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Legge

L.R. FVG 24/2007

Attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs).

Normativa regionaleL.R. FVG 24/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge consente ai produttori vitivinicoli del Friuli Venezia Giulia di continuare a usare la denominazione “Tocai Friulano” per il vino derivato dall’omonimo vitigno e commercializzato in Italia, anche dopo il 31 marzo 2007, in attuazione dell’Accordo TRIPs.

Uso della denominazione "Tocai Friulano" in Friuli Venezia Giulia

Uso della denominazione “Tocai Friulano”

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia attua una specifica previsione dell’Accordo TRIPs in materia di tutela delle indicazioni legate ai diritti di proprietà intellettuale. Essa interviene esclusivamente sul territorio regionale e riguarda la possibilità di mantenere l’uso della denominazione tradizionale “Tocai Friulano” nel commercio del vino.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La disciplina si rivolge ai produttori vitivinicoli della Regione Friuli Venezia Giulia. L’oggetto è la denominazione “Tocai Friulano”, intesa come patrimonio della vitivinicoltura regionale, e il suo utilizzo per identificare il vino ottenuto dall’omonimo vitigno.

Regola sostanziale

La legge stabilisce che la denominazione “Tocai Friulano” può continuare ad essere utilizzata dai produttori vitivinicoli regionali anche dopo il 31 marzo 2007. L’utilizzo è ammesso per designare il vino derivante dal vitigno omonimo, purché il prodotto sia commercializzato all’interno del territorio italiano.

Limiti territoriali e temporali

La previsione ha efficacia nel solo ambito della Regione Friuli Venezia Giulia e opera per la commercializzazione nel territorio italiano. Il testo espressamente richiama il periodo successivo al 31 marzo 2007, chiarendo che da tale data la denominazione continua ad essere utilizzabile secondo la disciplina regionale richiamata.

Inquadramento normativo

La norma è adottata ai sensi dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione e in attuazione dell’articolo 24, paragrafo 6, dell’Accordo TRIPs, ratificato in Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747.

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