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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1173

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune

Normativa europea32022R1173

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento detta le regole di dettaglio per il funzionamento del sistema integrato di gestione e di controllo della PAC nel nuovo quadro 2023-2027. Definisce contenuti e modalità delle relazioni di qualità, della domanda di aiuto e della domanda geospaziale, oltre alle regole sul sistema di monitoraggio delle superfici e sull’uso di dati satellitari o equivalenti, incluse le fotografie geolocalizzate. Prevede inoltre norme specifiche per le domande relative agli animali e per i controlli sulle organizzazioni interprofessionali nel settore del cotone, abrogando il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 con disciplina transitoria.

Modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo della PAC, incluse domande di aiuto, domanda geospaziale, monitoraggio delle superfici, acquisizione di dati satellitari e controlli sul cotone.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e alle autorità competenti nell’attuazione del regolamento (UE) 2021/2116, con riferimento al sistema integrato di gestione e di controllo di cui all’articolo 65. Riguarda i beneficiari che presentano domande di aiuto per interventi della PAC gestiti nel sistema integrato, sia basati sulle superfici sia sugli animali, nonché, ove pertinente, gli interventi nel settore vitivinicolo, i requisiti di condizionalità e i controlli delle organizzazioni interprofessionali riconosciute per il pagamento specifico per il cotone. Si applica alle domande di aiuto relative agli interventi del regolamento (UE) 2021/2115 a decorrere dal 1o gennaio 2023; restano salve le applicazioni transitorie per domande e controlli disciplinati dal regolamento (UE) n. 809/2014.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione

Il regolamento definisce le modalità operative del sistema integrato di gestione e controllo della PAC nel quadro dei regolamenti (UE) 2021/2116 e 2021/2115. La finalità è assicurare uniformità, affidabilità dei dati e modernizzazione dei controlli, soprattutto attraverso strumenti digitali, monitoraggio satellitare e fotografia geolocalizzata.

Ambito di applicazione e finalità

L’atto disciplina gli aspetti applicativi del sistema integrato di gestione e controllo di cui all’articolo 65 del regolamento (UE) 2021/2116. Riguarda in particolare:

  • le relazioni di valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, della domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici;
  • le misure correttive connesse alle carenze rilevate;
  • il sistema delle domande di aiuto;
  • il sistema di monitoraggio delle superfici e il suo sviluppo graduale;
  • l’acquisizione di dati satellitari ai fini del monitoraggio;
  • i controlli sulle organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore del cotone.

Relazioni di valutazione della qualità

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione relazioni di qualità per i tre elementi centrali del sistema integrato, mediante sistemi elettronici di scambio documentale e informativo. Le relazioni devono descrivere il lavoro svolto, i risultati delle verifiche in loco o delle analisi d’immagine e quantificare le carenze emerse; i risultati delle diverse valutazioni devono essere combinati per stimare l’errore relativo al numero di ettari o alla ripartizione delle superfici indicato nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione.

Se sono riscontrate carenze, la relazione deve indicare le misure correttive. La Commissione può richiedere un piano d’azione ex articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2116 se ritiene insufficienti i progressi nell’attuazione delle misure correttive o se le stesse carenze gravi si ripresentano senza miglioramenti per il secondo anno consecutivo. Per le relazioni del 2024 e del 2026 sul monitoraggio delle superfici è richiesto un contenuto rafforzato, comprensivo di tutte le condizioni di ammissibilità di tutti gli interventi soggetti al sistema e delle fonti dati utilizzate.

Sistema delle domande di aiuto

Gli Stati membri devono istituire un sistema elettronico annuale per la presentazione delle domande di aiuto, idoneo a contenere tutte le informazioni necessarie per verificare l’ammissibilità degli interventi e, se del caso, la condizionalità e i diritti all’aiuto. Il sistema deve permettere l’identificazione univoca dei beneficiari e integrare la domanda geospaziale e, quando pertinente, il sistema basato sugli animali.

Sono ammesse soluzioni di semplificazione, tra cui:

  • domanda unica per più interventi;
  • domanda congiunta da parte di un gruppo di beneficiari;
  • in caso di cessione d’azienda, considerazione di una sola domanda per l’azienda nell’anno della cessione;
  • nei sistemi automatizzati, equiparazione del livello di dettaglio a quello richiesto dal regolamento.

Digitalizzazione, moduli precompilati e fonti dati

Il regolamento spinge verso l’uso ordinario di mezzi elettronici nei rapporti tra amministrazione e beneficiari. Gli Stati membri possono recuperare i dati necessari da fonti pubbliche già disponibili, purché tali fonti assicurino affidabilità, integrità e sicurezza, e possono richiedere talune informazioni direttamente alla fonte.

Devono inoltre mettere a disposizione moduli precompilati, contenenti i dati aggiornati utili alla domanda. Per gli interventi basati sulle superfici, i moduli devono includere il materiale grafico più aggiornato tramite interfaccia GIS, l’identificazione delle parcelle, le superfici dichiarate e ammissibili dell’anno precedente e le informazioni rilevanti per la condizionalità. Per bovini, ovini e caprini i moduli devono essere alimentati con la banca dati informatizzata aggiornata. I beneficiari possono correggere i moduli entro il termine fissato dallo Stato membro, e le modifiche devono essere recepite nei sistemi amministrativi pertinenti. Il sistema deve anche fornire messaggi di avviso durante la compilazione.

Contenuto minimo della domanda e responsabilità

La domanda di aiuto deve contenere almeno l’identità del beneficiario, i dettagli sugli interventi richiesti, gli eventuali documenti giustificativi necessari e le informazioni sulla condizionalità. È espressamente ribadito che il beneficiario resta responsabile della domanda e dell’esattezza dei dati trasmessi, anche quando opera un sistema di domanda automatica.

Le domande devono inoltre essere strutturate in modo da consentire l’estrazione dei dati necessari per la rendicontazione degli indicatori di output e di risultato della PAC.

Modifiche e ritiri delle domande

Le domande possono essere modificate o ritirate, in tutto o in parte, entro termini fissati dallo Stato membro; il termine ultimo deve comunque cadere entro i 15 giorni di calendario precedenti la data di pagamento della prima rata o degli anticipi. Le limitazioni cambiano a seconda del tipo di intervento:

  • per gli interventi soggetti al monitoraggio delle superfici, le modifiche e i ritiri non sono ammessi dopo che il beneficiario è stato informato di un controllo in loco o di un’irregolarità rilevata fuori dal monitoraggio o dai controlli amministrativi;
  • per gli interventi basati sugli animali relativi a bovini, ovini e caprini, le modifiche inerenti all’identificazione e registrazione sono ammesse solo fino alla data fissata dallo Stato membro per il rispetto di tali requisiti;
  • per gli altri interventi valgono regole analoghe di preclusione dopo l’avviso di controllo o l’emersione di irregolarità.

Gli Stati membri devono informare i beneficiari delle irregolarità riscontrate e consentire, per la parte interessata, la modifica o il ritiro. Nel caso di interventi animali, possono correggere direttamente la domanda, ma il beneficiario deve essere informato e può contestare. Per i sistemi automatizzati, i beneficiari possono revocare la domanda solo in relazione a tutti gli animali interessati registrati nella banca dati ufficiale.

Domanda geospaziale

La domanda geospaziale è lo strumento principale per gli interventi basati sulle superfici e per la gestione delle informazioni rilevanti ai fini della condizionalità, anche quando il beneficiario non richiede aiuti su superfici ma è comunque soggetto a tali obblighi. Può essere utilizzata anche per alcuni interventi del settore vitivinicolo.

Il suo contenuto minimo comprende:

  • identificazione univoca delle parcelle agricole e delle unità fondiarie con superfici non agricole ammesse;
  • delimitazione della superficie dichiarata per ciascun intervento;
  • tipologia, ubicazione e, se del caso, dimensioni degli elementi caratteristici del paesaggio;
  • coltura presente, ove pertinente;
  • indicazione della produzione biologica, ove rilevante;
  • informazioni sull’uso di prodotti fitosanitari per alcuni interventi di riduzione/sostenibilità dei pesticidi;
  • identificazione dei diritti all’aiuto;
  • per il cotone, varietà delle sementi e eventuale appartenenza a un’organizzazione interprofessionale;
  • per la canapa, varietà delle sementi, quantità utilizzata ed etichette ufficiali o documentazione equivalente.

