Circolare numero 227 del 23-10-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica i nuovi importi delle retribuzioni imponibili, rideterminati dal CCNL di categoria del 14 febbraio 1990 per il periodo 1 agosto 1990 - 31 luglio 1991. Gli importi servono come base per il calcolo dei contributi dovuti dalle aziende del settore della pesca alle assicurazioni generali obbligatorie e alla CUAF. Vengono indicati gli importi mensili imponibili per le diverse tipologie di pesca e qualifiche degli equipaggi imbarcati, con richiamo al fatto che per alcune categorie valgono valori giornalieri la cui applicazione contributiva era ancora in attesa di ulteriori precisazioni. La circolare ricorda inoltre che gli importi aggiornati per automatismo contrattuale non possono essere inferiori al minimale giornaliero vigente.
Rideterminazione delle retribuzioni imponibili per i contributi nel settore della pesca dal 1 agosto 1990
Rideterminazione delle retribuzioni imponibili nel settore della pesca
La circolare aggiorna le retribuzioni imponibili da assumere a base per il calcolo dei contributi dovuti dalle aziende del settore della pesca alle assicurazioni generali obbligatorie e alla CUAF. L’aggiornamento deriva dal rinnovo del CCNL di categoria del 14 febbraio 1990 e si applica al periodo 1 agosto 1990 - 31 luglio 1991.
Quadro normativo e decorrenza
La circolare richiama l’art. 13, comma 2, della legge 26 luglio 1984, n. 413, che prevede la determinazione dei contributi sui salari minimi garantiti fissati dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le retribuzioni, già fissate dal primo CCNL di categoria e successivamente aggiornate, sono state nuovamente rideterminate nel rinnovo del 14 febbraio 1990 tra FEDERPESCA e FLAI-CGIL, FIT-CISL e UILIAS-UIL.
Le nuove basi imponibili devono essere utilizzate per il periodo di paga in corso al 1 agosto 1990, con versamento dei contributi entro il 20 novembre 1990.
Ambito soggettivo e operazioni interessate
Le indicazioni riguardano gli equipaggi imbarcati sui pescherecci ricompresi nelle lettere "a" e "b" dell’art. 5 della legge n. 413/1984, adibiti a:
- pesca costiera locale;
- pesca costiera ravvicinata;
- pesca mediterranea o d’altura;
- pesca oltre gli stretti o oceanica.
Retribuzioni mensili imponibili
La circolare riporta le retribuzioni mensili imponibili da utilizzare come base contributiva per ciascuna tipologia di pesca e qualifica.
Pesca costiera locale
- Comandante, Motorista, Capo pesca: 1.453
- Marinaio: 1.334
- Giovanotto: 1.328
- Mozzo: 1.321
Pesca costiera ravvicinata
- Comandante, Motorista, Capo pesca: 1.586
- Marinaio: 1.453
- Giovanotto: 1.349
- Mozzo: 1.321
Pesca mediterranea o d’altura
- Comandante, Motorista, Capo pesca: 1.719
- Marinaio: 1.586
- Giovanotto: 1.388
- Mozzo: 1.361
Pesca oltre gli stretti o oceanica
- Comandante: 2.924
- Direttore di macchina: 2.424
- Primo Ufficiale: 2.132
- Secondo Ufficiale e Ufficiale radiotelegrafista: 2.001
- Nostromo, Caporale di macchina, Ingrassatore, Aiuto motorista: 1.883
- Marinaio, Retiere, Cuoco, altre qualifiche: 1.797
- Giovanotto: 1.559
- Mozzo: 1.536
Applicazione dei valori giornalieri e precisazioni attuative
Per la pesca costiera locale o ravvicinata e per la pesca mediterranea o d’altura, il CCNL prevede valori giornalieri che non coincidono con il semplice quoziente mensile/26. Le organizzazioni sindacali hanno confermato, con lettera del 6 settembre 1990, la necessità di ulteriori approfondimenti applicativi per l’impiego di tali valori nella riscossione dei contributi previdenziali. La circolare precisa che, in attesa di ulteriori comunicazioni, si assumono i valori mensili imponibili indicati.
