Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 230 del 29-10-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le misure di sostegno previste dall’art. 8 del D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43 per dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche e per i loro familiari. Vengono indicati i presupposti sanitari, le tipologie di benefici concedibili, le modalità di applicazione anche discontinue e i controlli periodici sull’effettiva esecuzione dei progetti terapeutici. Le misure sono attribuite dalle S.A.P. su domanda degli interessati, con coordinamento delle Sedi regionali e monitoraggio trimestrale alla Direzione generale.

Misure di sostegno per dipendenti e familiari in progetti terapeutici di recupero

Misure di sostegno ex art. 8 D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43

La circolare illustra le direttive applicative dell’art. 8 del D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, che prevede misure di sostegno per dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche e per alcuni familiari, in relazione a specifici progetti terapeutici di recupero predisposti da strutture sanitarie pubbliche o convenzionate. L’obiettivo è favorire la riabilitazione e il recupero, subordinando ogni beneficio all’attestazione sanitaria della condizione del soggetto e delle modalità del progetto.

Ambito di applicazione e condizioni richieste

Le misure riguardano i soggetti per i quali sia attestata una delle condizioni previste dalla norma: handicap, tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica. La struttura sanitaria deve attestare non solo la situazione clinica, ma anche la struttura del percorso terapeutico, con indicazione di durata, eventuale ricovero, frequenza presso strutture specialistiche e ulteriori elementi utili. L’accesso alle misure presuppone l’impegno del dipendente o del familiare a seguire il progetto di recupero.

Aspettativa per infermità durante il ricovero

Per il periodo di ricovero presso strutture specializzate è prevista la concessione dell’aspettativa per infermità. La retribuzione è riconosciuta per intero per i primi dodici mesi e ridotta alla metà per il periodo successivo. La circolare precisa che, per tale ipotesi, il mantenimento della retribuzione ridotta non è soggetto alle limitazioni previste in via generale per il personale.

Permessi giornalieri e riduzione dell’orario di lavoro

Sono previsti permessi giornalieri di due ore per il tempo necessario all’esecuzione del progetto terapeutico. Tali permessi possono essere concessi anche oltre i limiti ordinari, se le esigenze del progetto lo richiedono. È inoltre ammessa la riduzione dell’orario di lavoro limitatamente alla durata del progetto di recupero; in tal caso si applicano, in via analogica e con gli adattamenti necessari, gli istituti normativi e retributivi del lavoro a tempo parziale, richiamando la legge 29 dicembre 1988, n. 554 e il D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117. La riduzione d’orario non è assoggettata alle procedure ordinarie previste per il part-time e cessa automaticamente al termine del progetto, con ripristino dell’orario normale.

Assegnazione a mansioni diverse

La circolare prevede anche l’utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali, quando la competente struttura sanitaria ritenga tale soluzione necessaria quale supporto alla terapia. La misura è dunque subordinata a una specifica indicazione del progetto terapeutico.

Aspettativa per motivi di famiglia

Il beneficio è esteso ai dipendenti i cui parenti entro il secondo grado, o in mancanza entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni tutelate e abbiano già iniziato il progetto terapeutico di recupero. L’aspettativa per motivi di famiglia può essere concessa per l’intera durata del progetto, anche oltre i limiti previsti per il personale in generale. La circolare chiarisce inoltre che tra i familiari rilevanti ai fini della norma è incluso anche il coniuge.

Modalità di concessione, continuità e controlli

Le misure di sostegno possono essere applicate anche con cadenza discontinua, se ciò deriva dall’articolazione del progetto terapeutico, sia nella formulazione originaria sia in eventuali modifiche intervenute in corso di esecuzione. La concessione è rimessa alle S.A.P. su domanda degli interessati e viene coordinata dalle Sedi regionali, che devono trasmettere alla Direzione generale - Servizio Personale, con cadenza trimestrale, un report sulla casistica registrata.

Verifiche periodiche e revoca delle misure

Le S.A.P. devono verificare periodicamente, tramite la struttura sanitaria pubblica competente, l’effettiva esecuzione del progetto di recupero. Se emerge che il dipendente, o il familiare nel caso dell’aspettativa per motivi di famiglia, non si sottopone alle terapie programmate o non rispetta gli schemi operativi del progetto, le misure devono essere revocate, sentita la struttura sanitaria pubblica. Quando la persona in condizioni particolari è il dipendente stesso, possono inoltre essere disposti gli opportuni accertamenti sanitari per verificare l’idoneità al servizio.

Punti principali

Ambito soggettivo e presupposti sanitari

Le misure si applicano ai dipendenti per i quali strutture sanitarie pubbliche o strutture associative convenzionate attestino una condizione di handicap, tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica, e che si impegnino a seguire un progetto terapeutico di recupero. Devono essere attestati sia le condizioni fisiche del dipendente sia l’articolazione del progetto, inclusi durata, eventuale ricovero e frequenza presso strutture specialistiche.

Aspettativa per infermità durante il ricovero

È prevista la concessione dell’aspettativa per infermità per tutto il periodo di ricovero presso strutture specializzate, con retribuzione intera per i primi dodici mesi e ridotta alla metà per il periodo successivo. Per questa fattispecie, il mantenimento della retribuzione ridotta non è soggetto alle limitazioni ordinarie previste per il personale in generale.

Permessi giornalieri e riduzione dell’orario di lavoro

Possono essere concessi permessi giornalieri di due ore per il tempo necessario all’esecuzione del progetto terapeutico, anche oltre i limiti previsti per il personale in generale se richiesto dalle esigenze del progetto. È inoltre prevista la riduzione dell’orario di lavoro per la durata del progetto, con applicazione analogica della disciplina del lavoro a tempo parziale di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554 e al D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117; la riduzione non richiede le procedure ordinarie del part-time e cessa allo scadere del progetto con il ripristino dell’orario normale.

Utilizzazione in mansioni diverse

Il dipendente può essere adibito a mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando la competente struttura sanitaria lo individui come supporto necessario alla terapia. La misura è quindi subordinata a una specifica previsione del progetto terapeutico.

Aspettativa per motivi di famiglia

È prevista per i dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni tutelate e abbiano iniziato il progetto terapeutico. L’aspettativa può durare per l’intera esecuzione del progetto, anche oltre i limiti ordinari, e nell’ambito dei familiari interessati è compreso anche il coniuge.

Modalità di applicazione, controlli e revoca

Le misure possono essere adottate anche in modo discontinuo, se ciò corrisponde alla struttura del progetto terapeutico originario o successivamente modificato. La concessione è rimessa alle S.A.P. su domanda degli interessati e viene coordinata dalle Sedi regionali, che riferiscono trimestralmente alla Direzione generale - Servizio Personale. Le S.A.P. devono verificare periodicamente, tramite la struttura sanitaria pubblica interessata, l’effettiva esecuzione del progetto e revocare le misure se il dipendente o il familiare non si sottopone alle terapie o non rispetta il progetto, sentita la struttura sanitaria; se il soggetto in condizioni particolari è il dipendente, possono essere disposti accertamenti sanitari per verificarne l’idoneità al servizio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.