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Circolare

Circolare numero 231 del 30-10-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, con decreto ministeriale del 27 giugno 1990, è stato fissato per l’anno 1989 il reddito convenzionale da utilizzare per il calcolo dei contributi e delle prestazioni dei mezzadri e coloni reinseriti nell’assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è pari al salario medio provinciale dei salariati fissi con qualifica meno elevata, determinato per il medesimo anno. Viene inoltre ricordato il ruolo degli U.pro.C.A.U. nel rilascio delle certificazioni individuali e si segnala un prontuario allegato con i valori provinciali dei redditi e gli importi dei contributi base e integrativi dovuti per il 1989.

Determinazione del reddito convenzionale 1989 per mezzadri e coloni reinseriti

Determinazione del reddito convenzionale 1989 per mezzadri e coloni reinseriti

La circolare dà notizia dell’adozione del decreto ministeriale 27 giugno 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1990, n. 158, con cui viene stabilito il reddito convenzionale per l’anno 1989 da porre a base del calcolo dei contributi e delle prestazioni dovuti ai mezzadri e coloni reinseriti nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Il provvedimento si colloca nell’ambito della disciplina del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434.

Base normativa e criterio di calcolo

Il decreto è emanato ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 1434. La circolare precisa che il reddito convenzionale per il 1989 è stato parificato al salario medio provinciale dei salariati fissi con qualifica meno elevata, determinato per lo stesso anno mediante i decreti ministeriali previsti dall’art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488. Ne consegue che il parametro di riferimento è differenziato per provincia.

Certificazioni individuali e accreditamento dei contributi

Viene ricordato che gli U.pro.C.A.U., in base all’art. 6, terzo comma, del D.P.R. n. 1434, rilasciano agli interessati certificazioni individuali. Tali certificazioni consentono, quando necessario per il perfezionamento dei requisiti di accesso alle prestazioni, l’accreditamento dei contributi relativi all’anno 1989 prima dell’invio delle certificazioni collettive.

Prontuario allegato per le sedi

Per agevolare le operazioni delle Sedi, la circolare segnala un prontuario allegato nel quale sono riportati, per ogni provincia, i nuovi redditi da assumere per il 1989 e gli importi dei contributi base e integrativi dovuti per lo stesso anno dai mezzadri e coloni reinseriti, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 1434.

Punti principali

Decreto ministeriale e base normativa

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri del Tesoro e dell'Agricoltura e Foreste, ha emanato il decreto ministeriale del 27 giugno 1990, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 luglio 1990, n. 158, in attuazione dell'art. 3 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434. Il decreto determina il reddito convenzionale per l'anno 1989 da assumere a base per contributi e prestazioni dei mezzadri e coloni reinseriti nell'AGO dei lavoratori dipendenti.

Criterio di determinazione del reddito convenzionale

Il reddito convenzionale 1989 viene parificato al salario medio provinciale dei salariati fissi con qualifica meno elevata, stabilito per lo stesso anno 1989 dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488. La circolare evidenzia dunque che il parametro di riferimento varia per provincia ed è quello fissato per la categoria meno elevata dei salariati fissi.

Certificazioni individuali degli U.pro.C.A.U.

Gli U.pro.C.A.U., in base all'art. 6, terzo comma, del D.P.R. n. 1434, rilasciano agli interessati certificazioni individuali per consentire l'accreditamento dei contributi relativi al 1989 anche prima dell'invio delle certificazioni collettive, quando ciò sia necessario per il raggiungimento dei requisiti per il diritto alle prestazioni.

Prontuario allegato per le Sedi

Per agevolare le operazioni di accreditamento da parte delle Sedi, è stato predisposto un prontuario allegato che riporta, per ciascuna provincia, i nuovi redditi da considerare per il 1989 e, nelle altre colonne, gli importi dei contributi base e integrativi dovuti per lo stesso anno ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 1434 dai mezzadri e coloni reinseriti.

Testo integrale

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