Domande per interventi basati sugli animali

Le domande per interventi basati sugli animali devono contenere almeno il numero di capi o di UBA, le informazioni sul luogo di detenzione nell’anno civile e, per bovini, ovini e caprini, i dati aggiornati relativi all’identificazione e registrazione. Nei sistemi di domanda automatica, tutti gli animali pertinenti risultano inclusi nella richiesta in base alla banca dati ufficiale aggiornata.

Sistema di monitoraggio delle superfici

Il regolamento rafforza il sistema di monitoraggio delle superfici, che si applica a tutte le domande di aiuto per interventi basati sulle superfici in tutti gli Stati membri. Il sistema deve osservare, tracciare e valutare le pratiche agricole e contribuire alla relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione.

Sono monitorabili le condizioni di ammissibilità verificabili tramite i dati Sentinel di Copernicus o dati equivalenti. Dal 1o gennaio 2025 sono monitorabili anche le condizioni verificabili tramite fotografie geolocalizzate. Gli Stati membri possono introdurre queste condizioni gradualmente, ma devono far sì che, prima del 1o gennaio 2027, almeno il 70 % degli interventi le cui condizioni sono monitorabili soltanto tramite fotografie geolocalizzate sia soggetto al sistema.

Nel 2023 il sistema deve almeno fornire informazioni su:

  • tutte le condizioni di ammissibilità rilevanti per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
  • tutte le condizioni di ammissibilità rilevanti per gli interventi per vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici.

Dati di valore almeno equivalente

Oltre ai dati satellitari, gli Stati membri possono usare altri dati di valore almeno equivalente, purché digitali, automatizzabili, sistematicamente disponibili, non discriminatori e idonei a verificare la condizione di ammissibilità in questione. Le fotografie geolocalizzate sono espressamente qualificate come dati di valore almeno equivalente.

Acquisizione di dati satellitari

Per l’acquisizione dei dati satellitari ai fini della valutazione di qualità del monitoraggio delle superfici, ogni Stato membro deve comunicare alla Commissione, entro il 1o novembre dell’anno precedente alla valutazione, le proprie specifiche sulla popolazione di parcelle da campionare e sul calendario di acquisizione dei dati. La Commissione deve concludere l’accordo con lo Stato membro entro il 15 gennaio successivo.

Le autorità competenti devono rispettare le clausole di diritto d’autore previste nei contratti con i fornitori. Se la domanda complessiva supera il bilancio disponibile, la Commissione può fissare un limite ai dati satellitari da fornire; inoltre, l’aggiunta di parcelle nel corso dell’anno può impedire l’acquisizione di tutte le immagini richieste.

Controlli sul cotone

Per il pagamento specifico per il cotone, gli Stati membri devono eseguire controlli amministrativi sulle organizzazioni interprofessionali riconosciute. Ove necessario, devono effettuare controlli incrociati tra la dichiarazione del beneficiario nella domanda geospaziale e le informazioni trasmesse dall’organizzazione. La conformità ai criteri di approvazione e l’elenco dei membri devono essere verificati almeno una volta ogni 5 anni.

Abrogazione e disciplina transitoria

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è abrogato dal 1o gennaio 2023. Tuttavia continua ad applicarsi alle domande di aiuto per pagamenti diretti presentate prima di tale data, alle richieste di pagamento relative a misure di sviluppo rurale del regolamento (UE) n. 1305/2013 e al sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica alle domande di aiuto relative agli interventi della PAC disciplinati dal regolamento (UE) 2021/2115 a decorrere dal 1o gennaio 2023. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Ambito materiale del regolamento

Stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per il sistema integrato di gestione e di controllo, con riferimento: alle relazioni di valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici; alle misure correttive; al sistema delle domande di aiuto; al sistema di monitoraggio delle superfici e al suo incremento graduale; alla procedura di acquisizione di dati satellitari ex articolo 24 del regolamento (UE) 2021/2116; al quadro per acquisizione, miglioramento e uso dei dati satellitari; ai controlli delle organizzazioni interprofessionali riconosciute per il pagamento specifico per il cotone.

