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Circolare

Circolare numero 226 del 22-10-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la stipula di due convenzioni tra INPS e le Confederazioni CIDEC e CILA per la riscossione, dal 1991, delle quote associative insieme ai contributi obbligatori dei titolari di azienda iscritti. Vengono fornite istruzioni operative su autorizzazioni, revoche, supporti magnetici, convalide, modalità di riparto finanziario, rimborsi spese, responsabilità e durata delle convenzioni. Sono inoltre attribuiti i codici identificativi delle due Confederazioni e indicata la prima data di fornitura dei supporti magnetici.

Convenzioni INPS per la riscossione delle quote associative CIDEC e CILA tramite bollettini postali

Convenzioni INPS per la riscossione delle quote associative CIDEC e CILA

La circolare dà notizia della stipula di due convenzioni tra INPS e le Confederazioni CIDEC e CILA per la riscossione delle quote associative tramite i bollettini di conto corrente postale utilizzati per il pagamento dei contributi obbligatori. Le convenzioni si inseriscono nel quadro della legge 4 giugno 1973, n. 311 e dell'art. 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e disciplinano in modo dettagliato modalità operative, flussi informativi e rapporti finanziari.

Ambito di applicazione e decorrenza

Il servizio di riscossione delle quote associative decorre dal 1 gennaio 1991. Esso riguarda i titolari di azienda iscritti alle Associazioni territoriali aderenti alle due Confederazioni, per i quali sussiste l'obbligo delle assicurazioni I.V.S., di malattia e di natalità. Le quote associative, stabilite annualmente dalle Confederazioni e anche diversificate per provincia, vengono versate con i medesimi bollettini usati per la contribuzione obbligatoria INPS, con indicazione prestampata della quota associativa.

Modalità di riscossione e limiti dell'intervento INPS

La riscossione avviene unitamente a quella dei contributi I.V.S., di malattia e di natalità, con le stesse modalità e periodicità previste dall'art. 2, commi 1 e 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233. Le convenzioni escludono espressamente qualsiasi obbligo dell'INPS di esazione coattiva delle quote associative e, più in generale, qualsiasi responsabilità dell'Istituto verso terzi per l'applicazione delle convenzioni stesse.

Determinazione delle quote e comunicazione annuale

L'importo del contributo associativo è stabilito annualmente da ciascuna Confederazione in misura fissa capitaria, eventualmente differenziata per provincia. Tale importo deve essere comunicato all'INPS con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 novembre di ogni anno; la misura decorre dal 1 gennaio successivo e non può essere modificata nel corso dell'anno.

Identificazione degli associati, autorizzazioni e revoche

L'identificazione dei titolari di azienda avviene mediante una "autorizzazione" individuale alla riscossione delle quote associative, sottoscritta dal singolo associato e autenticata dall'organizzazione provinciale della Confederazione con firma del responsabile e timbro dell'ufficio. L'autorizzazione deve richiamare espressamente la legge n. 311/1973 e il servizio di riscossione INPS connesso ai contributi obbligatori.

Le autorizzazioni sono trasmesse alle SAP competenti per territorio con apposito elenco in duplice copia alle scadenze del 15 ottobre e del 30 novembre dell'anno precedente e, per la parte residua, entro il 28 gennaio dell'anno di riferimento. Le autorizzazioni presentate dopo il 28 gennaio producono effetti solo dall'anno successivo. Analoghe regole valgono per le revoche, che se comunicate dopo il 28 gennaio hanno effetto dall'anno successivo. Se nel corso dell'anno pervengono all'INPS più autorizzazioni relative a organizzazioni sindacali distinte per lo stesso soggetto, nessuna di esse viene presa in considerazione ai fini della riscossione.

Supporti magnetici, abbinamento dei dati e convalida

Per la riscossione annuale, CIDEC e CILA devono trasmettere alla Sede centrale INPS, Servizio EAD, i nastri magnetici contenenti i dati identificativi degli associati e i nominativi dei soggetti che hanno revocato l'autorizzazione. Le trasmissioni avvengono alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell'anno precedente e, per la parte residua, entro il 18 gennaio dell'anno stesso. I supporti devono contenere l'indicazione della SAP competente, del comune sede dell'impresa, del cognome e nome del titolare, della data di nascita, del codice INPS d'impresa e relativo controcodice, dell'indirizzo e CAP, oltre a ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo.

