Deliberazione n. 103 del 27/02/2025
Provvedimento del 27 febbraio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy su materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite piattaforma digitale senza consenso. L’intervento mira a impedire la diffusione del contenuto e, in via accessoria, a conservarne eventuale copia in chiaro solo per finalità probatorie per dodici mesi. Il provvedimento è adottato e ratificato in tempi rapidi, secondo il meccanismo speciale previsto per i casi di c.d. revenge porn.
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di un provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di provvedimento urgente per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited nell’ambito della procedura speciale prevista per le segnalazioni relative al c.d. revenge porn. Il caso riguarda materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite piattaforma digitale senza il consenso della persona interessata.
Origine del procedimento e base normativa
La procedura prende avvio da una segnalazione presentata dall’interessato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, norma che attribuisce al Garante la competenza a intervenire quando vi sia il fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito possano essere inviati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza consenso.
La disposizione richiamata prevede inoltre che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, secondo gli artt. 143 e 144 del Codice. Nel testo è richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica dell’Autorità.
Provvedimento urgente adottato il 13 febbraio 2025
Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la previsione normativa, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 39 del 13 febbraio 2025. Il provvedimento è stato trasmesso tempestivamente al gestore della piattaforma e ha formato oggetto delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000.
Misure ordinate alla piattaforma
Con il provvedimento urgente sono state disposte due misure principali:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Le misure sono rivolte a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, quali soggetti destinatari dell’ingiunzione e della prescrizione urgente.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 27 febbraio 2025, il Garante ha ratificato il provvedimento n. 39/2025 adottato d’urgenza dal dirigente competente, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento ha quindi efficacia quale atto dell’Autorità.
Esito e rilievi operativi
Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa pecuniaria né una valutazione articolata di illeciti ulteriori: si tratta di un intervento rapido e mirato a prevenire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti potenzialmente lesivi della riservatezza della persona interessata. Per gli operatori del settore, il testo conferma il funzionamento del canale speciale di tutela previsto dall’art. 144-bis del Codice privacy e il possibile ricorso a misure urgenti di blocco e conservazione probatoria nei confronti delle piattaforme digitali.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha presentato una segnalazione sostenendo di rientrare nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy, cioè il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero oggetto di invio, cessione, pubblicazione o diffusione tramite piattaforme digitali senza consenso. La segnalazione chiedeva l’intervento del Garante presso la piattaforma Facebook.
Provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 39 del 13 febbraio 2025 ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019. Il provvedimento è stato adottato in via d’urgenza, salva successiva ratifica dell’Autorità.
Misure imposte a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited
Il dirigente ha ingiunto alle società destinatarie di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, solo per finalità probatorie, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, riunito il 27 febbraio 2025, ha ratificato il provvedimento urgente adottato il 13 febbraio 2025 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Nel testo non risultano sanzioni pecuniarie né ulteriori prescrizioni oltre a quelle già disposte in via d’urgenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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