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Sentenza

Sentenza del 16/05/2019 n. 3018 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - tardiva costituzione appellato - avvocatura generale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che la tardiva costituzione in giudizio dell'appellato dovesse comportare l'inammissibilità o l'invalidità della sua partecipazione al processo e ha contestato la possibilità per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvalersi, in alternativa all'Avvocatura dello Stato, di propri dipendenti o di avvocati del libero foro.

La decisione

La tardiva costituzione dell'appellato resta valida e non determina l'inammissibilità del giudizio o della costituzione; comporta soltanto la decadenza dalle attività processuali soggette a preclusione e non più esercitabili tardivamente. Inoltre, in base alla convenzione stipulata con l'Avvocatura generale dello Stato e all'art. 1, comma 8, del D.L. n. 193 del 2016, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può scegliere se farsi rappresentare e difendere da propri dipendenti oppure da avvocati del libero foro. La contestazione è quindi risultata infondata.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 8, D.L. n. 193 del 2016

    La disposizione consente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvalersi, per la rappresentanza e difesa in giudizio, sia di propri dipendenti sia di avvocati del libero foro, secondo le modalità previste dalla convenzione con l'Avvocatura generale dello Stato.

  • Convenzione tra Avvocatura generale dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione

    La convenzione riconosce all'Agenzia una facoltà di scelta in ordine al soggetto incaricato della difesa, senza imporre necessariamente il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • La costituzione tardiva dell'appellato non determina automaticamente l'invalidità della costituzione o l'improcedibilità del giudizio: produce, di regola, la decadenza dalle attività processuali ormai precluse.
  • Per valutare gli effetti della tardiva costituzione occorre distinguere tra la validità della partecipazione al processo e la possibilità di compiere specifici atti difensivi oltre i termini stabiliti.
  • Gli enti pubblici dotati di una disciplina speciale possono essere autorizzati a scegliere tra il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la difesa tramite propri dipendenti o il ricorso ad avvocati del libero foro, se tale facoltà deriva dalla legge e dalla relativa convenzione.
  • La contestazione della legittimazione del difensore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve quindi verificare la base normativa e convenzionale dell'incarico, non potendo fondarsi soltanto sul fatto che la difesa non sia stata affidata all'Avvocatura dello Stato.
  • Il principio è coerente con Cass. ord. n. 947 del 2019, secondo cui la tardività della costituzione incide sulle facoltà processuali esercitabili, ma non elimina automaticamente la validità della costituzione stessa.

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