Ordinanza n. 2900/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, previa conferma del decreto n. -OMISSIS-, Reg. Prov. Cau. -OMISSIS-, del 01.04.2026 e l’adozione di ogni misura cautelare indispensabile - del provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria prot. n. -OMISSIS- del 24.03.2026, di individuazione delle sedi di assegnazione relativamente al I Corso di formazione per Vice Commissari di Polizia penitenziaria, comunicato con nota prot. n. -OMISSIS- di pari data; - ove occorrer possa della nota Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria prot. n. -OMISSIS- del 27.03.2026; - di ogni altro atto, presupposto o consequenziale, o comunque connesso e non conosciuto, lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di individuazione delle sedi di assegnazione relative al I Corso di formazione per Vice Commissari di Polizia penitenziaria, nonché atti connessi
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 24 marzo 2026 relativo all'individuazione delle sedi di assegnazione dei partecipanti al I Corso di formazione per Vice Commissari di Polizia penitenziaria, unitamente alla nota di comunicazione del medesimo giorno, alla successiva nota del 27 marzo 2026 e agli ulteriori atti presupposti o consequenziali. Ha inoltre chiesto la conferma del decreto cautelare monocratico del 1° aprile 2026 e l'adozione di ogni misura cautelare indispensabile. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti, né specifici profili relativi al fumus boni iuris o al periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha rinviato la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 10 giugno 2026. Nelle more della redazione dell'ordinanza, l'Amministrazione ha adottato un provvedimento del 13 maggio 2026 di annullamento dell'atto impugnato del 24 marzo 2026, accompagnato dalla relativa nota di trasmissione. Il rinvio è stato disposto per consentire, ove necessario, la proposizione di motivi aggiunti contro i nuovi atti adottati dall'Amministrazione. Non è stata quindi definita la domanda cautelare e le spese sono state riservate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata trattata nell'ambito del rito cautelare collegiale, ma il giudice ha rinviato la decisione in ragione dell'adozione di nuovi atti amministrativi incidenti sull'oggetto del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando, nelle more della decisione cautelare, l'amministrazione annulla o sostituisce l'atto impugnato adottando nuovi provvedimenti potenzialmente lesivi, il giudice può rinviare la trattazione della domanda cautelare per consentire al ricorrente di valutare e, se necessario, proporre motivi aggiunti contro i nuovi atti.
- L'adozione di un atto di annullamento dell'originario provvedimento impugnato non determina automaticamente la definizione del giudizio cautelare quando il nuovo atto può incidere sull'interesse sostanziale del ricorrente e richiede un'eventuale estensione del thema decidendum mediante motivi aggiunti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 126/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 943/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 1113/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 1114/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 1117/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 2892/2026 - Roma, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →