Sentenza n. 3277/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'accertamento - del diritto e la condanna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 c.p.a., al risarcimento dei danni patiti per effetto dei provvedimenti, degli atti dichiarati illegittimi e dei pareri annullati, rispettivamente adottati dal Comune di Napoli, dalla ASL NA 1 e dall'Arpac;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti e pareri amministrativi, già dichiarati illegittimi o annullati con sentenza passata in giudicato, relativi all'autorizzazione e alla variante per l'installazione di una stazione radio base di telefonia mobile
Esito
Favorevole al ricorrente (residenti danneggiati)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto azione ex art. 30 c.p.a. contro il Comune di Napoli, l'ASL Napoli 1 e l'ARPAC, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'installazione e dall'esercizio di una stazione radio base sul lastrico solare di un edificio prospiciente la loro abitazione. Gli atti autorizzativi comunali, il parere sanitario dell'ASL, il parere dell'ARPAC sulla variante e la disciplina regolamentare comunale erano stati dichiarati illegittimi o annullati nel precedente giudizio amministrativo, con decisione confermata dal Consiglio di Stato e passata in giudicato. I ricorrenti hanno dedotto che gli impianti erano stati collocati a distanza insufficiente, con superamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e irraggiamento diretto dell'abitazione, causando lesioni alla salute, limitazioni al godimento dell'immobile, pregiudizi alla vita familiare e di relazione, danni morali e biologici, nonché danni patrimoniali da svalutazione dell'immobile, perdita di chance professionale, danneggiamento di elettrodomestici e asservimento della proprietà. Hanno sostenuto la sussistenza dell'illecito, del danno ingiusto, del nesso causale e della colpa grave delle amministrazioni, anche sulla base di consulenze tecniche e medico-legali acquisite nei giudizi amministrativi e civili. Le amministrazioni e le società hanno eccepito, tra l'altro, tardività e prescrizione, difetto di legittimazione passiva, mancata evocazione di altro gestore, violazione del ne bis in idem e contestato l'attivazione e la durata dell'impianto. Quanto ai danni, i ricorrenti hanno chiesto la liquidazione equitativa sulla base delle Tabelle di Milano, con personalizzazioni per la durata dell'esposizione e le condizioni individuali.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Ha ritenuto tempestiva la domanda, proposta entro il termine di cui all'art. 30, comma 5, c.p.a. dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, e ha escluso che la pendenza o la definizione di giudizi civili contro le società private impedisse l'azione risarcitoria nei confronti delle amministrazioni autrici degli atti illegittimi. Ha riconosciuto che l'annullamento dell'atto non determina automaticamente il risarcimento, ma ha ritenuto provati, nel caso concreto, l'ingiustizia del danno, il nesso causale e la colpa delle amministrazioni, valorizzando le precedenti sentenze e consulenze tecniche: l'istruttoria sui livelli di esposizione era lacunosa, i progetti rappresentavano erroneamente lo stato dei luoghi e i valori di campo elettromagnetico risultavano superiori ai limiti indicati. Il Comune aveva rilasciato un titolo edilizio ritenuto inidoneo, mentre ASL e ARPAC avevano espresso pareri favorevoli senza rilevare le carenze tecniche dei progetti. Il Collegio ha riconosciuto il danno non patrimoniale, in particolare per la lesione della salute e del diritto all'abitazione, liquidandolo in complessivi € 1.036.994,52, così ripartiti: € 536.043,60 in favore della ricorrente affetta da carcinoma; € 475.435,92 in favore dell'erede della familiare deceduta; € 9.315,00 in favore della figlia; € 8.100,00 in favore del figlio; € 8.100,00 in favore del padre. La liquidazione ha compreso, per le prime due beneficiarie, invalidità permanente e temporanea, personalizzazioni e danni accessori; per gli altri ricorrenti sono stati riconosciuti soltanto danni accessori, non essendo stata provata un'invalidità temporanea o permanente risarcibile. La domanda di risarcimento dei danni patrimoniali è stata respinta per genericità e difetto di prova dell'an, del quantum e del nesso causale, in applicazione del principio dispositivo e dell'art. 2697 c.c. Le domande di premorienza e di perdita del rapporto parentale sono state dichiarate inammissibili perché formulate tardivamente con memoria non notificata e comunque in modo generico. Il Comune, l'ASL e l'ARPAC sono stati condannati in solido al pagamento delle somme, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla liquidazione, nonché alle spese di giudizio per € 6.000 oltre accessori; le spese sono state compensate per il resto.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
La domanda risarcitoria è stata ritenuta tempestiva perché proposta entro centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito il giudizio di annullamento.
