Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23344/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del precetto esecutivo (importo complessivo €460.462,02) derivante da sentenza che condannava l'esecutore testamentario Piermichele Moreno al pagamento della differenza tra il saldo attivo dei conti intestati al de cuius Benedetto Arturo Sella alla data del decesso e l'ammontare delle somme oggetto di sequestro giudiziario. Il ricorrente deduceva: (i) la necessità di integrare extratestualmente il titolo perché mancava una specifica indicazione numerica della somma, sostenendo che doveva considerarsi non l'intero saldo ma solo le somme effettivamente messe a disposizione dell'esecutore (contestando quindi il parametro usato nel dictum); (ii) la nullità per motivazione apparente poiché il giudice territoriale non avrebbe considerato documentazione probatoria che dimostrerebbe la ricezione da parte di Rosa Angela Sella di metà delle somme dell'asse ereditario.

La decisione

Ricorso per Cassazione rigettato. La Corte ha confermato che il giudice dell'esecuzione deve interpretare il titolo di formazione giudiziale valorizzando l'unità strutturale del provvedimento (dispositivo e motivazione). L'integrazione extratestuale è ammessa solo se il contenuto del titolo è obiettivamente incerto o ambiguo e le questioni sono state trattate e definite nel processo di formazione del titolo; non è consentito integrare il titolo richiamando regole di diritto o valutazioni giurisprudenziali né rimettere in discussione le valutazioni di merito già operate. La Corte ha ritenuto chiari i parametri indicati nel titolo (saldo attivo alla data del decesso e somma effettivamente sequestrata) e quindi corretta la determinazione del quantum. Anche la censura sulla motivazione è stata respinta: il ricorrente, in realtà, chiedeva un riesame delle emergenze istruttorie e della valutazione di merito, attività non consentita in sede di legittimità né nella sede dell'opposizione all'esecuzione. Non luogo a provvedere sulle spese per indefensione della resistente; rilevata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Fondamento della censura per falsa applicazione di norme o per travisamento della prova; la Corte ricorda i limiti del sindacato del giudice di legittimità su questioni di merito e sull'interpretazione del titolo giudiziale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla doglianza sulla motivazione apparente; la Corte precisa che la mera insoddisfazione per la valutazione probatoria non costituisce motivazione nulla ma un tentativo di riesame del merito non consentito.

  • art. 474, cod. proc. civ.

    Norma richiamata dal ricorrente nella censura iniziale (falsa applicazione), ma la Corte non ha ritenuto fatta valere una violazione rilevante rispetto all'interpretazione del titolo esecutivo.

  • art. 2697, cod. civ.

    Richiamato come principio sulla distribuzione dell'onere della prova; la Corte non ha ritenuto che il ricorrente avesse dimostrato in modo idoneo l'asserita prova dirimente che avrebbe modificato il calcolo del credito.

  • art. 615, cod. proc. civ.

    Norma richiamata quale rimedio (opposizione all'esecuzione) entro il quale si svolge l'interpretazione del titolo da parte del giudice dell'esecuzione; la Corte chiarisce i limiti di tale rimedio rispetto al riesame del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicata dalla Corte per disporre l'obbligo, in presenza dei presupposti, del versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. l. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Richiamato in relazione alla presentazione delle conclusioni motivate del Pubblico Ministero entro il termine previsto; rilevanza procedurale.

Massime di principio

  • L'interpretazione del titolo esecutivo di formazione giudiziale spetta al giudice dell'esecuzione (o a quello dell'opposizione all'esecuzione) e va compiuta valorizzando l'unità strutturale del provvedimento (dispositivo + motivazione).
  • L'integrazione extratestuale del titolo è ammessa solo quando il contenuto del titolo sia obiettivamente incerto o ambiguo e le questioni rilevanti siano state effettivamente trattate e definite nel processo di formazione del titolo.
  • Non è consentito integrare un titolo carente o dubbio richiamando regole di diritto esterne o orientamenti giurisprudenziali, né attraverso l'opposizione all'esecuzione si può ottenere un riesame delle valutazioni di merito già svolte dal giudice che ha formato il titolo.
  • Una censura per motivazione apparente richiede la dimostrazione di una reale omissione o di un percorso logico-incoerente nel giudizio: la mera difformità della decisione o l'insoddisfazione per la valutazione probatoria non bastano.
  • Se il titolo indica chiaramente i parametri per il calcolo (es. saldo alla data del decesso e somme sequestrate), non è necessaria la quantificazione numerica puntuale nel dispositivo per consentire l'esecuzione.
  • In casi analoghi, chi contesta l'entità del credito in esecuzione deve dimostrare fattivamente, nel processo in cui si oppone l'esecuzione, l'esistenza di elementi che rendano il titolo ambiguo o provare documentalmente fatti che incidono direttamente sul parametro indicato nel titolo; altrimenti la censura sarà respinta come tentativo di riesame del merito.
  • Attenzione alla fase procedurale: la parte soccombente in Cassazione può essere obbligata al versamento di contributo unificato aggiuntivo se ricorrono i presupposti di legge.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.