pubblico, concessione di incentivi e contributi ai Comuni, nonché approvazione dei piani urbani del traffico in relazione al PRTPL.
I Comuni intervengono sulle infrastrutture di interesse comunale, formulano proposte e osservazioni sulle modifiche dei servizi, possono istituire servizi flessibili integrativi e servizi aggiuntivi senza oneri per il bilancio regionale, promuovono il trasporto innovativo e possono gestire direttamente infrastrutture anche sovracomunali. Ai Comuni spetta anche la pianificazione complementare nel rispetto del PRTPL e delle prescrizioni territoriali.
Pianificazione: PRTPL e pianificazione complementare
Il Piano regionale del trasporto pubblico locale è lo strumento centrale di pianificazione e programmazione integrata delle reti infrastrutturali e dei servizi. Esso definisce rete e livelli del trasporto pubblico, forme organizzative per l’integrazione modale, criteri di equilibrio finanziario, parametri di qualità e quantità, fabbisogno finanziario, criteri di intervento regionale, localizzazione delle infrastrutture, indirizzi per la pianificazione complementare, soluzioni sperimentali per ridurre consumi ed inquinamento, sviluppo dei servizi flessibili e distribuzione equa dei servizi sul territorio.
Il Piano è composto da una relazione illustrativa e da elaborati grafici. La Giunta regionale predispone il progetto sentite le Province e il Consiglio delle autonomie locali, elabora il definitivo e lo sottopone al parere della Commissione consiliare. L’approvazione avviene con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta e pubblicazione sul BUR. Le modifiche seguono le stesse procedure, salvo aggiornamenti e integrazioni non sostanziali approvabili dalla Giunta sentite le Province.
La pianificazione complementare comprende in particolare piani urbani del traffico, piani del traffico extraurbano e piani urbani della mobilità. I Comuni obbligati devono approvare i piani entro il 31 dicembre 2010; l’inadempimento comporta una riduzione del 5% delle risorse trasferite dalla Regione, con destinazione del 50% delle somme non attribuite ai Comuni adempienti secondo regolamento da adottarsi entro il 30 settembre 2010.
Affidamento dei servizi di trasporto pubblico e contratto di servizio
I servizi di trasporto pubblico sono affidati dalla Regione mediante procedure di legge a soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale. L’affidamento avviene tramite contratto di servizio e nel rispetto del PRTPL.
Gli atti di gara devono prevedere, tra l’altro, che la disponibilità di reti e dotazioni essenziali non sia elemento discriminante, che tali beni siano messi a disposizione del successivo aggiudicatario, che i beni acquistati con fondi pubblici regionali siano trasferiti al subentrante e che l’affidatario stabilisca una sede operativa nel territorio regionale. L’avvio del servizio non può avvenire prima di ventiquattro mesi dall’aggiudicazione, salvo il termine più lungo indicato negli atti di gara.
Il contratto deve disciplinare durata, corrispettivo, struttura tariffaria, caratteristiche dei servizi, standard qualitativi minimi, trasferimento di personale e beni, diritto di prelazione, obblighi informativi, garanzie, penali, gestione delle discontinuità di servizio e verifiche periodiche.
La durata massima del contratto è di nove anni. La Regione può risolvere il rapporto dopo i due terzi della durata se non sono raggiunti i livelli minimi di qualità e quantità; la prima verifica avviene dopo tre anni. La durata può essere prorogata nei limiti di legge se sono raggiunti i livelli di efficacia ed efficienza previsti.
Corrispettivo, modifiche del servizio e servizi aggiuntivi
Il corrispettivo è pagato secondo il contratto di servizio. Le perdite o i disavanzi non coperti dal corrispettivo e dai proventi complessivi dei servizi restano a carico dell’affidatario.
I servizi possono essere modificati negli orari e nei percorsi per esigenze pubbliche o di migliore gestione, anche su istanza degli enti locali, senza ulteriori oneri a carico delle risorse regionali e nel rispetto del PRTPL. Per i servizi automobilistici, tramviari e marittimi la Provincia può disporre le modifiche necessarie al miglior servizio all’utenza, comunicandolo alla Regione.
L’affidatario è tenuto a fornire prestazioni aggiuntive entro il limite economico del 20% del corrispettivo contrattuale, quando necessario per nuove esigenze o modifiche dei servizi. Province e Comuni possono attivare direttamente servizi aggiuntivi nei limiti previsti, senza oneri per il bilancio regionale e, per i Comuni, con nulla-osta della Provincia.
