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Legge

L.R. Puglia 28/2002

Istituzione del Parco naturale regionale "Salina di Punta della Contessa"(•)

Normativa regionaleL.R. Puglia 28/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Puglia il Parco naturale regionale "Salina di Punta della Contessa" nel territorio di Brindisi, ne delimita l’area, fissa finalità di tutela e valorizzazione ambientale, impone divieti e limitazioni fino al piano territoriale e affida la gestione all’Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi. Non risultano termini di cessazione espressi.

Istituzione del Parco naturale regionale Salina di Punta della Contessa

Istituzione del Parco naturale regionale Salina di Punta della Contessa

La legge regionale della Puglia istituisce il Parco naturale regionale "Salina di Punta della Contessa" nel territorio del Comune di Brindisi. Il provvedimento definisce perimetro, obiettivi di tutela, regime provvisorio di zonizzazione, divieti e prime regole di gestione dell’area protetta.

Ambito territoriale e perimetrazione

Il Parco è istituito ai sensi della normativa regionale sulle aree naturali protette. La perimetrazione è quella risultante dalla cartografia allegata alla legge, che costituisce parte integrante dell’atto ed è depositata presso gli uffici regionali e presso l’Amministrazione provinciale di Brindisi e il Comune di Brindisi. I confini devono essere resi visibili mediante apposita tabellazione, a cura dell’Amministrazione provinciale di Brindisi e con finanziamento regionale.

Finalità dell’area protetta

L’istituzione del Parco è finalizzata a:

  • conservare e recuperare biocenosi, habitat e specie animali e vegetali, con attenzione anche ai valori paesaggistici ed agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici;
  • salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici;
  • aumentare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi;
  • recuperare e proteggere la funzionalità del sistema dunale;
  • monitorare l’inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;
  • bonificare i suoli inquinati;
  • rinaturalizzare le aree agricole prossime ai siti a rischio di inquinamento, incrementando la copertura arborea-arbustiva naturale;
  • realizzare infrastrutture per la mobilità lenta;
  • promuovere educazione, formazione, ricerca scientifica e attività ricreative sostenibili;
  • promuovere e riqualificare attività economiche compatibili con la tutela ambientale e storico-culturale, anche in funzione della qualità della vita delle popolazioni residenti.

Zonizzazione provvisoria

Fino all’approvazione del piano territoriale del Parco, l’area è suddivisa in due zone:

  • zona 1, corrispondente alla zona centrale, comprensiva delle aree di maggiore valore naturalistico, paesaggistico e culturale;
  • zona 2, fascia di protezione, che pur presentando valori ambientali e culturali ha un maggior grado di antropizzazione. Il piano territoriale può modificare i confini delle zone per una migliore organizzazione della tutela.

Divieti e regime di tutela generale

Su tutto il territorio del Parco sono vietate, oltre alle ordinarie disposizioni nazionali e regionali di tutela:

  • l’apertura di nuove cave;
  • l’attività venatoria, salvo controlli sulle specie autorizzati dall’Ente di gestione e prelievi per ricerca e studio;
  • l’alterazione delle condizioni di vita degli animali;
  • la raccolta o il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, salvo interventi scientifici autorizzati e le ordinarie attività agro-silvo-pastorali;
  • l’asportazione di minerali e materiali di interesse geologico, salvo prelievi scientifici autorizzati;
  • l’introduzione di specie faunistiche e floristiche non autoctone;
  • movimenti di terra tali da modificare in modo consistente la morfologia del terreno;
  • modifiche agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici o comunque incidenti sulle finalità del Parco;
  • il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade abilitate, salvo mezzi di servizio e attività agro-silvo-pastorali;
  • la costruzione di nuove strade e l’ampliamento di quelle esistenti, se non per attività agro-silvo-pastorali e di fruizione naturalistica;
  • l’apertura di discariche.

Limitazioni urbanistico-edilizie fino al piano territoriale

Fino all’approvazione del piano territoriale del Parco è inoltre vietato:

  • costruire nuovi edifici o opere all’esterno dei centri edificati delimitati ai sensi della normativa urbanistica richiamata;
  • mutare la destinazione dei terreni, salve le normali operazioni connesse alle attività agricole, forestali e pastorali nei terreni coltivati;
  • eseguire interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza autorizzazione dei competenti uffici regionali.

Deroghe per attività agro-silvo-pastorali

Prima dell’approvazione del piano territoriale, la struttura regionale competente, d’intesa con l’Ente di gestione, può concedere deroghe ai divieti di nuova edificazione e di mutamento di destinazione dei terreni, ma solo nella zona 2 e solo per attività agro-silvo-pastorali. In tale ambito sono ammessi:

  • trasformazione e/o ampliamento di edifici rurali esistenti entro il limite massimo del 15% della superficie utile, previa valutazione e approvazione di un apposito piano aziendale;
  • interventi di adeguamento tecnologico e/o igienico-sanitario connessi alla normativa agro-zootecnica vigente. Restano ferme le eventuali prescrizioni più restrittive degli strumenti urbanistici e l’obbligo di usare tipologie edilizie e tecnologie costruttive della tradizione locale, senza interferenze con i valori naturalistici e ambientali dell’area.

Manutenzione degli immobili esistenti e diritti preesistenti

È consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, ad eccezione dei diritti esclusivi di caccia e degli altri usi civici di prelievo faunistico, che vengono liquidati dal Commissario competente su istanza dell’Ente di gestione.

Gestione del Parco

La gestione del Parco è affidata all’Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi, ente strumentale di diritto pubblico già istituito dalla normativa regionale richiamata. La disciplina consolidata non contiene ulteriori previsioni operative oltre all’affidamento della gestione.

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