Relazioni di valutazione della qualità

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, tramite sistemi informativi elettronici, le relazioni di qualità ex articoli 68, paragrafo 3, 69, paragrafo 6, e 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116. Le relazioni devono descrivere il lavoro svolto, gli esiti delle visite in loco e/o delle analisi delle immagini, e quantificare le carenze; i risultati delle tre valutazioni sono combinati per quantificare l’errore relativo al numero di ettari o alla ripartizione delle superfici riportato nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione. Se emergono carenze, lo Stato membro indica le misure correttive; in caso di progressi insufficienti o di carenze ricorrenti e gravi, la Commissione può chiedere un piano d’azione ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2116. Per il 2024 e il 2026 la relazione sul monitoraggio delle superfici deve includere tutte le condizioni di ammissibilità di tutti gli interventi soggetti al sistema e le fonti dei dati utilizzati.

Sistema delle domande di aiuto: struttura e presentazione

Gli Stati membri devono istituire un sistema elettronico annuale per le domande di aiuto, capace di contenere tutte le informazioni necessarie per verificare l’ammissibilità agli interventi di cui all’articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116, nonché, se necessario, condizionalità e diritti all’aiuto. Il sistema deve consentire l’identificazione univoca dei beneficiari e includere la domanda geospaziale e, se pertinente, il sistema basato sugli animali. Le domande si riferiscono all’anno civile di presentazione; gli Stati membri possono prevedere una domanda unica per più interventi, domande congiunte di gruppo e, in caso di cessione di azienda, una sola domanda per quell’azienda nell’anno della cessione.

Digitalizzazione e semplificazione amministrativa

Gli Stati membri devono utilizzare mezzi elettronici di comunicazione con i beneficiari e possono ricorrere a dati già disponibili presso le autorità pubbliche o a fonti di dati nazionali, purché affidabili, integri e sicuri. Possono inoltre chiedere direttamente alla fonte le informazioni contenute nei documenti giustificativi. L’obiettivo è ridurre gli oneri amministrativi e favorire la semplificazione, mantenendo la correttezza dei controlli e della gestione.

Moduli precompilati e correzioni

I beneficiari ricevono moduli precompilati via mezzi elettronici. Per gli interventi basati sulle superfici, i moduli devono contenere il materiale grafico più aggiornato tramite interfaccia GIS e informazioni su identificazione delle parcelle, superfici dichiarate e ammissibili dell’anno precedente e dati rilevanti per la condizionalità. Per gli animali bovini, ovini e caprini si utilizzano i dati aggiornati della banca dati informatizzata. I beneficiari possono correggere i moduli entro i termini stabiliti; le modifiche devono essere considerate per aggiornare sistema di identificazione delle parcelle, monitoraggio delle superfici e banca dati animali. Il sistema invia messaggi di avviso durante la presentazione.

Contenuto minimo delle domande e responsabilità del beneficiario

La domanda di aiuto deve contenere almeno: identità del beneficiario, informazioni dettagliate sugli interventi, eventuali documenti giustificativi necessari e informazioni sulla condizionalità. Il beneficiario resta responsabile della domanda e della correttezza delle informazioni, anche in caso di sistema di domanda automatica. Le domande devono inoltre contenere i dati necessari per la rendicontazione degli indicatori di output e di risultato ex articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.

Modifica o ritiro delle domande di aiuto

Le domande possono essere modificate o ritirate, in tutto o in parte, entro termini fissati dallo Stato membro e comunque entro 15 giorni di calendario precedenti la data di versamento della prima rata o degli anticipi ex articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116. Per gli interventi soggetti a monitoraggio delle superfici e per quelli basati sugli animali, i limiti alla modifica/ritiro operano in relazione ai controlli in loco e alle irregolarità già rilevate; per bovini, ovini e caprini i cambiamenti relativi all’identificazione e registrazione degli animali sono ammessi solo fino alla data fissata dallo Stato membro per il rispetto dei requisiti di registrazione. Gli Stati membri devono informare i beneficiari delle irregolarità rilevate e della scadenza ultima per intervenire; per le domande automatizzate va garantita parità di trattamento.

