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Sentenza

Sentenza del 15/07/2015 n. 14772 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso e ha rigettato il ricorso della società. La decisione sfavorevole della Commissione Tributaria Regionale è rimasta quindi confermata, con conseguente permanenza del recupero del credito d'imposta. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese in Cassazione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio aveva recuperato il credito d'imposta fruito dalla società per gli anni 2002-2004, ritenendo insussistenti i presupposti dell'agevolazione. La società sosteneva l'illegittimità dell'avviso e, in Cassazione, denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 388 del 2000, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza d'appello. La Corte ha rilevato, tuttavia, che il ricorso non conteneva i quesiti di diritto e il momento di sintesi richiesti dalla normativa processuale allora vigente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 388 del 2000, art. 8

    La società ne invocava la violazione in relazione al diritto al credito d'imposta, ma la Corte non ha esaminato nel merito la questione, poiché il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto dei requisiti formali del ricorso per Cassazione.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi relativi a sentenze pubblicate nel periodo di vigenza della norma, i motivi fondati su violazioni di legge dovevano concludersi con uno specifico quesito di diritto, mentre quelli relativi a vizi di motivazione dovevano contenere un momento di sintesi o riepilogo del fatto controverso e delle ragioni dell'insufficienza motivazionale. La mancata osservanza comportava l'inammissibilità del motivo.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    La denuncia congiunta di violazione di legge e vizio di motivazione era ammissibile solo se ciascun vizio rispettava autonomamente i requisiti prescritti dall'art. 366-bis c.p.c.

  • D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40

    Ha introdotto l'art. 366-bis c.p.c.; le relative disposizioni si applicavano ai ricorsi contro sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006 fino all'abrogazione della norma.

  • L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47

    Ha abrogato l'art. 366-bis c.p.c. dal 4 luglio 2009, ma l'abrogazione non si applicava ai ricorsi relativi a sentenze pubblicate anteriormente, come quella in esame, pubblicata il 27 marzo 2009.

Massime di principio

  • Nel giudizio di Cassazione occorre verificare la disciplina processuale applicabile in base alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, non semplicemente alla data di proposizione del ricorso.
  • Quando era vigente l'art. 366-bis c.p.c., la mancata formulazione dello specifico quesito di diritto rendeva inammissibile il motivo relativo alla violazione o falsa applicazione di legge.
  • Per i motivi relativi a vizi di motivazione era necessario indicare chiaramente il fatto controverso e spiegare perché la motivazione fosse omessa, insufficiente o contraddittoria; una censura generica non era sufficiente.
  • La combinazione nello stesso motivo di violazione di legge e vizio di motivazione non esonera dal rispetto dei requisiti formali distinti previsti per ciascun tipo di censura.
  • In materia di agevolazioni fiscali, il contribuente deve dimostrare la sussistenza dei presupposti per beneficiare dell'agevolazione; tuttavia, nel caso esaminato, la Corte ha deciso per ragioni processuali senza valutare definitivamente il merito del credito d'imposta.

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