art. 30, comma 5, c.p.a.
Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
La disposizione individua il termine decadenziale per proporre la domanda risarcitoria successiva all'azione di annullamento.
art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.
Nell'azione risarcitoria non opera il metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento; grava sul ricorrente la prova degli elementi costitutivi della responsabilità.
art. 2697 c.c.
Il danneggiato deve provare il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso causale, l'entità del pregiudizio e la colpa dell'amministrazione.
art. 2043 c.c.
La domanda risarcitoria è ricondotta alla responsabilità aquiliana, con necessità di provare tutti gli elementi della fattispecie illecita.
art. 2947 c.c.
È richiamato per il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento nei confronti delle parti private.
art. 14, comma 2, l. 36/2001
È richiamato in relazione alle competenze delle strutture sanitarie nella fase precedente all'attivazione delle ARPA.
art. 3, comma 5, l.r. Campania n. 14/2001
Attribuisce all'ARPAC l'istruttoria tecnica preliminare sui progetti relativi agli impianti di telefonia.
art. 6 l.r. Campania n. 14/2001
È richiamato per i controlli periodici da effettuare sul sito attivo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Impone l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Giustifica la protezione e l'oscuramento dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati sanitari.
art. 2056 c.c.
È richiamato per la liquidazione equitativa del danno da illecito aquiliano.
art. 1226 c.c.
Consente la liquidazione equitativa quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare.
artt. 138 e 139 d.lgs. 209/2005
Per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
Sono utilizzati come riferimento descrittivo e parametrico per la liquidazione del danno biologico, pur trattandosi di controversia estranea alla circolazione stradale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- L'annullamento o la declaratoria di illegittimità di un provvedimento amministrativo non determina automaticamente il diritto al risarcimento: il ricorrente deve provare l'ingiustizia del danno, il nesso causale, il pregiudizio concretamente subito e l'elemento soggettivo dell'amministrazione.
- Nell'azione risarcitoria autonoma o successiva all'annullamento opera pienamente il principio dispositivo: il metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento non esonera il danneggiato dall'onere di provare tutti gli elementi della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione.
- La responsabilità risarcitoria può essere imputata alle diverse amministrazioni che, nell'ambito delle rispettive competenze, abbiano concorso causalmente alla produzione del danno mediante il rilascio di autorizzazioni o pareri illegittimi, anche quando tali atti siano endoprocedimentali, se ne sia accertata l'efficacia causale nella sequenza procedimentale.
- La prova del danno patrimoniale non può essere sostituita dalla mera allegazione dell'illegittimità dell'attività amministrativa: occorre dimostrare sia l'esistenza concreta del pregiudizio sia il nesso causale con l'atto illecito e la relativa quantificazione.
- La liquidazione equitativa e il ricorso a parametri tabellari orientativi sono ammissibili per il danno non patrimoniale quando la lesione e la sua incidenza siano provate; le tabelle possono essere personalizzate in relazione alla durata dell'esposizione, alla gravità della lesione e alle condizioni individuali, ma non sostituiscono la prova dell'evento dannoso.
- Una domanda risarcitoria nuova, generica e formulata per la prima volta con memoria non notificata alle controparti, non può essere esaminata quando introduca autonome voci di danno, come la premorienza o la perdita del rapporto parentale, non comprese nella domanda originaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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