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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14970/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Catanzaro che aveva confermato la custodia cautelare in carcere, applicata con ordinanza del GIP del 10/01/2023, per due episodi di estorsione (capi N e R) e detenzione di armi da fuoco (capo Z). In esito ad annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, il Tribunale del riesame ha esaminato la gravità indiziaria dei capi N, R e Z e la possibile applicabilità dell'art. 297, comma 3, c.p.p. (retrodatazione della contestazione a catena). La difesa sosteneva che gli episodi fossero già noti in epoca anteriore e chiedeva la retrodatazione per ottenere benefici sulla misura cautelare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse concreto e per manifesta infondatezza del motivo principale. Ha condiviso il Tribunale del riesame che ha escluso la sussistenza di una continuazione o di una connessione teleologica tale da giustificare la retrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p., e ha ritenuto che molte delle imputazioni provvisorie siano state formulate successivamente, per le quali non risultano elementi indiziari pregressi tali da legittimare una istanza cautelare anteriore. Per l'inammissibilità è stata altresì disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, nonché la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 297 c.p.p.

    Disciplina la possibilita' di retrodatazione della contestazione a catena quando sussista continuita' o connessione teleologica tra l'associazione criminale e i reati-fine; qui il Tribunale ha escluso tale collegamento, impedendo la retrodatazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e altre sanzioni in caso di inammissibilita' del ricorso; la Corte ha applicato tale norma per liquidare le spese e fissare la somma di euro 3.000 a titolo di ammenda.

  • art. 94, commi 1-bis e 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Stabilisce l'obbligo di annotare nella cartella personale del detenuto gli atti relativi a misure cautelari; la Corte ha ordinato la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto per l'inserimento.

  • art. 102 c.p.p.

    Norma sulla sostituzione degli avvocati; nel procedimento sono state annotate sostituzioni/deleghe difensive ai sensi di tale articolo.

Massime di principio

  • In materia cautelare, il ricorso e' inammissibile per carenza di interesse quando l'eventuale accoglimento non comporterebbe alcun vantaggio concreto al ricorrente (es. la misura resta applicata anche per altri capi a carico).
  • Per ottenere la retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p., occorre dimostrare una connessione qualificata (continuazione o collegamento teleologico) tra il reato associativo e i reati-fine; valutazioni in questo senso sono di fatto e difficilmente sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate.
  • La semplice conoscenza o genericita' di condotte non basta a fondare la tesi della pianificazione originaria: serve prova di una pianificazione specifica al momento della costituzione dell'associazione.
  • Se molte imputazioni sono state formulate successivamente e non risultano indizi precedenti nelle indagini, non si puo' parlare di ritardo o negligenza della Procura finalizzati a ottenere misure a catena.
  • L'inammissibilita' del ricorso puo' comportare sanzioni economiche e l'addebito delle spese processuali; e' quindi necessario valutare preliminarmente l'interesse concreto prima di proporre impugnazioni cautelari.

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