Domanda geospaziale

Si applica a tutti gli interventi basati sulle superfici e alle informazioni pertinenti sulla condizionalità, anche per beneficiari che non chiedono aiuto su tali interventi ma sono soggetti a condizionalità. Può essere usata anche per interventi nel settore vitivinicolo. Deve contenere l’identificazione univoca delle parcelle, il delineamento della superficie dichiarata, gli elementi caratteristici del paesaggio, la coltura, l’eventuale coltivazione biologica, i dati sull’uso di prodotti fitosanitari ove rilevanti, l’identificazione dei diritti all’aiuto, nonché, per il cotone, la varietà delle sementi e l’eventuale organizzazione interprofessionale di appartenenza; per la canapa, varietà, quantità di semente ed etichette ufficiali o documenti equivalenti.

Interventi basati sugli animali

Le domande per interventi basati sugli animali devono contenere almeno il numero di animali o di UBA, le informazioni sul luogo di detenzione nell’anno civile e, per bovini, ovini e caprini, i dati aggiornati per l’identificazione e registrazione degli animali. Nel sistema di domanda automatica, tutti gli animali pertinenti risultano inclusi nella richiesta sulla base della banca dati ufficiale aggiornata.

Sistema di monitoraggio delle superfici

Il sistema si applica a tutte le domande di aiuto per interventi basati sulle superfici e serve a osservare, tracciare e valutare le attività agricole e a supportare la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione. Gli Stati membri devono includere tutte le condizioni di ammissibilità monitorabili tramite Sentinel Copernicus o altri dati equivalenti; dal 1o gennaio 2025, sono monitorabili anche quelle verificabili tramite fotografie geolocalizzate. Gli Stati membri possono introdurre gradualmente queste condizioni e devono far sì che, prima del 1o gennaio 2027, almeno il 70 % degli interventi con condizioni monitorabili solo tramite fotografie geolocalizzate sia soggetto al sistema. Per il 2023 il sistema deve almeno coprire tutte le condizioni di ammissibilità relative al sostegno di base al reddito e agli interventi per vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici.

Dati di valore almeno equivalente

Oltre ai dati Sentinel, possono essere utilizzati altri dati di valore almeno equivalente se sono digitali, trattabili automaticamente, disponibili sistematicamente, non discriminatori e idonei a verificare una specifica condizione di ammissibilità o obbligo. Le fotografie geolocalizzate sono espressamente qualificate come dati di valore almeno equivalente.

Acquisizione di dati satellitari

Ogni Stato membro deve comunicare alla Commissione, entro il 1o novembre dell’anno precedente alla valutazione di qualità, le specifiche per l’acquisizione dei dati satellitari: popolazione di parcelle per il campione e calendario di acquisizione. La Commissione conclude l’accordo con lo Stato membro entro il 15 gennaio successivo. Le autorità competenti devono rispettare le clausole di diritto d’autore nei contratti con i fornitori. Se le richieste superano il bilancio disponibile, la Commissione può fissare un limite ai dati da fornire.

Controllo delle organizzazioni interprofessionali del cotone

Gli Stati membri effettuano controlli amministrativi sulle organizzazioni interprofessionali riconosciute per il pagamento specifico per il cotone. Ove opportuno, verificano tramite controlli incrociati la dichiarazione del beneficiario di essere membro di un’organizzazione riconosciuta e le informazioni trasmesse dall’organizzazione. Devono inoltre controllare almeno una volta ogni 5 anni la conformità ai criteri di approvazione delle organizzazioni e l’elenco dei membri.

Abrogazione e disciplina transitoria

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è abrogato dal 1o gennaio 2023. Continua però ad applicarsi alle domande di aiuto per pagamenti diretti presentate prima di tale data, alle richieste di pagamento relative alle misure di sviluppo rurale attuate ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 e al sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica alle domande di aiuto per interventi del regolamento (UE) 2021/2115 a decorrere dal 1o gennaio 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunecontrolli e gestione amministrativaagricolturamonitoraggio satellitarecondizionalità

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