R.R. Puglia 8/2002
Regolamento di organizzazione e funzionamento delle RSA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento regionale Puglia n. 8/2002 sulle residenze sanitarie assistenziali: definisce RSA, destinatari, requisiti strutturali e organizzativi, modalità di accesso, autorizzazione, vigilanza, partecipazione degli utenti e criteri economici. Si applica in Puglia e disciplina il funzionamento delle strutture dal 20 dicembre 2002, ma il testo fornito è solo parziale.
Organizzazione e funzionamento delle RSA in Puglia
Regolamento di organizzazione e funzionamento delle RSA
Il regolamento disciplina, per la Regione Puglia, l’assetto delle residenze sanitarie assistenziali (RSA), definendone funzione, destinatari, requisiti, organizzazione interna, procedure autorizzative e rapporti economici con utenti e Comuni. Il testo fornito è parziale e contiene solo i primi articoli della disciplina.
Definizione e finalità delle RSA
Le RSA sono strutture sanitarie residenziali extraospedaliere, gestite da soggetti pubblici o privati e articolate per nuclei o moduli funzionali. Sono destinate a offrire ospitalità, prestazioni sanitarie e assistenziali, recupero funzionale, inserimento sociale e prevenzione dell’aggravamento di patologie croniche, per persone non assistibili a domicilio e non bisognose di ricovero ospedaliero o di riabilitazione ex art. 26 della legge n. 833/1978. Ove possibile, all’interno delle RSA possono essere organizzati anche servizi semiresidenziali per persone parzialmente autosufficienti o non autosufficienti.
Destinatari e aree di intervento
Le RSA ospitano:
- persone non più in età evolutiva con alterazioni morbose stabilizzate o morfo-funzionali, che hanno superato la fase acuta e necessitano di trattamenti terapeutici protratti;
- persone anziane con patologie cronico-degenerative, comprese le demenze senili;
- persone adulte con handicap fisico, psichico o sensoriale in condizione di non autosufficienza o con malattie croniche;
- persone adulte con disturbi psichiatrici in condizioni di non autosufficienza o con malattie croniche, quando siano escluse altre soluzioni terapeutico-assistenziali.
Le strutture sono organizzate in funzione di tre aree di intervento:
- area della senescenza;
- area della disabilità;
- area del disagio mentale.
Per le RSA gestite dalle ASL o private, l’ospitalità è riservata, di regola, a persone residenti in un Comune della Regione Puglia, salvo specifica autorizzazione della USL di appartenenza con impegno al riconoscimento della tariffa.
Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
Le RSA devono rispettare i requisiti previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 e dalla deliberazione di Giunta regionale 14 luglio 1998, n. 2974. L’organizzazione deve assicurare agli ospiti:
- rispetto della dignità, libertà personale, riservatezza, individualità, convinzioni religiose e abitudini di vita;
- possibilità di personalizzare l’ambiente con arredi e suppellettili propri;
- socializzazione anche con il concorso di altri servizi, volontariato e associazioni del territorio;
- partecipazione della famiglia al piano di recupero, anche tramite collaborazione diretta con gli operatori.
Organizzazione dei nuclei e capacità ricettiva
Le RSA sono normalmente organizzate in nuclei di massimo 20 posti-residenza e hanno, complessivamente, 60 posti-residenza. È ammessa una capacità fino a 120 posti-residenza per strutture ubicate in zone ad alta densità abitativa o per la riconversione di strutture già esistenti. Possono esistere nuclei con capienza complessiva inferiore a 60 posti quando le RSA siano collegate o inserite in strutture sanitarie di ricovero e cura o in strutture socio-assistenziali per soggetti autosufficienti.
Collegiamento con i servizi territoriali e ospedalieri
Le RSA devono essere funzionalmente collegate con i servizi territoriali socio-sanitari del distretto, tra cui assistenza medico-generica, segretariato sociale, assistenza domiciliare sanitaria e socio-assistenziale e centri residenziali diurni, per garantire continuità assistenziale anche dopo la dimissione. Devono inoltre essere collegate, in relazione alle patologie degli ospiti, con strutture ospedaliere pubbliche o private, in particolare geriatria, day-hospital, ospedalizzazione domiciliare, servizi specialistici poliambulatoriali, centri territoriali di riabilitazione e dipartimenti di salute mentale.
Gestione dei servizi e contenimento dei costi
Le RSA gestite dalle Aziende Unità Sanitarie Locali devono utilizzare, preferibilmente, i servizi generali delle strutture ospedaliere, specialmente per preparazione pasti, lavanderia e pulizia, purché ciò sia compatibile con l’organizzazione di tali attività.
Portata temporale e attualità della disciplina
Il regolamento è stato emanato il 20 dicembre 2002 e pubblicato nel BURP del 23 dicembre 2002. Il testo fornito non contiene elementi di abrogazione o limitazione temporale specifica, ma riguarda una disciplina di settore datata e solo parzialmente riportata nel presente estratto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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