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Legge

L.R. Puglia 26/2002

Istituzione della riserva naturale regionale orientata "Bosco di Cerano"(•)

Normativa regionaleL.R. Puglia 26/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce la Riserva naturale regionale orientata “Bosco di Cerano” nei Comuni di Brindisi e San Pietro Vernotico, ne definisce perimetro, finalità, zonizzazione provvisoria, divieti e deroghe fino al piano territoriale, e affida la gestione all’ente provinciale competente. L’atto è ancora vigente, ma alcune norme operano solo fino all’approvazione del piano.

Istituzione della riserva naturale regionale orientata Bosco di Cerano in Puglia

Istituzione della Riserva naturale regionale orientata “Bosco di Cerano”

La legge della Regione Puglia istituisce la Riserva naturale regionale orientata “Bosco di Cerano” e ne disciplina i primi assetti di tutela e gestione. Il provvedimento riguarda esclusivamente il territorio regionale pugliese, con particolare riferimento ai Comuni di Brindisi e San Pietro Vernotico.

Perimetro e delimitazione dell’area protetta

La Riserva è istituita ai sensi della normativa regionale sulle aree naturali protette. La sua perimetrazione è quella riportata nella cartografia allegata alla legge, che ne costituisce parte integrante, con deposito dell’originale presso l’Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia e copie conformi presso la Provincia di Brindisi e i Comuni interessati.

I confini devono essere resi visibili mediante apposita tabellazione, da realizzarsi a cura dell’Amministrazione provinciale di Brindisi con finanziamento regionale.

Finalità della disciplina

La Riserva è istituita per perseguire obiettivi di tutela ambientale, naturalistica e paesaggistica, oltre che di valorizzazione sostenibile del territorio. In particolare la legge mira a:

  • conservare e recuperare biocenosi, habitat e specie animali e vegetali di interesse comunitario, insieme ai valori paesaggistici ed agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici;
  • salvaguardare i beni storico-architettonici;
  • incrementare e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi;
  • recuperare e proteggere il sistema dunale;
  • monitorare l’inquinamento e gli indicatori biologici;
  • bonificare i suoli inquinati;
  • rinaturalizzare le aree agricole prossime ai siti a rischio di inquinamento aumentando la copertura arboreo-arbustiva naturale;
  • realizzare infrastrutture per la mobilità lenta;
  • promuovere educazione, formazione, ricerca scientifica e attività ricreative sostenibili;
  • promuovere e riqualificare attività economiche compatibili con la tutela, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

Zonizzazione provvisoria

Fino all’approvazione del piano territoriale previsto dalla legge, la Riserva è suddivisa in due zone:

  • zona 1, corrispondente alla zona centrale, comprensiva delle aree di maggiore valore naturalistico, paesaggistico e culturale;
  • zona 2, corrispondente alla fascia di protezione, con valori ambientali e culturali ma con maggiore antropizzazione.

Il piano territoriale potrà modificare i confini delle zone per una migliore organizzazione degli ambiti di tutela.

Divieti e regime di tutela generale

Su tutto il territorio della Riserva, oltre alle norme statali e regionali vigenti, sono vietate varie attività potenzialmente lesive dell’ambiente naturale, tra cui:

  • apertura di nuove cave;
  • attività venatoria, salvo interventi di controllo delle specie autorizzati dall’Ente di gestione e prelievi per ricerca e studio;
  • alterazione delle condizioni di vita della fauna;
  • raccolta o danneggiamento di specie vegetali spontanee, salvo interventi scientifici autorizzati e le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
  • asportazione di minerali e materiali di interesse geologico, salvo prelievi scientifici autorizzati;
  • introduzione di specie faunistiche e floristiche non autoctone;
  • movimenti di terra che modifichino sensibilmente la morfologia del terreno;
  • interventi che alterino gli equilibri ecologici, idraulici o idrogeotermici, o che incidano sulle finalità della Riserva;
  • transito di mezzi motorizzati fuori dalla viabilità consentita, salvo mezzi di servizio e attività agro-silvo-pastorali;
  • costruzione di nuove strade o ampliamento delle esistenti, se non funzionali alle attività agro-silvo-pastorali e alla fruizione naturalistica;
  • apertura di discariche.

Disciplina provvisoria in attesa del piano territoriale

Fino all’approvazione del piano territoriale della Riserva è vietato anche:

  • costruire nuovi edifici o opere all’esterno dei centri edificati delimitati ai sensi della legge n. 865/1971;
  • mutare la destinazione dei terreni, salvo le normali operazioni connesse alle attività agricole, forestali e pastorali nei terreni in coltivazione;
  • eseguire interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l’autorizzazione dei competenti uffici regionali in materia di agricoltura e foreste.

In questa fase transitoria la struttura regionale competente, d’intesa con l’Ente di gestione, può concedere deroghe ai divieti relativi a nuove costruzioni e mutamento di destinazione dei terreni, ma solo nella zona 2 e solo per attività agro-silvo-pastorali. Sono inoltre ammessi:

  • trasformazione e/o ampliamento di edifici rurali esistenti fino al 15% della superficie utile, previa valutazione e approvazione di un piano aziendale;
  • interventi di adeguamento tecnologico o igienico-sanitario connessi alla normativa agro-zootecnica vigente.

Restano salve eventuali prescrizioni più restrittive degli strumenti urbanistici vigenti e, in ogni caso, devono essere rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione locale, senza interferenze con i valori naturalistici e ambientali dell’area.

Interventi ammessi sui manufatti esistenti

È consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti, secondo la definizione richiamata dalla legge statale in materia di recupero edilizio.

Diritti reali e usi civici

Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, con l’eccezione dei diritti esclusivi di caccia e di altri usi civici di prelievo faunistico, che devono essere liquidati dal Commissario competente su istanza dell’Ente di gestione.

Gestione della Riserva

La gestione della Riserva è affidata all’Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi, ente strumentale di diritto pubblico già istituito nell’ambito della disciplina regionale sulle aree protette. La rappresentanza nel Consiglio direttivo della comunità delle aree protette è integrata con il Sindaco del Comune di San Pietro Vernotico.

Limiti temporali di applicabilità

Alcune disposizioni hanno efficacia transitoria e valgono fino all’approvazione del piano territoriale della Riserva, in particolare:

  • la zonizzazione in zona 1 e zona 2;
  • il divieto di costruire nuovi edifici o opere esterne ai centri edificati;
  • il divieto di mutare la destinazione dei terreni;
  • il regime delle deroghe limitate alla zona 2 per attività agro-silvo-pastorali.

La legge nel suo complesso istituisce tuttavia un’area protetta tuttora vigente nel territorio pugliese.

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