Cassazione Penale, Ordinanza n. 10385/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Catanzaro che l'aveva condannata per il reato di molestie private ex art. 660 c.p. I motivi dedotti erano tre: 1) mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione e travisamento della prova quanto all'affermazione di responsabilità; 2) difetto dell'elemento oggettivo del reato; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto i primi due motivi aspecifici o comunque diretti a una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità, e il terzo motivo generico e manifestamente infondato, anche perché la particolare tenuità non è applicabile al reato di molestia in caso di reiterazione della condotta tipica, senza necessità di esplicita motivazione sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata dal Tribunale per molestie private ex art. 660 c.p., senza entrare nel merito delle doglianze perché formulate in modo generico, non correlato alla motivazione della sentenza impugnata e, in parte, volte a ottenere una nuova valutazione delle prove. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso la rifusione delle spese in favore della parte civile, ritenendo la sua richiesta priva di concreto supporto argomentativo.
Norme richiamate
art. 660 c.p.
Integra il reato di molestie; la Corte lo richiama come titolo di condanna confermato dalla sentenza di merito.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata negata dal giudice di merito; la censura sul punto è stata ritenuta generica e, comunque, non applicabile nel caso di reiterazione della condotta tipica di molestia.
art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.
Le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a base dell'affermazione di responsabilità e non sono soggette alle regole probatorie previste per tali commi.
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
È richiamato quale parametro di specificità dei motivi di impugnazione, la cui mancanza rende il motivo aspecifico.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per aspecificità dei motivi, anche quando manca correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione.
art. 133 c.p.
È richiamato per la commisurazione della pena; la Corte ribadisce che il giudice non deve esaminare tutti i parametri, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera rivalutazione delle prove o una diversa lettura del compendio istruttorio, salvo che il ricorrente indichi specifici travisamenti delle emergenze processuali effettivamente valorizzate dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso è aspecifico quando non si confronta con le rationes decidendi della sentenza impugnata; l'aspecificità può derivare sia da genericità sia da mancanza di correlazione con la motivazione di merito.
- Le dichiarazioni della persona offesa, se giudicate attendibili, possono fondare da sole l'affermazione di responsabilità penale, senza che si applichino le regole di cui all'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una critica argomentata che misuri i tratti concreti del fatto e dell'occasionalità della condotta con la motivazione del giudice; una censura meramente assertiva è inammissibile o manifestamente infondata.
- In relazione al reato di molestia, la particolare tenuità del fatto non trova applicazione quando la condotta tipica sia reiterata, senza necessità di una motivazione espressa sul punto.
- Ai fini della commisurazione della pena e del diniego delle attenuanti, il giudice deve motivare in modo sufficiente richiamando gli elementi di maggiore rilievo ritenuti ostativi, senza dover confutare analiticamente ogni deduzione difensiva o ogni parametro dell'art. 133 c.p.
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