L'INPS rende disponibili i dati alle SAP per la convalida delle autorizzazioni. Entro cinque giorni dal ricevimento dei nastri, la Sede centrale comunica alla Confederazione interessata i risultati dell'abbinamento e invia un supporto magnetico con gli scarti. Le operazioni di convalida devono essere completate dalle SAP entro il 14 novembre e il 10 gennaio. L'INPS declina ogni responsabilità nei casi in cui i dati trasmessi non trovino corrispondenza con gli archivi dell'Istituto.

Rapporti finanziari, acconti e rendicontazione

A partire dall'anno successivo a quello in cui l'acquisizione dei bollettini sarà ultimata, gli acconti da corrispondere alle Confederazioni sono determinati per ogni singola SAP applicando all'importo complessivo delle quote poste in riscossione la percentuale derivante dal rapporto tra contributi effettivamente riscossi e contributi posti in esazione sulla più recente acquisizione ultimata dei bollettini. I rapporti finanziari sono definiti per ciascuna emissione quando risultano elaborati i certificati di accreditamento in conto corrente postale.

Gli acconti periodici sono corrisposti dall'INPS, al netto del rimborso spese e dell'aggio IVA, in quattro rate entro il 5 del mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta dagli esercenti attività commerciali. Una volta disponibili tutti gli elementi necessari, l'INPS trasmette un rendiconto con l'ammontare delle quote riscosse, del rimborso spese e della relativa IVA, degli acconti corrisposti e dell'eventuale saldo a credito o a debito della Confederazione. I crediti sono versati senza interessi; i debiti sono recuperati mediante detrazione sul primo acconto utile oppure restituiti in caso di disdetta o risoluzione della convenzione.

Per il primo anno di applicazione, e negli anni successivi se l'Istituto non ha completato l'acquisizione dei bollettini riscossi, i contributi associativi sono corrisposti nella misura del 50% dell'ammontare delle quote poste in riscossione sulla base delle autorizzazioni presentate. Gli importi riscossi successivamente all'ultima rimessa del primo anno sono liquidati con i conguagli degli anni successivi.

Rimborso spese e costi del servizio

Le spese del servizio di esazione sono regolate dalla delibera del Comitato Esecutivo INPS n. 1077 del 19 ottobre 1989. Esse sono calcolate ogni tre anni sulla base dei costi diretti rilevati, includendo la quota di partecipazione alle spese generali annuali nella misura stabilita dal Comitato Esecutivo. I costi del primo anno del triennio sono poi aggiornati, negli anni successivi, in base all'aumento dell'indice del costo della vita per le famiglie degli operai e degli impiegati. In assenza dei dati necessari, le spese vengono addebitate nella misura dell'anno precedente con successivo conguaglio.

La previsione triennale decorre, in prima applicazione, dal 1 gennaio 1994. Il rimborso avviene mediante trattenute sui versamenti da corrispondere e gli importi sono assoggettati alle imposte vigenti al momento della liquidazione.

Responsabilità e riparto degli oneri

L'INPS è esonerato da ogni responsabilità verso gli associati delle Associazioni provinciali aderenti, anche in caso di contestazione dell'inclusione negli elenchi di cui all'art. 4 delle convenzioni. Eventuali rapporti relativi alla restituzione di somme versate a titolo di contributi associativi restano direttamente tra le Associazioni provinciali e i titolari di azienda interessati. Le Confederazioni dichiarano altresì che l'INPS è sollevato da ogni responsabilità verso terzi, comunque derivante dall'applicazione delle convenzioni.

Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti alle convenzioni sono a carico delle Confederazioni e delle rispettive Associazioni provinciali aderenti.

Durata, rinnovo e approvazione ministeriale

Le convenzioni restano valide fino al 31 dicembre 1991, salvo gli adempimenti che richiedano date successive. È previsto il rinnovo tacito di anno in anno, salvo disdetta inviata da una delle parti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della scadenza. Le convenzioni sono sottoposte all'approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi dell'articolo unico della legge n. 311/1973.

