Ordinanza n. 78/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale n. 14 del 20.11.2025, notificato a mezzo Pec in data 21 novembre 2025 recante “conclusione del procedimento di decadenza dalla concessione demaniale marittima per atto formale n.13/2024 ex art. 47 comma 1, lettera d) ed f) del C.D.N. ed art. 15, comma 1 lettere a) e b) dell'atto formale anzidetto e contestuale restituzione in pristino stato del compendio marittimo occupato”; - nonché, per la parte in cui conferma e/o non revoca la decadenza dalla concessione, del decreto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale n. 35 del 16.12.2025, notificato a mezzo Pec in data 16 dicembre 2025 (doc. n. 2); recante “Sospensione decreto 14 del 20.11.2025 inerente la decadenza dalla concessione demaniale marittima per atto formale n. 13/2024 e contestuale restituzione in pristino stato del compendio demaniale marittimo occupato”; B) per quanto riguarda i motivi aggiunti l’annullamento, previa sospensione cautelare: - del decreto del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale n. 19 del 16/02/2026, trasmesso a mezzo Pec in data 18/02/2026 (doc. n. 1 delle ulteriori produzioni); recante annullamento del decreto n. 35 del 16/12/2025 con conseguente ripresa della piena esecutività del decreto n. 14 del 20/11/2025 e contestuale assegnazione, “in considerazione del tempo trascorso nell’attesa dell’esito di cui sopra” del termine di sgombero del compendio sino al 27 febbraio 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di annullamento della sospensione della decadenza dalla concessione demaniale marittima, con ripresa dell'esecutività del provvedimento di decadenza e ingiunzione di sgombero del compendio entro il 27 febbraio 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionaria demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con motivi aggiunti e richiesta cautelare, il decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale che aveva annullato il precedente decreto di sospensione della decadenza e aveva fatto riprendere la piena esecutività del decreto di decadenza dalla concessione demaniale marittima, assegnando contestualmente un termine per lo sgombero del compendio. Nel giudizio introduttivo erano già stati impugnati il decreto di decadenza dalla concessione, adottato ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettere d) ed f), cod. nav., e delle clausole dell'atto formale di concessione, nonché il successivo decreto di sospensione. Il TAR aveva inizialmente respinto la domanda cautelare; il Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, aveva successivamente sospeso gli effetti dell'atto originario sulla base del solo periculum in mora. Con i motivi aggiunti la ricorrente ha inoltre rappresentato l'esistenza di autorizzazioni ex art. 45-bis cod. nav., ritenute rilevanti ai fini della decisione e non emerse nel ricorso introduttivo né nelle allegazioni dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare relativa ai motivi aggiunti e ha sospeso gli effetti degli atti impugnati con gli stessi, ritenendo che la vicenda richieda gli approfondimenti propri della fase di merito. Il Collegio ha valorizzato il fatto che il Consiglio di Stato aveva già rilevato, con riguardo all'atto originario, un danno grave e irreparabile per la ricorrente e aveva sospeso cautelarmente il provvedimento di sgombero sulla base del periculum in mora. Il TAR ha ritenuto sussistente un analogo pregiudizio anche rispetto al nuovo provvedimento di sgombero impugnato con i motivi aggiunti. L'ordinanza non definisce il fumus boni iuris né decide nel merito le censure, fissando l'udienza pubblica per il 14 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare e consente, quando ne ricorrono i presupposti, la sospensione degli effetti dell'atto impugnato; il giudice ha disposto la misura cautelare sugli atti impugnati con i motivi aggiunti.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Richiamato in relazione alla sollecitazione del Consiglio di Stato a fissare l'udienza di merito.
art. 47, comma 1, lettere d) ed f), cod. nav.
Indicato quale base normativa del decreto di decadenza dalla concessione demaniale marittima, senza essere oggetto di valutazione sostanziale in questa fase cautelare.
art. 45-bis cod. nav.
Richiamato dalla ricorrente con riferimento ad alcune autorizzazioni ritenute rilevanti per la decisione di merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento di sgombero può essere disposta quando sia accertato un danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto, anche se la fondatezza delle censure richiede ulteriori approfondimenti nella fase di merito.
- La precedente valutazione cautelare favorevole resa dal giudice d'appello sul periculum in mora relativo a un provvedimento di sgombero può giustificare, in presenza di un pregiudizio analogo, la sospensione cautelare di un successivo atto ingiuntivo connesso e reiterativo dell'obbligo di rilascio.
- L'accoglimento della domanda cautelare non implica una decisione sulla legittimità sostanziale della decadenza dalla concessione demaniale o degli atti presupposti, quando il giudice riservi tali questioni agli approfondimenti della fase di merito.
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