Cassazione Civile, Ordinanza n. 03636/2026 del 17/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dalla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato concessa a un soggetto che aveva chiesto il beneficio in relazione a un procedimento civile. L'opposizione avverso la revoca è stata rigettata dal Tribunale di Trapani, che ha ritenuto superata la soglia reddituale rilevante considerando anche il reddito della figlia indicata come convivente nell'istanza e valorizzando la documentazione anagrafica e le dichiarazioni rese. Nel ricorso per cassazione, l'interessato ha dedotto: 1) violazione dell'art. 76, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che la convivenza con il familiare dovesse essere valutata in fatto al momento della domanda e non sulla base della sola residenza anagrafica o del domicilio fiscale; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 116 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe attribuito valore decisivo all'indicazione della figlia tra i conviventi nell'autodichiarazione, trattandola come confessione o comunque come prova piena; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. e vizio motivazionale ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., assumendo che le risultanze istruttorie dimostrassero la cessazione della convivenza già nel 2019.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati il primo e il terzo motivo, osservando che le censure miravano in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che il Tribunale aveva fondato la decisione su un apprezzamento di fatto insindacabile, dando rilievo alle emergenze documentali, in particolare al certificato di residenza che attestava la coabitazione fino al 27.9.2020, e che la motivazione era sufficiente e non apparente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità quanto alle dichiarazioni rese in sede di S.I.T. e, per il resto, infondato, poiché la convivenza è una situazione di fatto che può essere provata anche tramite elementi presuntivi e l'autodichiarazione della parte può essere liberamente valutata dal giudice; inoltre, la parte deve sopportare le conseguenze delle proprie dichiarazioni secondo il principio di autoresponsabilità. In conseguenza del rigetto, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 76, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante
ai fini del patrocinio a spese dello Stato rileva la convivenza di fatto con il familiare e il reddito va sommato a quello degli altri componenti conviventi; la Corte non accoglie l'idea che il dato formale della sola residenza anagrafica sia di per sé dirimente in senso diverso, ma conferma il rilievo dell'apprezzamento di merito sulle risultanze istruttorie.
art. 72, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base normativa delle emergenze formali considerate dal Tribunale nella valutazione della convivenza e del reddito rilevante.
art. 116 c.p.c.
il giudice di merito può valutare liberamente le prove e anche fondare il convincimento su alcune emergenze istruttorie, senza che sia configurabile violazione della norma per il solo fatto di avere attribuito rilievo a una dichiarazione o a un elemento documentale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la censura formulata come violazione di legge non può in realtà mascherare una richiesta di riesame del fatto e delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riformulazione normativa, il vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo o alle anomalie motivazionali estreme; non è consentita la denuncia del semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la nullità per motivazione si configura solo in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, non per una motivazione ritenuta dal ricorrente non condivisibile.
art. 380-bis c.p.c.
il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta di definizione anticipata, con condanna alle conseguenze economiche previste per il rigetto.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la fissazione della decisione in camera di consiglio a seguito di richiesta tempestiva del ricorrente.
art. 375, comma 2, c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
in caso di rigetto del ricorso la Corte ha applicato la condanna al pagamento di somme ulteriori in favore della controparte e della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato, quando la legge collega il reddito alla convivenza con altri familiari, il giudice deve accertare la situazione di fatto sulla base delle prove disponibili; la valutazione di merito sulla convivenza non è censurabile in cassazione se è sorretta da motivazione non apparente.
- La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove: se il ricorrente contesta la lettura delle risultanze istruttorie, il motivo è inammissibile o comunque infondato in sede di legittimità.
- La convivenza, quale situazione di fatto, può essere dimostrata anche mediante elementi documentali e presuntivi, senza una gerarchia prestabilita tra le fonti di prova; il giudice può valorizzare anche l'autodichiarazione della parte, salvo il suo libero apprezzamento.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo o alle anomalie motivazionali radicali; non rileva il mero dissenso sulla sufficienza o persuasività della motivazione.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. non sussiste per il solo fatto che il giudice attribuisca rilievo decisivo a una prova documentale o a una dichiarazione della parte, purché la valutazione resti nell'alveo del libero convincimento e sia logicamente argomentata.
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