Sentenza del 11/11/2021 n. 5090 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Violazioni tributarie e sanzioni - Sospensione dei rimborsi - Requisiti - Notifica di atto di contestazione o di irrogazione di sanzioni o di atto di accertamento - Necessità - Processo verbale di constatazione - Non sufficiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sospensione del rimborso fiscale disposta dall'amministrazione. L'autorità aveva sospeso l'erogazione del rimborso facendo leva sulla mera notifica di un processo verbale di constatazione (PVC). Il ricorrente ha contestato la legittimità di tale sospensione, sostenendo che l'art. 23 del d.lgs. 472/1997 richiede, quale presupposto per la sospensione, la notifica di un atto di contestazione o di irrogazione di sanzioni ovvero di un atto di accertamento (anche non definitivo), mentre il processo verbale di constatazione è atto meramente prodromico e privo di efficacia impositiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto illegittima la sospensione del rimborso quando fondata unicamente sulla notifica di un processo verbale di constatazione. Ha affermato che il PVC è atto prodromico alla successiva attività accertativa e, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, non ha valenza impositiva sufficiente a far scattare la sospensione prevista dall'art. 23 del d.lgs. 472/1997. Ne consegue l'illegittimità della misura adottata dall'amministrazione e, in concreto, l'annullamento della sospensione con diritto del contribuente al rimborso salvo che non sia stata validamente notificata la specifica contestazione o l'atto di accertamento.
Norme richiamate
d.lgs. 472/1997, art. 23
L'art. 23 richiede, quale presupposto per sospendere i rimborsi, la notifica di un atto di contestazione o di irrogazione di sanzioni o di un atto di accertamento (anche non definitivo). Non è sufficiente la mera notifica di un processo verbale di constatazione.
Giurisprudenza citata
Cass. 28739/2018; Cass. 13490/2019
La giurisprudenza di legittimità conferma che il processo verbale di constatazione è atto prodromico e non idoneo a giustificare la sospensione dei rimborsi ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 472/1997.
Massime di principio
- La sospensione dei rimborsi tributari può essere legittimamente adottata solo se esiste una notifica formale di contestazione, di irrogazione di sanzioni o di accertamento; atti meramente istruttori o prodromici (es. processo verbale di constatazione) non la legittimano.
- Il processo verbale di constatazione è privo di efficacia impositiva: esso avvia l'attività accertativa ma non costituisce atto idoneo a incidere sui diritti del contribuente in termini di sospensione dei rimborsi.
- In presenza di sospensione basata solo su PVC, il contribuente può impugnare la misura e ottenere l'erogazione del rimborso, salvo che l'amministrazione provi la notifica del concreto atto contestatorio o di accertamento.
- Prassi operativa per il contribuente: verificare sempre la natura dell'atto notificato (PVC vs atto di contestazione/accertamento) e, se necessario, presentare ricorso o istanza per ottenere lo sblocco immediato del rimborso.
- Per l'amministrazione: prima di sospendere un rimborso occorre adottare e notificare l'atto giuridicamente rilevante (contestazione/sanzione/accertamento); in mancanza, la sospensione è illegittima e suscettibile di annullamento.
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