Obblighi dell’affidatario, carta dei servizi e tutela dell’utenza
L’affidatario deve svolgere il servizio secondo contratto, garantire puntualità, regolarità, sicurezza e qualità, usare personale qualificato e mezzi idonei, consentire controlli e accesso alla documentazione, dotarsi di direttore o responsabile tecnico, adottare la carta dei servizi, promuovere il trasporto pubblico, applicare i contratti collettivi nazionali del settore e assumere il personale del gestore cessante con salvaguardia dei diritti acquisiti. Deve inoltre prestare idonee garanzie.
La Regione approva uno schema-tipo di carta dei servizi, sentite Province, associazioni dei consumatori e associazioni imprenditoriali, individuando i contenuti minimi e le forme di ristoro dell’utenza in caso di inadempimento.
Revoca, decadenza, subaffidamento e subentro
La Regione può revocare l’affidamento, con conseguente risoluzione del contratto, in caso di modifica sostanziale dell’organizzazione dei servizi, venir meno o mutamento delle esigenze di interesse pubblico, inadeguatezza del servizio rispetto alle nuove esigenze dell’utenza o altri casi previsti da contratto e normativa. In caso di revoca è dovuto un equo indennizzo.
La decadenza può essere pronunciata per perdita dei requisiti, grave inadempienza, gravi irregolarità di sicurezza, violazioni contrattuali, prescrizioni dell’ente di vigilanza, irregolarità in materia di lavoro, mancato avvio entro ventiquattro mesi, mancata carta dei servizi, mancato rispetto dell’accesso ai controlli o altri casi previsti. In caso di decadenza non spetta alcun indennizzo e l’affidatario risponde dei maggiori oneri e dei danni subiti dalla Regione.
Il subaffidamento è ammesso solo previa autorizzazione regionale, entro i limiti contrattuali e per migliorare l’efficienza. Sono richiesti i requisiti dell’impresa subaffidataria, il rispetto della contrattazione collettiva, la tutela dei diritti dei lavoratori e l’impegno dell’affidatario a riassumere il personale in caso di cessazione del subaffidamento. Decadenza o revoca dell’affidamento determinano automaticamente la cessazione del subaffidamento senza indennizzo.
Alla cessazione del servizio o al mancato rinnovo non spetta alcun indennizzo se la causa è imputabile all’affidatario. Il personale del gestore cessante passa al subentrante secondo le regole previste. È prevista anche la disciplina della quota residua degli ammortamenti non recuperati, da porre a carico del subentrante secondo regolamento.
Infrastrutture, interscambi e capacità ferroviaria
Le Province rilasciano concessioni per la costruzione e gestione di centri di interscambio per i servizi automobilistici, con durata massima di trenta anni, approvando i relativi progetti. L’approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità. Le spese di esercizio, manutenzione e ammortamento sono a carico del concessionario.
La Regione può stipulare intese con il gestore della rete ferroviaria per ottenere la disponibilità della capacità infrastrutturale necessaria ai servizi ferroviari, sotto forma di tracce orarie. Le infrastrutture previste dal PRTPL sono messe a disposizione dei successivi affidatari per garantire continuità e coerenza delle scelte pianificatorie.
Monitoraggio, controlli e sistema informativo
La Regione può affidare a soggetti esterni il monitoraggio della mobilità e del sistema di trasporto pubblico, nonché il controllo di gestione. Il controllo deve essere continuo e riguardare caratteristiche del servizio, performance economiche e qualitative, scelte gestionali, regolarità e scostamenti dai livelli contrattuali, anche tramite sistemi automatici di localizzazione e raccolta dati.
L’affidatario deve dotarsi di un sistema informatico compatibile con quello regionale, e la Regione può progettare e realizzare il sistema informatico necessario. Le informazioni raccolte sono messe a disposizione delle Province.
Libera circolazione, agevolazioni e sanzioni per gli utenti
È vietato il rilascio di titoli gratuiti salvo i casi previsti. Hanno diritto alla libera circolazione forze di polizia e personale regionale e provinciale addetto a vigilanza e controllo, nonché i minori di altezza non superiore a un metro.
Possono accedere a titoli agevolati, entro il limite di reddito stabilito dalla Giunta regionale, categorie di invalidi, ciechi, sordomuti, persone con particolari invalidità, minori con indennità di accompagnamento o frequenza, perseguitati politici e razziali, ex deportati ed esuli dagli ex territori italiani.
