R.R. Puglia 9/2002
Regolamento regionale: Art. 3, comma 1 bis del D.Lgs.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. Principi, criteri ed indirizzi per l'adozione dell'atto aziendale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento della Regione Puglia che fissa i principi, i criteri e gli indirizzi per l’adozione dell’atto aziendale delle aziende sanitarie. Definisce organizzazione, responsabilità, governo economico-finanziario e clinico-assistenziale, con focus su flessibilità, dipartimentalizzazione, controllo interno e deleghe. Non contiene una scadenza di efficacia, ma disciplina l’assetto organizzativo delle aziende sanitarie regionali.
Principi e criteri per l’atto aziendale delle aziende sanitarie pugliesi
Principi e criteri per l’atto aziendale delle aziende sanitarie pugliesi
Il regolamento regionale disciplina, per la Regione Puglia, i principi e i criteri cui le aziende sanitarie devono attenersi nell’adozione dell’atto aziendale previsto dalla normativa statale sull’aziendalizzazione del sistema sanitario. Il provvedimento si inserisce nel quadro del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, come richiamato dal testo, e orienta l’organizzazione aziendale verso autonomia, responsabilizzazione e flessibilità.
Finalità e quadro di riferimento
Il regolamento prende le mosse dal completamento del processo di aziendalizzazione avviato dal D.Lgs. n. 229/1999, che ha qualificato le USL come aziende dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale. L’atto aziendale è indicato come strumento di organizzazione e funzionamento delle aziende, da adottarsi nel rispetto dei principi e criteri regionali.
Le aziende devono operare in coerenza con la programmazione sanitaria nazionale e regionale e attivare i meccanismi necessari alla formazione dei piani attuativi locali, della pianificazione aziendale annuale, del piano di attività territoriale e dei piani attuativi metropolitani.
Principi generali di organizzazione
L’organizzazione delle aziende sanitarie è finalizzata ad assicurare ed erogare assistenza sanitaria e socio-sanitaria ai cittadini, rispondendo ai bisogni della collettività locale di riferimento secondo la normativa nazionale e il piano sanitario regionale.
L’organizzazione delle risorse umane, economiche e strumentali deve essere improntata a:
- efficacia, efficienza ed economicità;
- compatibilità con la complessità aziendale, anche in relazione alle funzioni attribuite e alle prestazioni erogate;
- rispetto del vincolo di bilancio e dell’equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie;
- adozione di un sistema di rendicontazione analitica per ogni centro di responsabilità.
Il modello organizzativo deve inoltre favorire:
- lo sviluppo del processo di aziendalizzazione;
- la pianificazione strategica;
- la responsabilizzazione sugli obiettivi e sui risultati;
- il corretto impiego dei sistemi di controllo interno;
- il raccordo con i sistemi regionali di programmazione e controllo;
- la flessibilità organizzativa e procedurale;
- la qualità dei processi e delle prestazioni;
- la tutela degli utenti e l’umanizzazione e personalizzazione dell’assistenza;
- soluzioni assistenziali alternative al ricovero, privilegiando ambulatorio, domicilio, day hospital e day surgery;
- risposte adeguate alle situazioni stagionali, temporanee o eccezionali di emergenza/urgenza;
- la chiara individuazione dei centri di autorità e delle corrispondenti linee di responsabilità.
Governo aziendale e responsabilità
L’atto aziendale deve essere costruito in modo da attribuire autonomia e responsabilità ai diversi livelli dell’organizzazione, secondo un’impostazione che valorizzi il confronto con le istanze sociali, il ruolo attivo dei cittadini e il contributo dei professionisti, privilegiando la collaborazione e non la competizione tra soggetti.
Il regolamento richiama il principio della contestabilità, inteso come possibilità di individuare chiaramente le responsabilità e, se necessario, sostituire i responsabili con altri soggetti ritenuti più idonei. La valutazione che può condurre a conferma o sostituzione deve essere imparziale e basata sulle scelte e sui risultati del singolo responsabile.
Tale logica si applica a tutti i livelli di responsabilità del governo aziendale, sia clinico-assistenziale sia economico-finanziario.
Delega, mandati e autonomia dirigenziale
Il regolamento considera la delega lo strumento più coerente con l’assetto privato dell’atto aziendale, soprattutto per la direzione delle strutture organizzative complesse. La delega deve essere collegata a un mandato e può essere ritirata in caso di mancato rispetto dei contenuti del mandato stesso.
La responsabilità affidata ai vari livelli della dirigenza deve essere accompagnata da corrispondenti gradi di autonomia, da definire espressamente, affinché la responsabilità sia effettiva e non solo formale.
Governo economico-finanziario e controllo della spesa
Il provvedimento insiste sulla necessità di un governo economico-finanziario coerente con il vincolo di bilancio. Le aziende devono perseguire l’equilibrio economico attraverso strumenti di programmazione e controllo che consentano la razionalizzazione e il contenimento dei costi, in particolare nella programmazione degli acquisti.
Il testo richiama anche lo sviluppo di adeguati strumenti di rilevazione e controllo nell’utilizzo delle risorse, quale supporto alla responsabilizzazione dei centri decisionali e alla verifica dei risultati.
Governo clinico-assistenziale e modello dipartimentale
Il regolamento valorizza il governo clinico-assistenziale mediante:
- la dipartimentalizzazione delle strutture sanitarie complesse e semplici a valenza dipartimentale;
- l’integrazione organizzativa in base alle funzioni attribuite alle singole aziende dal piano sanitario regionale o dagli accordi contrattuali;
- la promozione di qualità, appropriatezza, tutela dell’utente e personalizzazione dell’assistenza.
Il modello assistenziale è orientato anche a privilegiare forme alternative al ricovero ospedaliero, in particolare l’assistenza ambulatoriale, domiciliare e in day hospital o day surgery.
Contenuti dell’atto aziendale richiamati dal regolamento
Il regolamento indica una serie di ambiti che l’atto aziendale deve disciplinare, tra cui:
- elementi identificativi dell’azienda;
- attribuzioni degli organi aziendali e delle direzioni sanitaria e amministrativa;
- attribuzioni degli organismi aziendali;
- articolazione a livello centrale, distrettuale e ospedaliero;
- criteri di individuazione delle strutture semplici e complesse;
- contratti di fornitura di beni e servizi;
- controlli interni;
- funzione qualità;
- sperimentazioni gestionali;
- atti di diritto privato e provvedimenti amministrativi;
- deleghe;
- dirigenza;
- servizio infermieristico aziendale.
Organismi e assetto delle aziende sanitarie
La parte dedicata all’organizzazione e al funzionamento degli organismi aziendali richiama i principali soggetti dell’assetto di governo delle aziende sanitarie regionali, tra cui:
- Direttore generale;
- Collegio sindacale;
- Direzione aziendale;
- Direttore sanitario;
- Direttore amministrativo;
- Collegio di direzione;
- Consiglio dei sanitari;
- Comitato di dipartimento;
- Aziende ospedaliero-universitarie.
Il testo, per quanto emerge, inquadra tali organi e organismi nel sistema di responsabilità e di governo delineato dall’atto aziendale, ma non ne riporta in dettaglio le singole discipline nel brano fornito.
Ambito territoriale e attualità
Il regolamento si applica esclusivamente alle aziende sanitarie della Regione Puglia. Dal testo fornito non emergono termini finali di efficacia o limiti temporali di applicazione; il provvedimento risulta quindi una fonte organizzativa generale, non legata a un singolo esercizio o a una misura contingente.
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