Sentenza del 27/09/2018 n. 23267 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato all'associazione la mancanza dei requisiti per essere qualificata come ente non commerciale, sostenendo che essa operasse in realtà come società di fatto. Aveva quindi rideterminato, per l'anno 2002, il reddito d'impresa, la base imponibile IRAP e l'IVA dovuta, recuperando a tassazione le imposte non versate. L'Agenzia ha impugnato in cassazione la decisione della Commissione tributaria regionale, che aveva respinto il suo appello ritenendo comunque illegittimi i criteri utilizzati per la determinazione delle imposte. L'associazione ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte di cassazione non ha deciso nel merito né sulla natura commerciale dell'associazione né sulla correttezza dell'accertamento fiscale. Ha rilevato che, poiché l'Ufficio aveva qualificato l'associazione come società di fatto, il giudizio avrebbe dovuto coinvolgere anche tutti i soggetti indicati come soci, oltre alla società o associazione, in quanto la controversia riguardava elementi comuni e inscindibili dell'obbligazione tributaria. La mancata partecipazione dei soci ha determinato la nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. La sentenza impugnata è stata cassata e gli atti sono stati rinviati alla Commissione tributaria provinciale di Roma, in diversa composizione, affinché disponga l'integrazione del contraddittorio e proceda a un nuovo esame. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Imputazione dei redditi delle società di persone e delle associazioni ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione.
L'accertamento del reddito di una società di persone o di un'associazione fiscalmente equiparata coinvolge necessariamente anche tutti i soci, perché il reddito viene automaticamente imputato a ciascuno di essi.
Art. 14 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari.
Quando la controversia tributaria riguarda una situazione inscindibile riferibile a più soggetti, tutti devono partecipare allo stesso giudizio. In mancanza, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio.
Art. 29 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La riunione può evitare la duplicazione dei giudizi quando esistono procedimenti separati, ma presuppone che le controversie siano state comunque correttamente instaurate nei confronti di tutti i soggetti necessari.
Art. 39, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La norma è stata richiamata con riferimento ai presupposti dell'accertamento induttivo o analitico-induttivo, ma la Corte non ha esaminato nel merito la correttezza della sua applicazione, poiché ha deciso preliminarmente sulla nullità del giudizio per difetto di contraddittorio.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria qualifica un'associazione o un ente come società di fatto, la controversia può riguardare unitariamente l'ente e tutti i soggetti indicati come soci.
- Se l'accertamento riguarda imposte dirette e IRAP fondate su elementi comuni, tutti i soci devono essere parti dello stesso processo; anche le contestazioni IVA collegate possono essere attratte nel medesimo litisconsorzio quando non siano autonomamente separabili.
- La mancata partecipazione di uno o più litisconsorti necessari comporta la nullità dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, con rinvio al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio.
- Prima di esaminare la fondatezza dell'accertamento, il giudice deve verificare che il processo sia stato instaurato nei confronti di tutti i soggetti la cui posizione è inscindibilmente collegata.
- La decisione non costituisce una vittoria definitiva dell'associazione né una conferma dell'accertamento dell'Agenzia: il processo deve essere celebrato nuovamente nel merito dopo la corretta partecipazione di tutti i soggetti interessati.
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