Gli utenti che violano il regolamento di vettura o viaggiano senza titolo sono soggetti a sanzioni amministrative. È prevista una riduzione del 50% per chi regolarizza la posizione con abbonamento validato entro cinque giorni dall’accertamento. L’accertamento spetta all’affidatario, che può avvalersi anche di guardie giurate o personale di vigilanza privata. Le somme riscosse per tali sanzioni spettano all’affidatario.
Incentivi provinciali e servizi non di linea con autobus
Le Province possono concedere contributi per veicoli destinati al trasporto di persone con disabilità, per l’acquisto di veicoli ecologici da taxi, per contributi ai Comuni previsti da altre leggi di settore, per scuolabus e per centri di interscambio e infrastrutture con contributi in conto capitale fino al 75% della spesa ammissibile.
I trasporti collettivi con autobus adibiti a uso di terzi, con servizi continuativi o periodici e rivolti a una fascia omogenea di viaggiatori, sono soggetti ad autorizzazione provinciale. L’esercizio senza autorizzazione è sanzionato in modo specifico; i proventi spettano alla Provincia e restano destinati al settore del trasporto pubblico provinciale.
Trasporto merci, autotrasporto e organi di coordinamento
In materia di trasporto merci, motorizzazione e circolazione stradale, la Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo e semplificazione, definendo anche criteri per la formazione e gli esami di idoneità professionale e per i corsi relativi a revisione veicoli e consulenza automobilistica, quando non disciplinati da norme statali.
È istituito un Comitato di monitoraggio e coordinamento con funzioni consultive, composto da rappresentanti della Regione, delle Province e delle categorie interessate, in carica tre anni. Le designazioni devono avvenire entro trenta giorni.
Le Province gestiscono l’albo degli autotrasportatori, gli esami e altri adempimenti professionali in materia di autotrasporto e consulenza automobilistica, nonché la trasmissione periodica di dati alla Regione. Sono previste anche funzioni in materia di motorizzazione: esami, autoscuole, revisione veicoli, documenti di circolazione, modifiche costruttive, sportello telematico, revisione e collaudo, navigazione, archivio informatico motorizzazione, polizia stradale e immatricolazione di mezzi di protezione civile e forestale.
Revisione veicoli, autoscuole e scuole nautiche
Per le imprese di autoriparazione autorizzate alla revisione veicoli è richiesto il corso di formazione; in prima attuazione il corso doveva essere svolto entro il 30 giugno 2008. Le imprese già autorizzate prima del 31 dicembre 2007 dovevano frequentarlo e superare la prova finale entro la seconda sessione utile, pena sospensione dell’autorizzazione fino all’adempimento.
Le Province vigilano sulla permanenza dei requisiti, sui registri e sulle tariffe delle revisioni. Sono previste anche funzioni e controlli sulle scuole nautiche: autorizzazione, vigilanza tecnica, rilascio delle patenti nautiche e sanzioni. Le scuole nautiche devono tenere registri vidimati, rispettare i minimi di formazione definiti dalla Regione e indicare gli estremi dell’autorizzazione nella pubblicità. L’esercizio abusivo o la violazione dei divieti pubblicitari comportano sanzioni e, in caso di perdita dei requisiti, sospensione o revoca dell’autorizzazione.
Gestione coordinata, risorse e personale nel settore autotrasporto/motorizzazione
Le Province devono assicurare un’organizzazione unitaria e razionale delle risorse, possono definire diritti a carico dell’utenza per attività svolte fuori sede, stipulare intese per il Centro prove autoveicoli di Codroipo e coordinarsi con le Commissioni provinciali per l’artigianato.
Sono trasferiti alle Province beni, risorse e personale connessi alle funzioni trasferite. Il personale trasferito è pari a 152 unità, con mantenimento di regole di inquadramento e trattamento secondo le procedure previste. I proventi delle funzioni in materia di autotrasporto e motorizzazione, comprese le sanzioni, spettano alle Province.
Viabilità: funzioni regionali e degli enti locali
In materia di viabilità la Regione esercita la pianificazione della rete stradale di interesse regionale, la programmazione pluriennale e realizzazione degli interventi, la gestione del catasto stradale, la classificazione delle strade regionali, la determinazione dei canoni per autorizzazioni e concessioni, la formazione e attuazione del Piano regionale della sicurezza stradale e il coordinamento delle funzioni delegate a Province e Comuni.