Salvaguardia del minimale giornaliero
La circolare richiama infine il meccanismo di automatismo contrattuale dell’art. 25-bis del CCNL di categoria del 14 febbraio 1990: gli importi così adeguati devono essere comunque rapportati al minimale di retribuzione giornaliera vigente nell’anno di riferimento, qualora risultino inferiori. Per il 1990 viene richiamata la circolare n. 18 del 18 gennaio 1990.
Punti principali
Base normativa e aggiornamento delle retribuzioni imponibili
La circolare richiama l'art. 13, comma 2, della legge 26 luglio 1984, n. 413, secondo cui i contributi dovuti dalle aziende del settore della pesca sono determinati sui salari minimi garantiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le retribuzioni di riferimento, fissate dal primo CCNL di categoria e già aggiornate in precedenza, sono state ulteriormente rideterminate in sede di rinnovo del CCNL del 14 febbraio 1990, stipulato tra FEDERPESCA e FLAI-CGIL, FIT-CISL e UILIAS-UIL, con validità per il periodo 1 agosto 1990 - 31 luglio 1991.
Ambito di applicazione e decorrenza
Gli importi indicati devono essere presi a base per la determinazione dei contributi dovuti dal periodo di paga in corso al 1 agosto 1990. Il versamento deve avvenire entro la scadenza del 20 novembre 1990. La circolare precisa che il riferimento riguarda gli equipaggi imbarcati sui pescherecci ricompresi nelle lettere "a" e "b" dell'art. 5 della legge n. 413/1984, adibiti alla pesca costiera locale, costiera ravvicinata, mediterranea o d'altura, nonché alla pesca oltre gli stretti o oceanica.
Retribuzioni mensili imponibili per le diverse attività di pesca
Per la pesca costiera locale sono indicati i seguenti importi mensili imponibili: Comandante, Motorista, Capo pesca 1.453; Marinaio 1.334; Giovanotto 1.328; Mozzo 1.321. Per la pesca costiera ravvicinata: Comandante, Motorista, Capo pesca 1.586; Marinaio 1.453; Giovanotto 1.349; Mozzo 1.321. Per la pesca mediterranea o d'altura: Comandante, Motorista, Capo pesca 1.719; Marinaio 1.586; Giovanotto 1.388; Mozzo 1.361. Per la pesca oltre gli stretti o oceanica: Comandante 2.924; Direttore di macchina 2.424; Primo Ufficiale 2.132; Secondo Ufficiale e Ufficiale radiotelegrafista 2.001; Nostromo, Caporale di macchina, Ingrassatore, Aiuto motorista 1.883; Marinaio, Retiere, Cuoco, altre qualifiche 1.797; Giovanotto 1.559; Mozzo 1.536.
Chiarimento sulle retribuzioni giornaliere del settore costiero e mediterraneo
Per la pesca costiera locale o ravvicinata e per la pesca mediterranea o d'altura il CCNL prevede valori giornalieri che non coincidono con il quoziente ottenuto dividendo per 26 il valore mensile. La circolare richiama una precedente nota delle organizzazioni sindacali del 6 settembre 1990, con la quale è stata confermata la necessità di ulteriori approfondimenti applicativi per l'utilizzo di tali retribuzioni imponibili nella fase di riscossione dei contributi previdenziali. In attesa di precisazioni, viene comunque fornito il riferimento ai valori mensili imponibili da usare per il calcolo contributivo.
Clausola di salvaguardia sul minimale di retribuzione giornaliera
La circolare ricorda che gli importi adeguati secondo il meccanismo di automatismo contrattuale previsto dall'art. 25-bis del CCNL di categoria, del 14 febbraio 1990, devono essere comunque ragguagliati al minimale di retribuzione giornaliera vigente nell'anno considerato, qualora risultino inferiori. Per l'anno 1990 viene richiamata la circolare n. 18 del 18 gennaio 1990.
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