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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04380/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una serie di avvisi di accertamento emessi per IVA e imposte dirette, fondati sulla contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti. Per gli anni 2012 e 2013 l'Ufficio aveva ritenuto indetraibile/deducibile la documentazione relativa a fatture emesse da una società fornitrice ritenuta priva di reale struttura operativa, senza dipendenti nel 2012 e con personale insufficiente nel 2013, oltre che priva di costi coerenti con la prestazione dichiarata. Per l'anno 2009 l'Ufficio aveva contestato ulteriori fatture emesse nei confronti di una società poi estinta. In primo grado una sentenza aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo provata l'effettività delle operazioni, mentre un'altra aveva dichiarato inammissibile il ricorso della società estinta e rigettato quello del contribuente in proprio. In appello la CTR del Piemonte ha accolto l'appello dell'Agenzia e rigettato quello del contribuente, ritenendo: difetto di legittimazione dell'ex socio a rappresentare la società estinta; insussistenza della prova dell'effettività delle prestazioni; irrilevanza dei pagamenti bancari in un contesto di presunto schema fraudolento; significativi gli indizi di fittizietà emersi dalla verifica (assenza di struttura, incongruenze dei costi, prelievi in contanti, fatture generiche). Il ricorso per cassazione si fondava su due motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione/extrapetizione, sostenendo che il giudice d'appello avrebbe trasformato la contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti in operazioni soggettivamente inesistenti e avrebbe affermato la conoscibilità della frode senza specifica prova dell'Ufficio; 2) vizio di motivazione, deducendo l'incomprensibilità dell'iter logico-giuridico della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato perché la censura sull'art. 112 c.p.c. era formulata in modo generico, senza riportare specificamente i passaggi della decisione asseritamente viziati, e perché non emergeva una vera trasformazione del thema decidendum: la CTR aveva solo valorizzato elementi sulla possibile consapevolezza della natura fittizia del fornitore, senza qualificare espressamente le operazioni come soggettivamente inesistenti. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che nel giudizio di legittimità non sono più proponibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, essendo sindacabile solo la violazione del minimo costituzionale; la sentenza impugnata era invece dotata di motivazione comprensibile e coerente. La Corte ha inoltre ribadito il principio secondo cui, in tema di IVA e operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può provare la fittizietà anche mediante presunzioni semplici, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettività delle operazioni, non essendo sufficiente la sola fattura, la regolarità formale delle scritture o il pagamento tracciato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione richiede una deduzione specifica e autosufficiente dei passaggi della sentenza che avrebbero ecceduto il petitum o la causa petendi; non basta una contestazione generica, soprattutto se in realtà si mira a rivalutare il merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo è stato formalmente richiamato come violazione di legge, ma in realtà attiene a un error in procedendo o al vizio di motivazione, da scrutinare secondo i relativi limiti del giudizio di legittimità.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del minimo costituzionale, cioè all'esistenza di una motivazione non apparente, non perplessa e non incomprensibile.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, la manifesta e irriducibile contraddittorietà o la motivazione perplessa/incomprensibile integrano nullità della sentenza solo se emergono dal testo del provvedimento.

  • art. 2697 c.c.

    In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'onere probatorio si distribuisce tra Fisco e contribuente: l'Ufficio deve provare l'indizio/fittizietà, anche per presunzioni; il contribuente deve provare l'effettiva esistenza delle operazioni per conservare detrazione IVA e deduzione dei costi.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di ultrapetizione o extrapetizione deve essere formulata in modo specifico e autosufficiente, indicando con precisione i passaggi della sentenza che avrebbero ecceduto i limiti del thema decidendum; una censura generica è inammissibile e, se mira in realtà a contestare l'apprezzamento dei fatti, è comunque improponibile.
  • La contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti in materia tributaria può essere sorretta dall'Amministrazione anche mediante presunzioni semplici, valorizzando elementi indiziari come l'assenza di struttura organizzativa, di personale, di mezzi e l'incongruenza dei costi rispetto alle prestazioni fatturate.
  • Quando l'Ufficio dimostra, anche per presunzioni, la non effettività delle operazioni, spetta al contribuente l'onere di provare la reale esecuzione delle prestazioni ai fini della detrazione IVA e della deduzione dei costi; la mera esibizione delle fatture, la regolarità contabile o il pagamento tracciabile non bastano, perché sono strumenti che possono essere utilizzati anche per rendere apparente un'operazione fittizia.
  • Nel giudizio di legittimità la censura sulla motivazione della sentenza è ammissibile solo nei limiti del minimo costituzionale: la sentenza è nulla non per semplice insufficienza argomentativa, ma solo se la motivazione manca del tutto, è apparente, perplessa, incomprensibile o affetta da contraddizione irriducibile, e il vizio deve risultare dal testo della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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