Cassazione Civile, Ordinanza n. 08857/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto originariamente formalizzato come contratto di agenzia, poi riqualificato giudizialmente come rapporto subordinato con ordine di reintegrazione a seguito del primo recesso datoriale. Durante il giudizio promosso dal lavoratore per ottenere tale accertamento, la società gli contestava disciplinarmente di aver reso falsa testimonianza in un'altra causa connessa, promossa da un collega ex agente, e successivamente gli intimava il licenziamento per giusta causa. Il lavoratore impugnava il secondo licenziamento davanti al Tribunale di Milano sostenendone la natura ritorsiva e quindi la nullità, con accesso alla tutela reale. La Corte d'Appello, pur correggendo la quantificazione dell'aliunde perceptum, confermava la nullità del licenziamento perché ritorsivo, ritenendo insussistente la giusta causa addotta e individuando la retribuzione-parametro nell'ultima retribuzione globale di fatto, ossia nella media delle provvigioni percepite nell'anno precedente il recesso. La società ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697 e 1345 c.c. e dell'art. 18 L. n. 300/1970, sostenendo che il licenziamento non potesse dirsi nullo per motivo illecito e che la Corte avesse operato un accertamento presuntivo della ritorsività; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e incomprensibile; 3) violazione degli artt. 36 Cost., 2099 c.c. e 18 L. n. 300/1970, contestando il criterio di individuazione della retribuzione utile a calcolare l'indennità risarcitoria, che secondo la società avrebbe dovuto essere quella tabellare del profilo da subordinato, e non la media delle provvigioni effettivamente percepite in precedenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale non aveva fondato la ritorsività su una presunzione, ma sull'accertata insussistenza della giusta causa addotta; una volta esclusa la falsità della testimonianza quale base del recesso, il motivo illecito è stato correttamente qualificato come unico, esclusivo e determinante, con conseguente rispetto dell'art. 1345 c.c. Ha respinto il secondo motivo osservando che la motivazione della sentenza impugnata consentiva di comprendere chiaramente il percorso logico-giuridico seguito, integrando il minimo costituzionale richiesto. Ha respinto anche il terzo motivo, affermando che la "retribuzione globale di fatto" va riferita a ciò che il lavoratore percepiva realmente al momento del licenziamento e non a quanto avrebbe percepito in astratto se il rapporto fosse stato considerato subordinato. È stata quindi confermata la soccombenza della società, con condanna alle spese del giudizio di legittimità e dichiarazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere una falsa applicazione del riparto dell'onere probatorio; la Corte non ne ravvisa violazione perché la ritorsività è stata accertata dopo aver escluso la giusta causa addotta.
art. 1345 c.c.
Il motivo illecito è ritenuto unico, esclusivo e determinante quando il licenziamento è intimato per reagire all'esito vittorioso conseguito dal lavoratore e non per la causale disciplinare formalmente addotta.
art. 18 L. n. 300/1970
È la base normativa della tutela reintegratoria e del criterio di determinazione dell'indennità risarcitoria in caso di licenziamento nullo o illegittimo; la retribuzione-parametro va individuata nella retribuzione globale di fatto.
art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
Norma processuale richiamata per i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge.
art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.
Norma processuale richiamata per il motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 36 Cost.
Richiamato nel terzo motivo insieme all'art. 2099 c.c.; la Corte non ne ricava un criterio diverso da quello della retribuzione effettiva percepita.
art. 2099 c.c.
Richiamato per contestare il parametro retributivo; la Corte conferma che per la quantificazione del risarcimento conta la retribuzione di fatto percepita al momento del licenziamento.
L. n. 300/1970, art. 18, co. 1
La Corte richiama il principio secondo cui l'indennità serve a ripristinare lo status quo ante e va commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il licenziamento è nullo per motivo illecito determinante quando, esclusa in concreto la giusta causa formalmente addotta, risulti che il recesso sia stato intimato con finalità ritorsiva quale reazione all'esercizio vittorioso di diritti o iniziative giudiziarie del lavoratore.
- Per accertare la natura ritorsiva del licenziamento è necessario un previo esame della causale disciplinare o giustificativa posta a base del recesso: solo dopo averne verificato l'insussistenza può essere riconosciuto il motivo illecito unico, esclusivo e determinante.
- La motivazione della sentenza di merito non è apparente quando consente di ricostruire, anche sinteticamente, i fatti decisivi e il percorso logico seguito dal giudice; il sindacato di legittimità è rispettato se è percepibile la ratio decidendi.
- Nel calcolo dell'indennità risarcitoria correlata alla reintegrazione, la "retribuzione globale di fatto" coincide con quanto il lavoratore percepiva realmente al momento del licenziamento, non con la retribuzione che avrebbe potuto percepire in base a una diversa qualificazione giuridica del rapporto.
- Se il rapporto era svolto in concreto con corresponsione di provvigioni, la media di tali importi può costituire base di riferimento per la retribuzione globale di fatto, purché rappresenti la percezione effettiva al momento del recesso.
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