Indicazioni applicative e codici assegnati

Per le modalità attuative, l'identificazione iniziale degli associati e la disciplina delle revoche, la circolare rinvia alle istruzioni già date con le circolari n. 248 del 23 novembre 1989 e n. 16 del 16 gennaio 1990, nonché alle norme applicative già in uso per le convenzioni con Confcommercio, Confesercenti, CASA, CNA e Confartigianato.

Alla CIDEC è attribuito il codice 7 e alla CILA il codice 8. La prima fornitura dei supporti magnetici contenenti i dati identificativi degli associati che abbiano sottoscritto l'autorizzazione è fissata per il 15 novembre.

Punti principali

Stipula delle convenzioni e avvio del servizio

L'INPS comunica di avere stipulato, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, due convenzioni con CIDEC e CILA per l'esazione delle quote associative tramite i bollettini di conto corrente postale di cui all'art. 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Il servizio di riscossione decorre dal 1 gennaio 1991.

Modalità di riscossione e ambito soggettivo

Le quote associative, anche differenziate per provincia, sono versate dagli associati insieme alla contribuzione obbligatoria INPS calcolata ai sensi dell'art. 2 della legge n. 233/1990; la quota associativa risulta prestampata sul bollettino. La riscossione riguarda i titolari di azienda iscritti alle Associazioni territoriali aderenti, soggetti all'obbligo di assicurazioni I.V.S., malattia e natalità.

Autorizzazioni, revoche e casi di conflitto

L'identificazione degli associati avviene tramite apposita autorizzazione individuale alla riscossione, autenticata dall'organizzazione provinciale competente e trasmessa alle SAP nei termini previsti (15 ottobre, 30 novembre, e per il residuo entro il 28 gennaio). Le autorizzazioni presentate o revocate dopo il 28 gennaio producono effetti dall'anno successivo. Se per uno stesso soggetto pervengono all'INPS autorizzazioni a favore di più organizzazioni sindacali distinte, nessuna viene presa in considerazione ai fini della riscossione.

Supporti magnetici e convalida INPS

CIDEC e CILA devono inviare alla Sede centrale INPS, Servizio EAD, i nastri magnetici con i dati identificativi degli associati e dei revocanti entro il 30 settembre, 15 novembre e, per il residuo, entro il 18 gennaio. L'INPS rende disponibili i dati alle SAP territorialmente competenti per la convalida, comunica entro cinque giorni gli esiti dell'abbinamento e completa le operazioni di convalida entro il 14 novembre e il 10 gennaio. Se i dati non coincidono con gli archivi INPS, l'Istituto non assume responsabilità.

Aspetti finanziari, acconti e conguagli

Gli acconti sulle riscossioni sono corrisposti dall'INPS in quattro rate, al netto di rimborso spese e aggio IVA, entro il 5 del mese successivo al termine previsto per il versamento dei contributi obbligatori. È previsto un rendiconto con quote riscosse, rimborso spese, IVA, acconti corrisposti e saldo finale; gli eventuali crediti sono versati senza interessi, mentre i debiti sono trattenuti sul primo acconto utile o restituiti in caso di disdetta/risoluzione. Per il primo anno gli importi sono corrisposti nella misura del 50% delle quote poste in riscossione sulla base delle autorizzazioni presentate.

Rimborso spese, responsabilità e durata

Le spese del servizio sono regolate dalla delibera del Comitato Esecutivo n. 1077 del 19 ottobre 1989 e sono determinate ogni tre anni sulla base dei costi diretti, con prima attuazione fissata al 1 gennaio 1994. Tutti i costi, anche fiscali, sono a carico delle Confederazioni e delle rispettive associazioni provinciali. L'INPS è esonerato da responsabilità verso gli associati e verso terzi; le controversie sui versamenti restano tra associazioni e titolari di azienda. Le convenzioni valgono fino al 31 dicembre 1991 e si rinnovano tacitamente salvo disdetta almeno tre mesi prima della scadenza.

Indicazioni operative finali

Per le modalità attuative, l'identificazione iniziale degli associati e la disciplina delle revoche, la circolare rinvia alle precedenti circolari n. 248/1989 e n. 16/1990 e alle norme già applicate per convenzioni analoghe. Alla CIDEC è attribuito il codice 7 e alla CILA il codice 8; la prima fornitura dei supporti magnetici con i dati degli associati che hanno sottoscritto l'autorizzazione è fissata al 15 novembre.

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