Alle Province è delegata la classificazione e declassificazione delle strade provinciali; ai Comuni la classificazione e declassificazione della viabilità comunale e vicinale. Province e Comuni devono trasmettere annualmente una relazione sull’esercizio delle funzioni delegate.
Le strade di uso pubblico sono classificate in statali, regionali, provinciali, comunali e vicinali, applicandosi i criteri tecnici del Codice della strada.
Società regionale per la viabilità e finanza di progetto
È prevista una società regionale a capitale interamente pubblico, con oggetto sociale esclusivo la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e vigilanza di opere di viabilità di competenza dei soci. Possono parteciparvi soggetti pubblici titolari di demanio stradale o del relativo diritto d’uso.
La Regione può conferire alla società beni già trasferiti da ANAS e beni demaniali mediante concessione d’uso. La società può ricevere ulteriori funzioni, compresi i compiti di stazione appaltante, controllo e vigilanza delle opere in project financing, funzioni autorizzatorie sul demanio stradale, introito dei canoni e attività di polizia stradale da parte del personale incaricato.
La Regione può promuovere opere stradali in finanza di progetto, anche con contributo pubblico non superiore al 50% dell’intervento quando necessario per la fattibilità economico-finanziaria. La concessione può superare i trenta anni se richiesto dall’equilibrio economico-finanziario. Alla scadenza l’opera ritorna all’ente concedente in buono stato.
Risorse finanziarie, trasferimenti e garanzie
Per il trasporto pubblico la Regione destina annualmente risorse indicizzate almeno pari a quelle allocate per il 2007 per il trasporto automobilistico, tramviario e marittimo, e risorse corrispondenti ai trasferimenti statali per il ferroviario. La spesa è considerata obbligatoria per l’intera durata dei contratti di servizio.
Per la viabilità la Regione può finanziare annualmente la società regionale per un importo almeno pari alle risorse statali assegnate in attuazione del d.lgs. 111/2004. Può inoltre concedere fideiussioni a garanzia di mutui della società.
Nel settore dei trasporti pubblici, il ribasso d’asta, le risorse disponibili e quelle derivanti dalla condivisione dei ricavi confluiscono in un fondo destinabile a servizi flessibili, servizi aggiuntivi e miglioramenti qualitativi e quantitativi, con cofinanziamento comunale non inferiore al 50% per i servizi flessibili.
Norme transitorie e regime iniziale
I contratti di servizio già esistenti alla data di entrata in vigore della legge restano disciplinati dalla normativa previgente fino alla loro naturale scadenza. In attesa del PRTPL, i protocolli d’intesa per l’adeguamento del piano vigente seguono la normativa precedente.
Le Province possono istituire, dall’1 gennaio 2008, servizi flessibili aggiuntivi o sostitutivi in via sperimentale senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, garantendo almeno il livello di servizio esistente. Le disposizioni relative alla libera circolazione di talune categorie di soggetti possono applicarsi all’attuale contratto di servizio solo dal momento di efficacia della legge regionale che assegna le risorse per compensare i maggiori oneri.
I Comuni sopra 5.000 abitanti che ricevono contributi per scuolabus devono dotare almeno un mezzo di meccanismo sollevatore per persone disabili. Le commissioni in carica prima dell’1 gennaio 2008 restano operative fino alla loro sostituzione, comunque non oltre il 30 giugno 2008.
Abrogazioni e disposizioni finali
La legge abroga una serie di precedenti norme regionali in materia di trasporto pubblico, mobilità e viabilità, sostituendo il quadro normativo precedente con la nuova disciplina organica. Sono inoltre apportate modifiche puntuali ad altre leggi regionali in materia di trasporti, scuolabus e promozione del trasporto pubblico.
Obsolescenza pratica
La legge è in gran parte ancora rilevante come testo di riordino, ma contiene molte disposizioni transitorie legate a scadenze ormai trascorse, in particolare quelle riferite all’1 gennaio 2008, al 30 giugno 2008 e al 31 dicembre 2010. Per queste parti l’atto è sostanzialmente superato; restano invece di interesse le norme strutturali ancora vigenti se non modificate o abrogate successivamente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 20 ago 2007L.R. FVG 22/2007
- Legge · 8 ago 2007L.R. FVG 20/2007
- Legge · 8 ago 2007L.R. FVG 21/2007
- Legge · 1 ago 2007L.R. FVG 19/2007
- Legge · 27 lug 2007L.R. FVG 18/2007
- Legge · 2 ott 2007L.R. FVG 24/2007
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →