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Legge

L.R. Puglia 22/2002

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003

Normativa regionaleL.R. Puglia 22/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Autorizza per la Regione Puglia l’esercizio provvisorio del bilancio 2003 fino all’entrata in vigore della legge di bilancio e comunque non oltre il 28 febbraio 2003. Regola limiti di spesa, sospensione delle spese non obbligatorie, impegni su fondi vincolati e cofinanziamento POR. Mantiene per tutto il 2003 la disciplina del prestito obbligazionario sanitario e consente iniziative di gestione attiva del debito.

Esercizio provvisorio del bilancio regionale Puglia 2003

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2003

La legge regionale disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Puglia per l’anno finanziario 2003, in attesa dell’approvazione della legge di bilancio. Definisce limiti di spesa, regole per le spese vincolate e alcune misure finanziarie con effetti circoscritti al periodo 2003.

Durata e base contabile dell’esercizio provvisorio

È autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio:

  • fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per il 2003;
  • in ogni caso non oltre il 28 febbraio 2003.

Durante tale periodo l’amministrazione opera sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l’anno 2002, come approvati dalla legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 e successive modificazioni.

Limiti alle spese durante l’esercizio provvisorio

L’autorizzazione all’esercizio provvisorio è limitata, per ciascun mese, a:

  • un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile indicato nell’elenco allegato alla legge;
  • la maggiore spesa eventualmente necessaria quando si tratti di spese tassativamente regolate dalla legge e non frazionabili in dodicesimi.

È inoltre sospesa, dal 1° gennaio e per tutta la durata dell’esercizio provvisorio, l’esecuzione delle spese non obbligatorie e inderogabili, in applicazione della disciplina regionale richiamata.

Spese con fondi vincolati e cofinanziamento POR

Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata assegnati alla Regione per il 2003 possono essere impegnate solo se i relativi fondi sono stati accertati dalla Ragioneria regionale secondo la procedura prevista dalla normativa contabile richiamata.

Per assicurare la tempestiva attuazione del Programma operativo regionale (POR), è autorizzata anche l’esecuzione delle spese relative alle quote di cofinanziamento regionale sui capitoli di bilancio interessati.

Disciplina del prestito obbligazionario sanitario

Restano confermate ed estese a tutto l’esercizio 2003 le disposizioni sulla modalità e sui criteri di emissione del prestito obbligazionario destinato alla ricapitalizzazione delle aziende sanitarie e ospedaliere, già previste dalla legge regionale 7/2002.

Gestione del debito regionale

La Giunta regionale è autorizzata ad adottare iniziative finalizzate alla riduzione del costo dell’indebitamento della Regione, sia attuale sia futuro. La finalità può essere perseguita anche mediante la gestione attiva del debito e l’utilizzo di strumenti derivati.

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