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Sentenza

Sentenza del 10/04/2015 n. 7226 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria contestava la sentenza della CTR Campania, che aveva annullato o rideterminato l'avviso di rettifica IVA relativo al 1984, sostenendo principalmente che le fatture passive prodotte tardivamente in giudizio, dopo non essere state esibite durante la verifica fiscale, fossero inutilizzabili ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972. In subordine, l'Agenzia contestava la validità della rappresentanza processuale della curatela fallimentare e della procura alle liti.

La decisione

Il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato dichiarato inammissibile perché il Ministero non era stato parte del giudizio di appello; le spese relative sono state compensate. Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è stato rigettato. La Corte ha stabilito che l'inutilizzabilità dei documenti non esibiti durante la verifica IVA presuppone una condotta dolosa del contribuente, consistente nella volontà di impedire l'ispezione, e non opera quando la mancata esibizione dipenda da indisponibilità effettiva, caso fortuito, forza maggiore o anche colpa non intenzionale. Non è inoltre prevista una decadenza automatica per il semplice ritardo nella produzione in giudizio, purché siano rispettate le regole processuali sulla produzione documentale. L'eccezione sulla rappresentanza della curatela è stata dichiarata inammissibile o infondata. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere alla curatela le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.500 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5

    I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa.

    La preclusione probatoria riguarda i documenti la cui mancata esibizione costituisca un rifiuto consapevole e doloso, diretto a impedire l'ispezione. Non si applica quando il contribuente non disponeva effettivamente dei documenti per cause non imputabili o per mera negligenza non intenzionale.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 3 e 4

    La inutilizzabilità probatoria non opera nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado ... dichiarando contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.

    La disciplina delle imposte sui redditi è stata utilizzata come criterio sistematico e costituzionalmente orientato per interpretare la disciplina IVA, confermando la rilevanza dell'indisponibilità effettiva e dell'assenza di dolo.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24, 32 e 58, comma 2

    Una volta esclusa la preclusione derivante dal rifiuto doloso, la produzione dei documenti è regolata dalle norme processuali tributarie; è possibile produrre nuovi documenti anche in grado di appello, nei limiti e secondo le modalità previste dalla disciplina processuale.

  • R.D. n. 267 del 1942, artt. 31 e 43

    Il curatore fallimentare ha la legittimazione processuale nei giudizi riguardanti i rapporti patrimoniali del fallito. Il divieto di cui all'art. 31, comma 3, riguarda l'esercizio professionale dello jus postulandi come avvocato o procuratore, non la legittimazione processuale del curatore.

  • Art. 360 c.p.c.

    La Corte ha esaminato le censure di violazione di legge proposte dall'Agenzia, rilevando, per alcune contestazioni processuali, l'inammissibilità per novità, difetto di autosufficienza o mancata corretta individuazione del parametro di impugnazione.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Il quesito di diritto formulato dall'Agenzia è stato considerato di non agevole lettura, ma il primo motivo è stato comunque esaminato e ritenuto infondato.

Massime di principio

  • La mancata esibizione di documenti durante una verifica fiscale non comporta automaticamente la loro inutilizzabilità: occorre dimostrare un rifiuto consapevole e doloso, finalizzato a impedire il controllo.
  • Se il contribuente dichiara veritieramente di non possedere i documenti, e tale indisponibilità è dovuta a forza maggiore, caso fortuito, fatto del terzo o anche negligenza non intenzionale, i documenti possono essere successivamente prodotti e valutati.
  • Il semplice ritardo nella produzione documentale non determina, da solo, una decadenza probatoria ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972; rilevano invece le regole processuali sui termini e sulle modalità di deposito.
  • Il contribuente che non ha potuto esibire i documenti dovrebbe spiegare e, quando possibile, documentare tempestivamente le cause dell'indisponibilità, dichiarando espressamente che esse non sono a lui imputabili.
  • Le eccezioni sulla rappresentanza processuale devono essere sollevate tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio e riproposte in appello; non possono normalmente essere introdotte per la prima volta in Cassazione.
  • Nel valutare la preclusione probatoria occorre distinguere tra indisponibilità reale del documento e sua volontaria sottrazione o falsa dichiarazione di non possesso: solo le seconde condotte, se dolose, giustificano la sanzione di inutilizzabilità.

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